Rendere una dichiarazione incompleta, non può che far legittimamente dubitare della moralità professionale del dichiarante

Lazzini Sonia 03/09/09
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La possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva, costituisce un atto di fiducia nei confronti del concorrente, al quale in cambio dell’oneroso reperimento ex ante di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, viene consentito, sotto la propria responsabilità di dichiarare la sussistenza di requisiti richiesti:
 
Legittimo annullamento di aggiudicazione (con relativa escussione della cauzione provvisoria) per mancata segnalazione, in sede di offerta, si provvedimenti penali:- sentenza di condanna per contrabbando; sentenza Corte d’Appello per violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti; sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, per resistenza a pubblico ufficiale.
 
La ricorrente impugna l’atto con cui l’Amministrazione resistente ha revocato l’aggiudicazione precedentemente disposta a proprio favore. Gli atti gravati sono motivati con riferimento agli esiti dei controlli d’ufficio effettuati dalla stazione appaltante sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara. In particolare, a fronte della previsione della lex specialis, che obbligava i partecipanti ad indicare tutti i precedenti penali, compresi quelli per i quali era stato concesso il beneficio della “non menzione”, il ricorrente non segnalava alcunché alla stazione appaltante, mentre ad esito dei predetti controlli risultavano a carico dei Sigg.ri i seguenti provvedimenti penali:- sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo in data 10..06.1974, per contrabbando; sentenza Corte d’Appello di Milano del 23.04.1997, per violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti; sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, per resistenza a pubblico ufficiale.
 
Con un unico articolato motivo la ricorrente censura il provvedimento gravato in quanto l’obbligo di dichiarazione di tutti i provvedimenti penali a carico dei concorrenti, non poteva ritenersi esteso ad ogni reato da questi commesso, ma solo a quelli che incidono sulla moralità professionale. Conseguentemente la stazione appaltante non avrebbe potuto escludere direttamente la ricorrente, ma avrebbe dovuto porsi il quesito in ordine alla reale incidenza del tipo di condanna, sui requisiti di partecipazione alla gara.: cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
Il ricorso non merita accoglimento. Il Collegio ha già avuto modo di affermare che per quanto riguarda la richiesta di indicare le sentenze (o in genere, i provvedimenti) di condanna, la necessità di dichiarare tutti i provvedimenti subiti, risponda alla finalità di consentire all’Amministrazione la più ampia valutazione del caso concreto, per stabilire la rilevanza o meno di una data condanna penale. Ne esce quindi confermato che la rilevanza o meno dei fatti (oggetto delle pronunce penali) ai fini della successiva valutazione del possesso dei requisiti da parte del concorrente, non è rimessa all’apprezzamento dell’impresa che ha, invece, l’obbligo di dichiarare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti; con la conseguenza che l’omessa indicazione, nell’ambito di un’autocertificazione, di una sentenza di condanna si atteggia come autocertificazione non veritiera cui consegue l’esclusione dalla gara. La possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva, costituisce un atto di fiducia nei confronti del concorrente, al quale in cambio dell’oneroso reperimento ex ante di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, viene consentito, sotto la propria responsabilità di dichiarare la sussistenza di requisiti richiesti. Il sistema richiede pertanto la massima serietà ed onestà da parte del concorrente nel redigere l’autocertificazione, conseguentemente, rendere una dichiarazione incompleta, non può che far legittimamente dubitare della moralità professionale del dichiarante. Ed è questa la ragione per cui, in caso di dichiarazione non veritiera, la sanzione della esclusione dalla gara diventa conseguenza necessaria, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia basato sulla presunzione della reciproca correttezza che deve sussistere anche nella fase precontrattuale. Anche volendo aderire all’orientamento invocato dalla ricorrente, secondo cui il predetto obbligo di dichiarazione dei provvedimenti penali a carico dei concorrenti, sussisterebbe solo per quelle vicende che abbiano inciso sulla “moralità professionale”, il ricorso andrebbe comunque respinto. Tra i reati non dichiarati rientra infatti anche quello per violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, che non può certamente ritenersi in astratto inidoneo ad incidere sulla moralità professionale, come peraltro già ritenuto da C.S. Sez. V 27.03.2000 n. 1770, dovendo pertanto essere dichiarato alla stazione appaltante, per la valutazione di propria competenza
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4257 del 2 luglio 2009, emessa dal Tar Lombardia, Milano
 
