Regime fiscale degli atti nel processo agrario

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Introduzione

Anche nelle procedure agrarie, e non potrebbe essere altrimenti, trova applicazione il principio civilistico che alla domanda consegue “l’onere delle spese( articolo 8, punto 1, d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) per effetto del quale la parte che  promuove l’azione provvede ad anticipare il costo del processo.

Le deroghe al richiamato principio, attengono: a) alle ipotesi di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato (articolo 8, punto n 2  d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia ) in cui è l’Erario ad anticipare e/o prenotare a debito le spese occorrenti alla parte o al processo che, per disposizione normativa o del giudice, sono poste a carico della parte ammessa al patrocinio; b) nelle cause in cui la parte, secondo previsione legislativa,è esentata dal pagamento delle spese.  

Le spese che la parte si trova a dover affrontare in un processo civile sono: a) contributo unificato (articoli 9, 10,13,14,15 e 16 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) quella che, nella prassi, viene indicata come spesa di iscrizione a ruolo della causa; b) anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile (art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) dovuta all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo; c) diritti di copia (art. 267 e ss d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia); d) diritto di certificato (art. 273 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia); e) imposta di bollo ( d.P.R. n 642/72 disciplina sull’imposta di bollo); e) l’imposta di registro per i provvedimenti del giudice (d.P.R. 131/86 testo unico imposta di registro).

Fatta questa necessaria premessa oggetto del presente lavoro è stabilire, o più semplicemente tentare di stabilire, se nelle procedure innanzi alle sezioni specializzate agrarie, istituite ai sensi dell’articolo 1 legge 2 marzo 1963 n 320, le parti processuali siano tenute a sopportare, anticipandole,  il costo delle spese .

Controversie agrarie e rito del lavoro

Una panoramica nei siti ufficiali degli Uffici Giudiziari porterebbe ad una risposta negativa. La giustificazione alla esenzione risiederebbe nel fatto che, essendo le procedure in oggetto regolamentate dal rito del lavoro, troverebbe applicazione, anche in materia agraria, la generale esenzione prevista dal Legislatore.

Nei siti ufficiali di molti uffici giudiziari,  al di là di quelli che si limitano ad una lapidaria “controversie agrarie esenti”,  leggiamo che nei processi agrari ”tutti i ricorsi, atti, documenti, sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposto di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura (art. 10, 1° comma, legge Il agosto 1973, n. 533).” Quanto sopra sarebbe, nella convinzione dei tanti, la “logica conseguenza” al fatto che le procedure innanzi alle sezioni agrarie seguono il rito del lavoro.

 “Ferme restando le disposizioni dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile” così disponeva l’articolo 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203 in materia di contratti agrari.

L’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 nell’abrogare il richiamato articolo 47 della legge 203/1982 confermava che “1. le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non espressamente disposto dal presente articolo. 2. sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963 n. 320…omissis…” 

L’esenzione dalle spese e diritti nella prassi ordinaria

L’esenzione da diritti, bolli e imposte viene, quindi, giustificata richiamando il disposto di cui al primo comma dell’articolo 10 legge 533/1973 , relativo alle controversie di lavoro “ Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché’ alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.”

In dottrina si è molto discusso, relativamente ai giudizi di competenza delle sezioni specializzate agrarie, circa la distinzione, nell’ambito delle stesse, tra rito del lavoro e controversie del lavoro, anche se, specificatamente, ai fini della riferibilità delle norme processuali che attengono specificamente al lavoratore in tale contesto individuato nel coltivatore diretto, unico soggetto equiparabile al lavoratore subordinato.

Ai fini del presente lavoro la sopra richiamata  distinzione assume particolare valenza. Infatti un conto è l’ applicazione processuale del rito, altro è far rientrare una determinata procedura nelle controversie del lavoro. Controversie di lavoro per le quali troverebbero applicazioni non solo le norme relative al rito, ma tutta la normativa di riferimento compresa quella esentiva del 1973.

Dalla lettura delle richiamate disposizioni appare come il dettato normativo faccia, letteralmente, riferimento al rito, quindi alla procedura da seguirsi nel processo. Applicazione del rito che non estende, se non espressamente previsto, anche la normativa esentiva propria del giudizio di lavoro. Né è possibile il ricorso ad interpretazioni per analogia.

