Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (D. Dirett. Ministero della Giustizia, 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2003 n. 172)

Normativa 21/06/07
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Titolo I
 
Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
 
Art.1
Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli I, II e IV della legge 3.2.1963 n.69 sull’ordinamento della professione giornalistica e ai Titoli I, II e III del regolamento per l’esecuzione alla legge stessa approvato con D.P.R. 4.2.1965 n.115 e successive modifiche (D.P.R. 3.5.1972 n.212 e D.P.R. 21.9.1993 n.384), la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti è disciplinata dal presente regolamento previsto dall’art. 20 lett. e) della legge 3.2.1963 n.69.
 
Titolo II
 
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
 
Capo I
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE, ELEZIONE DELLE CARICHE E LORO FUNZIONI
 
Art. 2
I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell’esercizio delle loro funzioni con l’insediamento del Consiglio nazionale che ha luogo nella riunione per la elezione delle cariche di cui all’art.24 del regolamento di esecuzione.
 
Art. 3
Nella riunione per la elezione delle cariche del Consiglio nazionale sotto la presidenza provvisoria di cui all’art.24 del regolamento di esecuzione, chi intende candidarsi alla presidenza può, prima dell’apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vice presidente, di segretario, di tesoriere e degli altri componenti il Comitato esecutivo.
Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le altre cariche dell’Esecutivo può notificarlo al presidente provvisorio che ne informa l’assemblea.
L’elezione del presidente e del vice presidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. E’ eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti il Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E’ eletto il candidato che ottiene più voti.
L’elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente e a scrutinio segreto. E’ eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E’ eletto il candidato che ottiene più voti.
Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto.
 
Art. 4
Il Consiglio nazionale procede quindi all’elezione dei membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente ed a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da coprire. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
 
Art. 5
Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
Le votazioni per il vice presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
Le votazioni per gli altri componenti l’Esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.
Le votazioni per le commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.
 
Art. 6
Lo spoglio delle schede per le elezioni delle cariche è fatto dall’ufficio provvisorio di presidenza integrato da due consiglieri scrutatori designati dal presidente.
 
Art. 7
Il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta o in quella immediatamente successiva, elegge i Revisori dei conti, con l’osservanza delle norme di cui all’art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell’art.25 del Regolamento di esecuzione, e con gli stessi criteri di cui all’art. 4 del presente regolamento.
 
Art. 8
Nelle elezioni delle cariche di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all’albo e in caso di ulteriore pari anzianità il più anziano per età.
In caso di passaggio dall’elenco professionisti all’elenco pubblicisti, o viceversa, l’anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell’albo.
 
Art. 9
Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente nella stessa seduta in cui è avvenuta l’elezione e così pure avviene per le altre cariche interne.
Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all’ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l’ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
 
Art. 10
Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all’appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva in genere il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo.
 
Art. 11
Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell’esercizio e cura l’amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo.
 
Art. 12
Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il proprio compito nell’ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.
 
Capo II
COMMISSIONI PERMANENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
 
Art. 13
Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall’art. 20 ter del regolamento di esecuzione sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e nel quadro degli affari ad esse assegnati hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, determinati pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.
Trattano gli argomenti loro trasmessi dalla Segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.
 
Art.14
Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.
Per la commissione ricorsi, la commissione giuridica e la commissione culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.
I consiglieri che intendono candidarsi per le commissioni possono notificarlo al presidente che ne informa il Consiglio.
Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti.
Per le votazioni si applica l’art.5 del presente Regolamento.
 
Art. 15
Il Consiglio nazionale può deliberare la nomina di Commissioni speciali o di inchiesta che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali e operano ai sensi dell’art.22 del presente regolamento.
Per l’esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro che devono essere composti per almeno due terzi da consiglieri nazionali e per non più di un terzo da esperti esterni.
Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo ai sensi dell’art. 21 della legge istitutiva.
 
Art. 16
Nessun consigliere può far parte di più di una delle Commissioni permanenti previste dall’art.20 ter del regolamento di esecuzione.
 
