Rendita vitalizia INPS: le Sezioni Unite chiariscono il termine di prescrizione

Sezioni Unite: la prescrizione per la rendita vitalizia INPS decorre dal termine entro cui anche il datore di lavoro poteva costituirla.

Redazione 22/08/25
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Le Sezioni Unite hanno posto un punto fermo su una questione che aveva diviso dottrina e giurisprudenza. Il criterio unitario adottato garantisce maggiore certezza, rafforzando la tutela dell’affidamento e la stabilità dei rapporti.
Per i professionisti del settore – avvocati, consulenti del lavoro e operatori previdenziali – la sentenza rappresenta un riferimento imprescindibile per valutare correttamente i tempi e le modalità di attivazione del diritto alla rendita vitalizia.
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Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- sentenza n. 22802 del 7-08-2025

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Indice

1. La vicenda processuale


La questione giunta alle Sezioni Unite trae origine dal ricorso dell’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Perugia. Quest’ultima aveva autorizzato un lavoratore a versare la somma necessaria per costituire una rendita vitalizia corrispondente alla pensione che avrebbe percepito senza l’omissione contributiva del datore di lavoro. La Corte territoriale aveva individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui il lavoratore aveva appreso dell’impossibilità del datore di adempiere.
L’INPS, invece, sosteneva che la prescrizione dovesse decorrere dall’omissione contributiva, richiamando l’art. 13 della legge n. 1338/1962. La divergenza interpretativa ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite, già investite della questione con ordinanza interlocutoria n. 13229/2024.

2. Il quadro normativo di riferimento sulla rendita vitalizia


L’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, disciplina la rendita vitalizia reversibile come rimedio per compensare la mancata copertura previdenziale dovuta alla prescrizione dei contributi.

  • Comma 1: attribuisce al datore di lavoro la facoltà di chiedere la costituzione della rendita, versando in un’unica soluzione il capitale corrispondente.
  • Comma 5: riconosce la stessa facoltà al lavoratore o ai superstiti, qualora il datore non vi provveda.

La norma, però, non indica espressamente quando inizi a decorrere la prescrizione del diritto, lasciando spazio a interpretazioni differenti.

3. Gli orientamenti in contrasto


Negli anni si sono delineate tre tesi principali:

  • Decorrenza dall’omissione contributiva: la prescrizione parte dal momento in cui il datore non versa i contributi.
  • Decorrenza dalla consapevolezza del lavoratore: il termine inizia quando il lavoratore scopre la mancanza della copertura contributiva o matura il diritto alla pensione.
  • Decorrenza legata al termine del datore di lavoro: la prescrizione per il lavoratore coincide con quella relativa alla facoltà del datore di chiedere la rendita.

Questa divergenza ha alimentato incertezza nei rapporti previdenziali, con conseguenze pratiche rilevanti sia per i lavoratori sia per l’INPS.

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4. L’intervento delle Sezioni Unite


Con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, le Sezioni Unite hanno scelto di armonizzare le soluzioni, evidenziando il rapporto di accessorietà tra i due diritti.
Secondo la Corte, il diritto del lavoratore ex comma 5 ha carattere sussidiario rispetto a quello del datore di lavoro previsto dal comma 1. Per evitare una frammentazione dei termini di prescrizione, è stato stabilito che la decorrenza per entrambi i soggetti debba essere collegata alla prescrizione del credito contributivo.

5. Il principio di diritto enunciato


La Cassazione ha formulato un principio di diritto chiaro:
«Il termine di prescrizione per chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia decorre, per il datore di lavoro, dalla prescrizione dei contributi. Per il lavoratore, la prescrizione inizia dal momento in cui si è prescritto il diritto del datore di lavoro di richiedere la rendita».
Si tratta di un approdo che elimina la variabilità legata alla percezione soggettiva del lavoratore, ancorando la disciplina a un criterio oggettivo e facilmente verificabile.

6. Il criterio applicato al dies a quo


La sentenza distingue chiaramente le posizioni:

  • Datore di lavoro: la prescrizione decorre dalla scadenza del termine utile per il versamento dei contributi.
  • Lavoratore: il termine parte solo quando al datore è ormai preclusa la possibilità di attivare la procedura per la rendita.

In questo modo, la Corte ha evitato di creare termini autonomi e disomogenei che avrebbero reso complessa la gestione dei rapporti previdenziali.

7. Le ricadute pratiche


La decisione impone a lavoratori, datori e consulenti previdenziali una maggiore attenzione nella gestione dei termini:

  • il momento della prescrizione contributiva diventa cruciale anche per la rendita;
  • il diritto del lavoratore non gode di una decorrenza autonoma, ma dipende dalla posizione del datore;
  • eventuali ritardi o disattenzioni possono comportare la perdita definitiva della possibilità di costituire la rendita.

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