Infatti, in  materia tributaria, l’art. 1, secondo comma,  della  legge 27 luglio 2000 n. 212 (disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce che l’adozione di norme interpretative può essere disposta  soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Le spese di giustizia in esame hanno, tranne le anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile (art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia), natura tributaria. Ha natura di “entrata tributaria erariale”, il contributo unificatoindipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina” [cfr =  Corte Costituzionale Sentenza n. 73/2005, Cassazione Sezioni Unite sentenze nn. 3007/08 e 3008/08, e da ultimo sentenza n. 5994/2012].

L’esazione dei diritti di copia “ ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge” [cfr=  circolari ministero della giustizia prot. 4/2668/4 del 6.12.1985, prot. 1390/26 del 16.4.1958, prot. 8/158/16 del 20.4.1980, prot. 8/1134/19128 del 16.1.1990, DAG.24/11/2006.0124681.U, DAG.18/03/2010.0041309.U].

L’imposta di registro appartiene alle c.d. imposte indirette il che non fa venire meno la caratteristica di norma tributaria specie in relazione agli atti per i quali la registrazione è obbligatoria per legge.

L’esenzione, quindi, in materia tributaria e fiscale deve avvenire per espressa disposizione normativa : di norme che, in funzione di interessi anche di natura extrafiscale, costituzionalmente rilevanti, sanciscono esenzioni ed agevolazioni in favore di determinate situazioni oggettive o di determinati soggetti” [cfr = Dispense delle lezioni di diritto tributario – Prof. Giovanni Girelli Facoltà di Giurisprudenza – A.A. 2011 -2012].

Esclusa quindi la, presunta, esenzione ai sensi dell’articolo 10 della legge 533/1973 l’esistenza o meno dell’obbligo del pagamento delle spese in oggetto va ricercata nelle norme regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie.

Norme regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie

Ai sensi dell’articolo  9 della Legge  2 marzo 1963 n. 320 ( Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie) “rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie”. Analizziamo, quindi, se pur con gli oggettivi limiti dovuti alle difficoltà di reperire normativa non più in vigore, le disposizioni in materia di spese nelle procedure agrarie .

Il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 (norme per l’applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione ) all’ art. 10 “gli atti del procedimento successivi  al  ricorso  sono  esenti  da tasse di bollo.  I compensi dovuti  agli  ufficiali  giudiziari,  ai  periti  ed  ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per  il procedimento ordinario civile”. Quindi esenzione successiva al ricorso ma limitatamente alle  “tasse di bollo.

Nulla riguardo ad eventuali spese o depositi per i processi civili espressamente previsti dall’articolo 90 [in vigore dal 21/4/1942] Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 : Codice di procedura civile e dall’articolo 38 [in vigore dall’08/01/1942] Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 : Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

 

La Legge 18 agosto 1948, n. 1140 (Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo) che all’articolo 1 dispone che “per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.”

La Legge 25 aprile 1957, n. 283 articolo 3 istituisce la tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili . Tassa di iscrizione a ruolo oggi sostituita dal contributo unificato, articolo 9 e ss D.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia.

Importante, ai fini del presente lavoro, è la disposizione del 3° comma del sopra richiamato articolo ai sensi del quale “ dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonche’ quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull’equo fitto”.

Singole spese e relativo  regime tributario

Contributo unificato

Dalla sopra richiamata normativa appare confermata l’esenzione dal pagamento del contributo unificato. Esenzione dal pagamento dell’istituto in argomento in tutte e tre le forme previste dall’articolo 14 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia e nello specifico:

  1. contributo unificato di iscrizione ( articolo 14 punto 1 d.P.R. 115/02 ) dovuto da chi iscrive il ricorso;
  2. contributo unificato integrativo ( articolo 14 punto 3, prima parte, d.P.R. 115/02 ) dovuto dalla parte che introduce il giudizio e spiega domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo modificando il petitum  [ cfr =Circolare Ministero della Giustizia  10 ottobre 2014 n 0136174/U, confermata Ministero della Giustizia  10/11/1015.0169084.U];
  3. contributo unificato autonomo ( articolo 14 punto 3, seconda parte, d.P.R. 115/02 ) dovuto dalle altre parti ( convenuti o resistenti) che spiegano domanda riconvenzionale o chiamata di terzo in causa e dalla parte che interviene volontariamente nel processo, il pagamento del contributo unificato autonomo è indipendente dalla modifica del petitum.