Art. 17
Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all’elezione disgiunta del presidente, del vice presidente e del segretario. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d’intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine.
Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. E’ eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica la norma di cui all’art. 8 del presente regolamento.
Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto ove non componenti ad altro titolo; essi comunque hanno diritto di parola.
 
Art. 18
Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.
 
Art. 19
Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché al direttore per gli adempimenti di competenza.
I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.
 
Art. 20
Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni richieste dal Consiglio nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamato a riferire. Tale termine può essere ridotto alla metà in caso di urgenza.
 
Art. 21
Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.
Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.
Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all’ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.
 
Art. 22
Le Commissioni, di concerto con il Comitato Esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto al voto.
 
Capo III
CONSULTA DEI PRESIDENTI E DEI VICE PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI
Art. 23
Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all’art. 20 bis del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.
Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.
La Consulta può essere convocata dal Presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.
 
CAPO IV
PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE
 
Art. 24
Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con notificazione a mezzo raccomandata o previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni e la convocazione deve avvenire telegraficamente o per fax o per posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione.
Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. In tal caso l’avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.
 
Art. 25
La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l’approvazione del processo verbale della seduta precedente, depositato presso la segreteria almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.
Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire e farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.
Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato.
 
Art. 26
Il presidente, all’inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l’appello nominale dei consiglieri per verificare l’esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito Internet dell’Ordine.
Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all’accertamento qualora ciò sia richiesto da un consigliere. Se il Consiglio nazionale non è in numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di un’ora. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di un’ora oppure la toglie. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta.
L’inversione dei punti all’ordine del giorno può essere proposta all’inizio della sessione e comunque non più di una volta nella stessa seduta e solo dopo aver esaurito l’argomento in discussione. Sulla proposta il Consiglio nazionale decide per alzata di mano. Nel corso della seduta ogni punto all’ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l’ordine di iscrizione. Ulteriori modifiche nell’ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.
 
Art. 27
Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal presidente. Se in qualsiasi modo tiene un atteggiamento ed un linguaggio tali da turbare l’ordine e l’andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all’ordine inflittogli dal presidente, questi invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione.
 
Art. 28
Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Nuovi argomenti possono essere inseriti all’ordine del giorno ove proposti da almeno dieci consiglieri.
 
Art. 29
Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.
I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.
 
Art. 30
Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell’argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.
Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e a uno contro e quindi pone ai voti dell’assemblea la questione con votazione per alzata di mano.
 
Art. 31
Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.
Il presidente decide se concedere la parola dopo l’indicazione del consigliere in merito al fatto personale.
 
Art. 32
Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l’ordine di presentazione. Non possono proporsi emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.
 
Art. 33
La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
 
Art. 34
I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.
Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.
Nelle votazioni a scrutinio segreto mediante schede lo spoglio è effettuato dall’ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.
I provvedimenti riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell’esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.
Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio Nazionale che avrà all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto dell’esercizio.
Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato Esecutivo che comportino rapporti retribuiti di collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.
Le decisioni del Consiglio nazionale devono tutte essere rese pubbliche per estratto, contenente ogni elemento utile, con l’inserimento sul sito Internet e la pubblicazione sul giornale dell’Ordine. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l’avvenuta notifica alle parti.
 
Art. 35
Ad eccezione dei relatori per l’introduzione e l’eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire su un singolo argomento per non più di dieci minuti.
Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell’astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.
 
Art. 36
Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l’adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese i consiglieri risultati presenti al momento dell’appello nominale e che non partecipano al voto sono considerati astenuti.
I provvedimenti riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo e le variazioni di bilancio devono essere approvati con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
 
Art. 37
Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell’assemblea.
 
Art. 38
Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall’art. 24 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.
 
