Registrazione degli atti giudiziari e Tabelle riepilogative ai sensi di legge e direttive ministeriali

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  • Premessa

In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 ( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ) e il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro )

La normativa introdotta dal richiamato testo unico spese di giustizia ha permesso di superare i problemi che nascevano, rispetto alla precedente disciplina in materia, dall’obbligo, a carico delle cancellerie, di trasmettere, all’ufficio finanziario, l’originale dell’atto.

Tale trasmissione creava ritardi ed intralci agli uffici giudiziari ai quali, per lungo tempo, veniva sottratta, materialmente, la disponibilità dell’intero fascicolo processuale e del provvedimento soggetto a registrazione .

Tra le più frequenti difficoltà ricordiamo ad esempio quella relativa al rilascio, a richiesta di parte, di copie necessarie al proseguimento del giudizio ex articolo 66, DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Rilascio che comportava un andirivieni del fascicolo processuale, e del provvedimento che definiva il giudizio, dagli uffici finanziari alle cancellerie e viceversa

In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia, introducendo l’obbligo della registrazione dei solo atti soggetti alla riscossione dell’imposta ha dato una, da tempo e da più parti auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall’obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall’imposta di registro.

La richiamata soluzione accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari.

Altra rilevante novità in materia di registrazione degli atti giudiziari e delle attività ad essa connessa è stata rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 .

La Suprema Corte, in materia di rilascio, a richiesta di parte, della copia del titolo spedito in forma esecutiva, nelle more della registrazione del titolo stesso ha richiamato “…. l’attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta….” .

L’intervento della Suprema Corte risolveva, di fatto, un altro degli aspetti del problema operativo sopra segnalato, ricordando però che “…in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell’obbligo imposto dall’ari. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all’ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell’imposta”

Quanto sopra ricordato dalla Suprema Corte è strettamente correlato con il disposto di cui all’art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, appro­vato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, da cui scaturisce il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di registro.

Da ricordare, da ultimo, che l’articolo l’art. 16 del richiamato testo unico stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «previo pa­gamento dell’imposta liquidata dall’ufficio».

  • Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato

l’entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 ( testo unico spese di giustizia) non interessa l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreta

  • Determinazione delle procedura da sottoporre alla registrazione

Ai sensi dell’articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione “ i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato”.

La registrazione deve essere richiesta entro 5 giorni da quando il provvedimento è stato pubblicato

Per individuare quali atti scontano l’imposta di registro e quali ne sono esenti ci si atterrà a quanto previsto dall’articolo 37, 38 e dall’articolo 8 (tabella Allegata) DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. e integrazioni ( T.U. sull’imposta di registro)

  • Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale

Con l’articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 è stato introdotto nel Testo Unico spese di giustizia ( D.P.R. 115/02 ) il titolo XIV-bis ( contenente gli articoli 73-bis e 73-ter) relativo alla “registrazione degli atti giudiziari nel processo penale”

Ai sensi della sopra richiamata normativa la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Viene quindi “armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all’ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell’imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale” prevedendone la trasmissione alla definitività della sentenza

La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l’annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La liquidazione dell’imposta di registro, a cura dell’ufficio finanziario, sarà, si ribadisce, effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato

Ai sensi del richiamato articolo 73 bis la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche se liquidati in sede civile, dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisionale di importo quantificato e non generico si ritiene che, ai fini dell’esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva

Nell’ ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza

  • Relazione tra registrazione e rilascio copia degli atti

Ai sensi dell’articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – ( e successive modifiche ed integrazioni) “i soggetti indicati nell’articolo 10, lettere b) e c) ( ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati….”

Lo stesso articolo 66 prevede i casi in cui il funzionario addetto può rilasciare copia degli atti a prescindere dell’avvenuta registrazione del provvedimento.

Tra i sopra richiamati casi indicati nell’art. 66 DPR 131/86 ricordiamo le copie di atti necessari al proseguimento del giudizio

Nel caso invece di copia autentica al fine di procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini dell’impugnazione il rilascio della copia è subordinato alla registrazione dell’atto

Infine, come già precedentemente accennato, la sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 impone alle cancellerie giudiziarie di “…. rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta….”

  • Registrazione dei provvedimenti di procedimenti in cui è parte una pubblica Amministrazione – Prenotazione a debito dell’imposta di registro

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un ‘Amministrazione dello Stato, l’art. 59, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n 31 (testo unico sull’imposta di registro) dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle impo­ste dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedi­menti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 158, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu­stizia) ai sensi del quale nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l’Amministrazione Pub­blica, è , tra l’altro, prenotata a debito, se a carico dell’Amministrazione l’imposta di registro ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il successivo art. 159 del D.P.R. 115/02 disciplina l’ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:

  1. qualora la registrazione sia stata richiesta da un’Amministrazione statale, l’imposta di registro è pre­notata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta dovuta va corrisposta dall’altra parte processuale.
  2. nella differente ipotesi in cui la registrazione dell’atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall’Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l’imposta dovuta è pagata inte­ramente dalla parte privata

Nell’ipotesi di cui al punto a) qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelleria dell’ufficio giudiziario con l’annotazione dell’avvio della fase di li­quidazione dell’imposta nei confronti della parte privata.