 
N. 04257/2009 REG.SEN.
N. 01495/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2009, proposto da:
ALFA Pietro Srl, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso ****************** in Milano, largo ******* 3;
contro
Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso ************** in Milano 6788af, corso XXII Marzo N. 28;
nei confronti di
BETA Scavi Srl, rappresentato e difeso dagli avv. **************, *************, con domicilio eletto presso ************** in Milano, c.so Buenos Aires, 52;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale n.341 del 12.5.2009 emessa dal Comune Città di Lecco, settore lavori pubblici, servizio amministrativo, **** n. 3865906 AL/cf del 12.5.09, comunicata alla ricorrente mediante raccomandata spedita dal Comune di Lecco in data 20.5.2009, unitamente alla lettera di cui al prot. 22956 del 15.5.09 e ricevuta in data 20.5.2009 avente ad oggetto: Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici – finanziamento esercizio 2008. Codice CUP: D17H08000230004. Decadenza aggiudicazione dell’Impresa ALFA ********** di Cisano Bergamasco (BG) e revoca determinazione dirigenziale n.235 del 15.4.09 e, ove necessario, di tutti gli atti prodromici attuativi, connessi e conseguenti a tale provvedimento ivi compresi quelli esecutivi;..
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecco;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di BETA Scavi Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 il dott. *********** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Ritenuto preliminarmente che la presente controversia possa essere definita con motivazione succinta, ai sensi dell’art. 26 c. 4 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, e datone avviso alle parti
La ricorrente impugna l’atto con cui l’Amministrazione resistente ha revocato l’aggiudicazione precedentemente disposta a proprio favore. Gli atti gravati sono motivati con riferimento agli esiti dei controlli d’ufficio effettuati dalla stazione appaltante sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara. In particolare, a fronte della previsione della lex specialis, che obbligava i partecipanti ad indicare tutti i precedenti penali, compresi quelli per i quali era stato concesso il beneficio della “non menzione”, il ricorrente non segnalava alcunché alla stazione appaltante, mentre ad esito dei predetti controlli risultavano a carico dei Sigg.ri ALFA Pietro e Mosè i seguenti provvedimenti penali:
– sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo in data 10..06.1974, per contrabbando;
– sentenza Corte d’Appello di Milano del 23.04.1997, per violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
– sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, per resistenza a pubblico ufficiale.
Con un unico articolato motivo la ricorrente censura il provvedimento gravato in quanto l’obbligo di dichiarazione di tutti i provvedimenti penali a carico dei concorrenti, non poteva ritenersi esteso ad ogni reato da questi commesso, ma solo a quelli che incidono sulla moralità professionale. Conseguentemente la stazione appaltante non avrebbe potuto escludere direttamente la ricorrente, ma avrebbe dovuto porsi il quesito in ordine alla reale incidenza del tipo di condanna, sui requisiti di partecipazione alla gara.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio ha già avuto modo di affermare che per quanto riguarda la richiesta di indicare le sentenze (o in genere, i provvedimenti) di condanna, la necessità di dichiarare tutti i provvedimenti subiti, risponda alla finalità di consentire all’Amministrazione la più ampia valutazione del caso concreto, per stabilire la rilevanza o meno di una data condanna penale. Ne esce quindi confermato che la rilevanza o meno dei fatti (oggetto delle pronunce penali) ai fini della successiva valutazione del possesso dei requisiti da parte del concorrente, non è rimessa all’apprezzamento dell’impresa che ha, invece, l’obbligo di dichiarare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti; con la conseguenza che l’omessa indicazione, nell’ambito di un’autocertificazione, di una sentenza di condanna si atteggia come autocertificazione non veritiera cui consegue l’esclusione dalla gara. La possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva, costituisce un atto di fiducia nei confronti del concorrente, al quale in cambio dell’oneroso reperimento ex ante di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, viene consentito, sotto la propria responsabilità di dichiarare la sussistenza di requisiti richiesti. Il sistema richiede pertanto la massima serietà ed onestà da parte del concorrente nel redigere l’autocertificazione, conseguentemente, rendere una dichiarazione incompleta, non può che far legittimamente dubitare della moralità professionale del dichiarante. Ed è questa la ragione per cui, in caso di dichiarazione non veritiera, la sanzione della esclusione dalla gara diventa conseguenza necessaria, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia basato sulla presunzione della reciproca correttezza che deve sussistere anche nella fase precontrattuale (sent. n. 2096 del 19.06.08).
Anche volendo aderire all’orientamento invocato dalla ricorrente, secondo cui il predetto obbligo di dichiarazione dei provvedimenti penali a carico dei concorrenti, sussisterebbe solo per quelle vicende che abbiano inciso sulla “moralità professionale”, il ricorso andrebbe comunque respinto. Tra i reati non dichiarati rientra infatti anche quello per violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, che non può certamente ritenersi in astratto inidoneo ad incidere sulla moralità professionale, come peraltro già ritenuto da C.S. Sez. V 27.03.2000 n. 1770, dovendo pertanto essere dichiarato alla stazione appaltante, per la valutazione di propria competenza.
Il ricorso va respinto
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione – respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l’intervento dei Magistrati:
********************, Presidente
*****************, Referendario
***********, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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