Titolo III
 
DELLA TRATTAZIONE DEI RICORSI
 
Art. 39
Le impugnazioni di cui all’art. 59 del regolamento di esecuzione devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato presso il Consiglio regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e, per i disciplinari, deve recare la prova dell’avvenuta notificazione agli eventuali controinteressati. A margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.
Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Consiglio nazionale nel medesimo termine perentorio di trenta giorni, e seguendo le stesse modalità. In tal caso il Consiglio nazionale trasmette sollecitamente il ricorso e la relativa documentazione al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata per gli adempimenti di cui all’art. 61, 3°, 4° e 5° comma del regolamento per l’esecuzione della legge n. 69 del 1963.
La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ultimo caso la data di spedizione vale come data di presentazione. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi innanzi al Consiglio regionale o interregionale mediante deposito di memorie e documenti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 61 del regolamento di esecuzione.
Decorsi i termini di deposito di cui all’art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Non appena pervenuto al servizio protocollo, il ricorso è trasmesso all’ufficio ricorsi e messo a disposizione della presidenza della commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. L’ufficio ricorsi pone tempestivamente a disposizione del consigliere istruttore tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell’art. 63 del regolamento di esecuzione.
Il consigliere istruttore numera progressivamente tutti gli atti prodotti e quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria.
 
Art. 40
Nei casi di provvedimenti disciplinari e di cancellazioni, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare. Se presentata al Consiglio regionale, l’istanza di sospensione, unitamente a copia del ricorso e della delibera impugnata, va immediatamente trasmessa al Consiglio nazionale, senza attendere lo scadere dei 30 giorni di deposito previsto dall’art.61 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n.69. Il ricorrente può anche presentare l’istanza, unitamente a copia del ricorso e della deliberazione impugnata, direttamente al Consiglio nazionale.
La Commissione ricorsi iscrive l’istanza di sospensione cautelare all’ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un’istruzione sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nazionale nella sua prima seduta.
Nei procedimenti disciplinari definiti con l’archiviazione o il proscioglimento dell’interessato, è legittimato a ricorrere al Consiglio nazionale anche l’esponente dalla cui iniziativa è scaturita l’azione disciplinare. In caso di esito diverso, l’esponente può solo produrre memorie. L’esponente, al quale deve essere notificata la decisione, ha diritto di acquisire copia del fascicolo a norma e nei limiti della legge 241/1990.
Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reiscrizione all’Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale o interregionale abbia provveduto a deliberare, o ad emettere un provvedimento istruttorio.
 
Art. 41
Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.
Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell’impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.
 
Art. 42
Il relatore redige una relazione sul ricorso che deve essere sottoposta all’esame collegiale della Commissione istruttoria.
In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d’ufficio e ritenuti insanabili, il consigliere istruttore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all’ordine del giorno della prima riunione utile. Il Consiglio nazionale decide se annullare la delibera o rinviare gli atti al Consiglio regionale o interregionale interessato perché apra un nuovo procedimento, oppure se rinviarli alla Commissione istruttoria perché si pronunci sul merito.
Nell’assenza non motivata e comunque quando il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato o gli eventuali testi da lui indicati non si presentino per due volte all’audizione, la commissione ricorsi può procedere sulla base degli atti in suo possesso. La mancata presentazione di testi iscritti all’albo verrà segnalata all’Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.
Le conclusioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dai membri della Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, con l’indicazione della data di trasmissione. Salvo che per i ricorsi per il riconoscimento del praticantato, che sono discussi e decisi in tempo utile per le sessioni d’esame, e per i disciplinari a rischio di prescrizione, tutti gli altri ricorsi sono posti all’ordine del giorno del Consiglio nazionale secondo le seguenti priorità: 1) allarme sociale del fatto contestato; 2) coinvolgimento di componenti di organismi dell’Ordine o di altri enti di categoria; 3) data di impugnazione della delibera. Le stesse priorità valgono per l’iscrizione a ruolo e l’assegnazione ai relatori della commissione ricorsi.
 
Art. 43
La Segreteria del Consiglio nazionale, qualora le parti, nelle loro deduzioni previste dall’art.61 del Regolamento di esecuzione, abbiano chiesto di essere sentite ai sensi dell’art.63, secondo comma, di detto Regolamento, invita le parti stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione, a presentarsi alla seduta stessa.
A tal fine nella lettera debbono essere indicati il giorno e l’ora della seduta del Consiglio nazionale.
Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori.
Nell’assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all’ordine del giorno della prima seduta utile.
Il ricorrente o il suo legale rappresentante può essere interrogato soltanto dal presidente della commissione istruttoria o dal relatore.
I consiglieri nazionali che intendono porre domande al ricorrente possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale.
 