L’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa

Oltre che nei casi in cui l’Amministrazione pubblica è parte in causa l’istituto della registrazione a debito opera :

  1. nella registrazione delle sentenze penali che accolgano, anche genericamente, la richiesta al risarcimento del danno a favore della parte civile
  2. sentenza civile con riconoscimento di danni derivanti da reato

In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario

Da ricordare infine che “...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento

 

TABELLA A

Provvedimenti esenti dall’imposta di registro ai sensi di precise disposizioni di legge

 

  • Disposizioni relative ai minori , interdetti e inabilitati (artt. Da 732 a 734 cpc)
  • Assegno di mantenimento
  • di rettificazione di stato civile
  • in materia di equa riparazione ex lege 89/2001 (c.d. legge Pinto)
  • in materia di ingiusta detenzione ( circ.20/6/2006 n 66030)
  • risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (L 117/88)
  • in materia tavolate
  • opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero ( L 286/98)
  • conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia ( dlvo 5/2003)
  • in materia di “masi chiusi” ( L 340/2000)
  • affrancazione di fondi enfiteutici ( L. 607/1966)
  • Interdizione e inabilitazione (artt. Da 712 a 720 cpc)
  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno ( circ. 1/2/2007 n DAG/14803/U)
  • Abusi familiari
  • Protezione delle persone prive di autonomia
  • Trattamento sanitario obbligatorio ( L. 18078)
  • Rapporti patrimoniali tra coniugi(artt. Da 735 a 736 cpc)
  • Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale ( nei casi di cui all’at.9 1bis DPR 115/02)
  • Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare
  • Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
  • Recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio
  • Esercizio dell’azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica
  • Equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo
  • Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali

 

TABELLA B

Provvedimenti esenti dall’imposta di registro

direttive ministeriali

 

  • ordinanza dichiarativa dell’estinzione del giudizio- inesistente l’obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell’entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell’articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione de carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti – risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998
  • Il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d’ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-
  • provvedimenti dichiarativi dell’incompetenza territoriale non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001)
  • provvedimenti dichiarativi dell’incompetenza per materia, valore e cessata materia del contendere non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2001)
  • la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l’incompetenza per ragioni di continenza ( giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007)
  • Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “… a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”
  • il decreto emesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 587, comma 2, cpc e 177 disp att cpc non è soggetto a registrazione ( Agenzia delle Entrate prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008)
  • decreti ingiuntivi esecutivi revocati “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell’imposta proporzionale quest’ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all’obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l’imposta in misura fissa..” ( Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)
  • la conciliazione giudiziale ex art. 29 commi 4 e 5,del d.lvo 274/2000 produce sul piano processuale l’effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso…la conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere. Tale atto non è soggetto all’obbligo della registrazione.Differente è, invece, il trattamento della conciliazione, nell’ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso( agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)
  • verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 424, c. 1,codice civile, riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione –Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U
  • Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministra­zioni di sostegno – gli atti successivi all’apertura della curate­la per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ
  • . Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86
  • Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi ( ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “…le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE

provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE

ordinanze di assegnazione di beni mobili

o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE

  • Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
  • Esecuzione – Istanza per la restituzione dei titoli ( circ. 14/1/2004)
  • Esecuzione – Istanza ex art. 495 cpc per conversione del pignoramento ( circ. 14/1/2004)
  • Accettazione eredità con beneficio d’inventario ( circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)
  • Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa. In base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti “comunque” relativi alla prole intesa come persone minori di età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare
  • Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa(Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)
  • Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati ( circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
  • Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze ( circ 18/3/2003)
  • Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U)
  • Istanza di chiusura del fallimento ( circ. 7/2/2006 n 27213/U)
  • Domanda di ammissione allo stato passivo nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004 ( circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)

 

 

TABELLA C

Provvedimenti soggetti all’imposta di registro

direttive ministeriali

 

  • ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato- obbligo di registrazione dell’ordinanza – circolare Agenzia dell’entrate n 213/E del 11 agosto 2009
  • Ai sensi della circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia è soggetto a registrazione il provvedimento nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest’ultimi erano in esenzione
  • provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o ausiliari del magistrato- vi è l’obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell’entrate n 260/E del 21 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957 e Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03
  • provvedimenti in materia di onorari e diritti di avvocato ( legge 13 giugno 1942 n 794) vi è l’obbligo di registrazione circolare Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03
  • non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca in giudizio per il recupero delle stesse. circolare 9 dicembre 2004 n 1/13193/u/44 Min. Giustizia Dip. Aff. Giust
  • Decreti di equa riparazione – vi è l’obbligo di registrazione ( a debito ) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003 e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004
  • I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione sono assoggettati all’imposta di registro – Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV)
  • sentenza emessa dal Tribunale in sede di appello alle sentenze del giudice di pace sono soggette all’obbligo di registrazione – circolare Ministero giustizia Dip. Aff. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Ufficio I DAG.06/09/2006.0092156.U
  • procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003 “ .deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63 ( cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificatola € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all’esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi,diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033
  • sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare – vi è l’obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002
  • Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare – vi è l’obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)
  • la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso…/ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)
  • Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86
  • la sentenza di usucapione dei fondi rustici è soggetta a registrazione (Agenzia dell’entrate Risoluzione n 201/e del 2 agosto 2007 )
  • la conciliazione, nell’ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso – Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009
  • avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell’art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione ( con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip, Aff. Civ. inoltre, ai sensi di quest’ ultima “ ….qualora l’imposta venga determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeatur in misura proporzionale ……. potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma DPR 131/86) tra l’imposta come sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi”
  • sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato ,a conferma di quanto sopra, circolare min giust. DAG 10/2/2010.0020875.U ai sensi della quale vanno registrate e i cinque giorni per l’invio all’ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata
  • la ordinanza che in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio nonché l’ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese avendo natura definitoria della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l’imposta di registro – risoluzione Agenzia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007
  • procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione “tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell’imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell’art. 30 T.U. spese di giustizia..” Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U
  • i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss c.p.c. “ qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all’art. 8 allegato T.U imposta di registro…in definitiva l’ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese del giudizio…. l’ordinanza di rigetto che respinge la domanda proposta in via cautelare” sono da sottoporre alla formalità della registrazione – risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255/E del 14 settembre 2007
  • i provvedimenti che definiscono l’opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U ( liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione) sono soggetti al pagamento della imposta di registro in misura fissa – circolare dg_DAG 07/10/2005.022290.U
  • verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U
  • verbale di inventario procedure di eredità giacente, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U
  • le sentenze ed il verbale di conciliazione del giudice di Pace sono soggette ad imposta di registro “in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia“ circolari Ministero della Giustizia n. 7 del 5 luglio 1997 e senza numero del 26 gennaio 1998in tal senso anche circolare n 30/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate secondo la quale “essendo l’imposta di registro una imposta d’atto, non si può prescindere dall’effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace”
  • Il decreto di riconoscimento di piccola proprietà ex legge 346/1976 è soggetto alla registrazione in misura fissa ( circolare Ministero delle Finanze anno 1986)
  • Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi ( ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “…le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE

provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE

ordinanze di assegnazione di beni mobili

o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE

 

Ai sensi degli artt. 73 e 278 del testo unico spese di giustizia ( D.P.R. 30 maggio 2002 n 115) “in adempimento agli obblighi di legge il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’agenzia delle entrate le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.

Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche.

L’atto iscritto a repertorio ( ndr registro questo ancora soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale) è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.

All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale”

 

vedi anche Pina Manno in registrazione dei provvedimenti in materia di competenza e cessazione della materia del contendere in DirittoeGiustizi@ del 16 aprile 2010, sulla non registrazione dei provvedimenti in oggetto conf. Agenzia delle entrate Direzione regionale Calabria del 11 maggio 2010 prot. n 919-1516

circolare Ministeriale 20 gennaio 2003 n 1/724/44.U Dip. Aff. Giustizia e circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I

«oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti e le parti in causa»,.

Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate

vedasi ora le nuove qualifiche professionali di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010

articolo 13 comma 3 DPR 26 aprile 1986 n 131

Art. 37. (Atti dell’autorità giudiziaria). Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta.

Art. 38. (Irrilevanza della nullità e dell’annullabilità dell’atto). La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

L’imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Art. 8 ( tabella Allegata, parte prima) “ Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecu­tivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annul­lamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un cont­ratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione per­sonale, ancorché recanti condanne al pagamento di ass­egni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali cond­anne o attribuzioni; ( N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione.”

Art. 73-bis (L). – (Termini per la richiesta di registrazione). – 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). – (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). – 1. La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione.

circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U

circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U

Corte Costituzionale sentenza n 522/02 e circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. civile n. 32288/U del 2 novembre 2005

circolare ministero giustizia n 9 del 3.9.1997 e n 1/6160/U/44 del 1.6.2005

in relazione al punto vedasi circolare ministeriale giustizia n 7 del 14 novembre 2002

circolare ministero giustizia DAG 14/03/2006.0029405.U

risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2008 n 450/E

cir. Min Giust DAG 10/02/2010.0001228.E

Circolar Min Giust n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1985 e n. 9 del 3 settembre 1997

ai sensi della nota n. 1670/99/U, in data 21 giugno 1999, del Miri. Giustizia, Aff. Civ. “ .. l’imposta di registro debba trovare applicazione quando la sentenza civile liquidi anche il danno morale,…….. poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 59, lettera d) citato.”

Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia

Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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