Regolamento professioni: effettività del tirocinio, obbligo di formazione continua e proroga di 12 mesi sull’assicurazione professionale

Redazione 07/08/12
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Anna Costagliola

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 agosto scorso, ha approvato il D.P.R. di attuazione della delega sulla riforma degli ordinamenti professionali prevista dalla L. 148/2011, rispettando i tempi della delega che prevedevano l’adozione del provvedimento entro il 13 agosto 2012. Il testo attende ora la firma del Capo dello Stato.

Nel testo finale si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento, attuando i principi delle liberalizzazioni. In particolare, è stato garantito il principio dell’accesso alla professione libero e non discriminatorio, dell’effettività del tirocinio e dell’obbligo di formazione continua permanente del professionista.

E’ stata riscritta, sull’onda delle indicazioni del C.d.S., la definizione di «professione regolamentata», risultando tagliato fuori dal suo raggio d’azione qualunque altro soggetto iscritto in albi, registri, o elenchi.

Sparisce il tirocinio obbligatorio, precisandosi che la obbligatorietà dello stesso resta circoscritta a quei soli ordinamenti professionali che già la contemplano. Sul piano della formazione continua, la relativa previsione è stata integrata nel senso di prevedere che la relativa organizzazione possa essere disposta, oltre che dagli ordini e dai collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti, entrambi appositamente autorizzati, elidendosi così la irragionevole differenza tra le prime, che non necessitavano di autorizzazione, e i secondi. Si prevede, inoltre, in conformità alla legge delega, che i percorsi di formazione continua siano erogati sulla base di regolamenti emessi dai consigli nazionali con il supporto del ministro vigilante (e non il contrario).

È stato ribadito l’obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente, dandosi il via libera alle polizze collettive, ma senza prevedere l’obbligo per le compagnie di stipulare la polizza, concedendosi ai professionisti il differimento di un anno per mettersi a regime.

Infine, in chiave di incentivazione della concorrenza, è stata regolamentata la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale, quando abbia ad oggetto:

a) l’attività delle professioni regolamentate;

b) le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione;

c) la struttura dello studio professionale;

d) i compensi richiesti per le prestazioni.

Dette informazioni devono essere funzionali all’oggetto, veritiere e corrette, non devono violare l’obbligo del segreto professionale e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Infine, sempre in attuazione della delega, è stato fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini. Diviene così realtà uno dei cardini della riforma delle professioni, che vuole la netta separazione tra funzioni disciplinari e incarichi amministrativi. Dunque, ferma la incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine e di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina, questi ultimi sono nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi formato dal coniglio dell’ordine.

Il presidente del Comitato Unitario dei Professionisti (CUP) ha espresso soddisfazione con riguardo al nuovo testo del decreto presidenziale, rilevando come le criticità evidenziate da più parti siano state chiarite, forgiandosi un buono strumento per consentire un’applicazione differenziata nei singoli ordinamenti, tarata sulla base delle esigenze di categoria.

Apprezzamenti per il testo del decreto sulle professioni approvato dal Consiglio dei Ministri sono stati espressi anche dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili. Secondo i commercialisti, il testo ha trovato un’adeguata formulazione, recuperando in modo apprezzabile i tanti punti che avevano destato le critiche degli ordini ed i rilievi del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Il CNDCEC, in particolare, ha accolto con favore la riformulazione della definizione di «professione regolamentata», così come la nuova previsione inerente all’obbligo assicurativo che, con il differimento dell’efficacia delle relative disposizioni, consentirà anche ai più giovani iscritti, spesso operanti in studi altrui, di formulare convenzioni adeguatamente a basso prezzo, cosa difficilmente ipotizzabile permanendo l’imminente scadenza del 13 agosto. Molto apprezzabile per i commercialisti è anche che tanto per i corsi del tirocinio che per la formazione professionale continua sia stata riportata al centro la funzione regolamentare dei consigli nazionali, in modo da garantire certamente maggiore uniformità e coerenza, con il necessario raccordo con il ministero vigilante.

Rammarico è stato invece espresso dal CNDCEC con riguardo alla questione, di pertinenza esclusiva della specifica categoria, della valenza del tirocinio anche ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori legali. Tanto premesso, tuttavia si condividono le motivazioni addotte dal Governo che, pur comprendendo le ragioni che le Commissioni parlamentari avevano avanzato affinché il D.p.r. risolvesse questa stortura, ha ritenuto la questione non di pertinenza del D.p.r., essendo la revisione non una professione, bensì un servizio professionale. Trattasi di una precisazione di rango di estrema importanza, che lascia ben sperare che il Ministero si impegni in un futuro imminente a risolvere una volta per tutte con un proprio decreto di competenza l’equipollenza dell’esame di Stato dei commercialisti per accedere al registro.

Una dura critica al Governo è stata mossa, invece, dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), che non ha visto lo stralcio della professione forense dal regolamento sulle professioni, con l’adozione di un iter parlamentare separato come richiesto fino all’ultimo dall’Avvocatura coerentemente con il proprio rilievo costituzionale. Per il CNF il mancato stralcio rappresenta «un attacco al diritto di difesa», rilevandosi un approccio assolutamente inadeguato con riguardo al modo di legiferare in materia di professioni e di Avvocatura. In tale direzione si preannuncia l’intenzione di adire ogni rimedio giurisdizionale per denunciare la illegittimità di un regolamento che non rispetta le specificità delle professioni e inspiegabilmente non esclude dal suo ambito di applicazione gli avvocati che, come i medici, svolgono una attività relativa a diritti costituzionalmente riconosciuti.

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