Art. 44
La segreteria del Consiglio nazionale trasmette a tutti i componenti del Consiglio medesimo, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l’elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta della commissione, se già disponibile. L’invio può avvenire a mezzo raccomandata o, previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica con procedura di avvenuta ricezione.
Se si tratta di istanza presentata in base all’art. 71 (terzo comma) della legge 3 febbraio 1963 n. 69, viene trasmessa copia dell’istanza medesima.
Gli atti relativi al ricorso e le relazioni della Commissione ricorsi sono posti, almeno 5 giorni prima della discussione, a disposizione dei componenti il Consiglio nazionale che hanno facoltà di consultarli presso la segreteria del Consiglio stesso.
I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all’ordine del giorno del Consiglio nazionale. Il funzionario dell’Ufficio ricorsi provvederà, in questo caso, a trascrivere il nome del consigliere con l’indicazione degli atti di cui è stata tratta copia.
Entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l’elenco dei procedimenti pendenti davanti al Consiglio stesso e di quelli pendenti dinnanzi alla Magistratura.
L’elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato, e proposta della commissione istruttoria, se già deliberata.
Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l’aggiornamento, con gli elementi utili e disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d’ufficio.
 
Art. 45
La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore (o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione istruttoria) della relazione e delle conclusioni della Commissione stessa.
La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.
Le proposte iscritte all’ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all’ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.
 
Art. 46
Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.
Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare il Consiglio nazionale può erogare una sanzione più grave rispetto a quella di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Pubblico ministero competente. Se il ricorso è proposto solo dall’interessato vale il divieto della reformatio in peius delle decisioni di primo grado.
 
Art. 47
La decisione del ricorso è redatta, a norma dell’art. 64 del regolamento di esecuzione, dal servizio ricorsi con l’assistenza del consigliere istruttore e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.
La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi addotti in giudizio.
In tema d’iscrizione d’ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale, in analogia a quanto previsto dall’art. 43 del regolamento di esecuzione, contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione. La decisione del Consiglio nazionale vale altresì come dichiarazione di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.
In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza al Consiglio regionale o interregionale.
 
Art. 48
Per i ricorsi in materia disciplinare di cui all’art. 65 del Regolamento di esecuzione e per i reclami in materia elettorale di cui all’art.66 dello stesso Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente titolo.
 
TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
 
Art. 49
Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento interno le norme contabili e tecniche per l’amministrazione del Consiglio stesso.
 
Art. 50
Il Consiglio nazionale determina, con proprio regolamento, da approvarsi dal Ministero della Giustizia, le modalità per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio stesso nonché della Consulta dei presidenti e vicepresidenti, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 20 bis del regolamento di esecuzione.
Il Consiglio nazionale provvede:
a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali e interregionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie che si ritengano necessari;
b) ad esercitare la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli regionali e interregionali, sull’esercizio d’ufficio delle funzioni di iniziative disciplinari di cui all’art. 48 della legge e sul rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuole di giornalismo, chiedendo a tal fine gli atti e le notizie che ritiene opportuni;
c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell’esercizio della professione attraverso la raccolta sistematica della giurisprudenza professionale in materia deontologica e la segnalazione ai Consigli regionali o interregionali di fatti riguardanti l’osservanza delle regole della deontologia professionale;
e) a determinare periodicamente, in attuazione dell’art.20 lettera b) del Regolamento di esecuzione della legge professionale, il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato presso le strutture di formazione al giornalismo promosse dalle Università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni.
 
Art. 51
Il Consiglio nazionale, a norma dell’art. 20 lettera f) della legge istitutiva fissa, con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti il Comitato esecutivo, ai componenti il Consiglio nazionale, ai componenti le Commissioni e i Gruppi di lavoro e ai commissari d’esame.
Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell’appello nominale e che risultino assenti al momento della verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato tale assenza presso il Segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall’aula ovvero di non partecipare al voto, l’indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.
Art. 52
Il Consiglio nazionale fissa la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell’art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione, nonché, con deliberazione da adottarsi nel mese di ottobre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell’art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva.
 

Normativa

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