Regolarità contributiva on line: i chiarimenti dell’INPS

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1. Nozioni generali

Con il messaggio del 17 luglio 2013 n. 11512 l’INPS ha informato di aver sviluppato una nuova procedura per mezzo della quale i soggetti che siano responsabili dell’adempimento contributivo (1), ovvero i loro delegati o intermediari autorizzati, possono verificare direttamente on line la propria regolarità contributiva.

A partire dalla data del 22 luglio 2013 il servizio sarà reso disponibili ai sopra menzionati soggetti, che siano in possesso del PIN abilitato ai servizi INPS, direttamente sul sito dell’istituto.

Nello specifico, come anche precisato nel messaggio INPS che si commenta, le informazioni riguardo alla regolarità contributiva sono effettuate in base al codice fiscale del contribuente che forniscono il risultato della lettura degli archivi delle gestioni lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti e committenti di co.co.co e/o co.co.pro riconducibili allo stesso codice fiscale.

Le informazioni acquisite consentono al richiedere l’immediata conoscenza della situazione di regolarità (2) contributiva nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Nella ipotesi in cui risultasse una irregolarità del contribuente, lo stesso potrà, tramite un sistema di evidenze sulle partite debitorie, disporre di una preventiva informazione che guiderà l’attivazione degli strumenti che renderanno possibile il recupero della condizione di regolarità ai fini (anche) di una successiva richiesta di DURC (3).

Si legge nel messaggio n. 11512/2012 che “All’esito dell’interrogazione, la procedura riepiloga la regolarità contributiva Inps in un documento securizzato, tramite apposizione di un glifo, nel quale viene riportato il codice fiscale riferito alla posizione del contribuente e del  richiedente con l’indicazione della data e dell’ora in cui la verifica è avvenuta e, sinteticamente, l’evidenza, per ciascuna Gestione, dell’esito della verifica medesima”.

La funzione permette agli operatori addetti ai servizi al soggetto contribuente di accedere alla visualizzazione dello stesso esito fornito all’utente esterno al momento dell’interrogazione.

“La ricerca delle singole richieste può essere eseguita, alternativamente, attraverso le seguenti chiavi:

–         codice fiscale del richiedente;

–         codice fiscale dell’azienda;

–         numero di pratica rilevabile nelle maschere di dettaglio di ciascuna gestione visualizzate dall’utente esterno;

–         data della richiesta.

Nella procedura sarà disponibile una sezione informativa nella quale saranno illustrate, per ciascuna Gestione, le modalità utilizzate per effettuare la verifica del codice fiscale per il quale la richiesta di regolarità è effettuata.

Con lo sviluppo della procedura di regolarità on line l’INPS prosegue nel proprio intento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Viene superata la fase della regolarizzazione nel procedimento di definizione del DURC (4) che impone agli enti preposti al rilascio dello stesso documento di sospendere l’istruttoria assegnando il termine di 15 giorni per la regolarizzazione della posizione del contribuente.

Appare ancora opportuno precisare che in materia di DURC il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato, con il decreto del 13 marzo 2013 (5) le modalità di rilascio nonché di utilizzazione dello stesso anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

 

Manuela Rinaldi  
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 

__________ 

(1)    Titolari – legali rappresentanti.

(2)    O irregolarità.

(3)    Il risultato, in via automatica e articolato per ciascuna delle gestioni, esprime la regolarità contributiva valutata in base alle disposizioni del dm 24 ottobre 2007 che disciplina le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). In altre parole la verifica consente al richiedente di sapere immediatamente la propria situazione di regolarità/irregolarità contributiva nei confronti dell’Inps.

(4)    Preavviso di accertamento negativo.

(5)    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2013 n. 165.

Rinaldi Manuela

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