In materia di contributo unificato, a conferma dell’esenzione di pagamento dello stesso, da ultimo Cassazione, Sez. III, 31 marzo 2016, n. 6227. Per la Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunciata in merito all’applicabilità dell’articolo 13 1-quater d.P.R. 115/02  in caso di appello dichiarato inammissibile o improcedibile,  per  le cause di competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie non è dovuto il contributo unificato.

Per la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione “ si deve ritenere che, tutte le cause devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla L. 2 marzo 1963, n. 320, non hanno cessato di fruire della non abrogata norma di cui alla L. 25 aprile 1957, n. 283, art. 3, che istituiva al comma 1 una tassa per le iscrizioni a ruolo delle cause civili ed al comma 3, ne esentava, tra l’altro, le controversie in materia agraria che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di Appello..”.

Imposta di bollo

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo si ricava non solo dalla richiamata normativa ai sensi della quale non era dovuta la “ tassa di bollo” ma, e principalmente, dal fatto che  l‘imposta di bollo oggi è assorbita dal contributo unificato ai sensi dell’articolo 18 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia [“l’imposta di bollo non si applica altresì  agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali,inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”].

Diritti di copia e di certificato

Dovuto, attesa la mancanza di una espressa normativa esentiva, il pagamento dei diritti di copia  negli importi di cui alle tabelle allegate agli articoli 266 e ss d.P.R. 115/02 testo unico spese e il pagamento del diritto di certificato di cui all’articolo 273 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia.

Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile

Dovuto il pagamento delle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile (art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) [ attualmente quantificato in € 27].

In materia di esenzioni dal pagamento delle anticipazioni forfettarie vale il principio stabilito nella circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale – Ufficio I- prot. n. 1/6561/U/44 giugno 2005: “…..l’importo forfettario di 8 euro (ndr= ora € 27) non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l’esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.”.

Imposta di registro

Riguardo, infine, all’imposta di registro in materia di esenzione dalla registrazione degli atti giudiziari, opera l’articolo 10  tabella  al d.P.R. 26 aprile 1986 n 131 ai sensi del quale non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione per:” sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533; atti documenti e provvedimenti di cui all’articolo 57 della legge 27 luglio  1978 n 392” mentre in materia agricola ne dispone l’esenzione per i “ contratti di mezzadria,di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali” nulla stabilendo per i provvedimenti definitori dei giudizi innanzi alle sezioni specializzate agrarie.

Anzi in materia di competenza delle sezioni agrarie e relative ad esempio alla prelazione agraria vige il principio dell’assoggettabilità, del provvedimento decisorio, alla registrazione con pagamento della relativa imposta (vedasi risoluzione n. 64/E del 12 giugno 2012).

In materia di imposta di registro appare utile richiamare l’articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 23/2011 modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha introdotto, a far data del 1° gennaio 2014, l’obbligo di registrazione degli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali , quindi, anche delle sentenze e delle conciliate in materia agraria.

Conclusioni

A conclusione del presente lavoro dall’esame della sopra richiamata normativa la conclusione è che nelle procedure agrarie l’unica certezza di esenzione è per l‘imposta di bollo, oggi assorbita dal contributo unificato ai sensi dell’articolo 18 d.P.R. 115/02 e, appunto, per il contributo unificato stesso.

Dovuto, quindi, il pagamento per i diritti di copia, i diritti di certificato, l’anticipazione forfettaria dei privati all’erario nel processo civile e assoggettabili i provvedimenti definitori del giudizio alla registrazione con contestuale obbligo di pagamento dell’imposta.

Appare comunque auspicabile, stante la prassi attuata nei vari uffici giudiziari e i dubbi in materia  un  intervento del legislatore e, nel frattempo, di un chiaro indirizzo ministeriale atto non solo ad uniformare le procedure tra gli uffici ma, e soprattutto, a scongiurare, eventuali, danni erariali.

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