Referendum, intervista all’avvocato Giurdanella sulla decisione del TAR Lazio

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Gli avvocati Carmelo Giurdanella, Marco Antoci e Daniela Maliardo dello studio legale Giurdanella & Partners , nell’interesse dell’associazione Cittadini Europei,  sono intervenuti ad adiuvandum nel giudizio di impugnazione del quesito referendario che verrà proposto agli elettori il prossimo 4 dicembre. Il giudizio, pendente dinanzi al TAR Lazio, sez. 2 bis, è stato definito con sentenza breve  pubblicata oggi, 20 ottobre 2016.

La redazione di Diritto.it, ha intervistato l’avvocato Carmelo Giurdanella, per raccogliere le prime considerazioni a caldo sulla vicenda

 

Avvocato, come mai l’associazione Cittadini Europei è intervenuta nel giudizio?

L’associazione Cittadini Europei, nell’interesse della quale siamo intervenuti,  è ente esponenziale cui compete la cura e la  tutela degli interessi dei propri associati e che svolge la propria attività sul territorio nazionale  ormai dal 2004. Nel caso di specie l’intervento in giudizio è stato giustificato dalla tutela di un interesse preminente degli associati di Cittadini Europei: l’interesse ad esprimere un voto consapevole, di cui sono portatori tutti i cittadini elettori.

 

Quali erano le ragioni a sostegno delle quali siete intervenuti, a fianco dei ricorrenti principali?

Principalmente abbiamo contestato il gravissimo deficit di chiarezza  e specificità nella formulazione del quesito referendario. Sebbene la legge  n. 352/1970,  nel disciplinare la forma del quesito referendario da sottoporre ai cittadini, preveda, all’art. 16, un’alternativa sulla formulazione del quesito, tuttavia la scelta deve essere fatta tenendo conto della portata della legge costituzionale da approvare con il referendum.

Si tratta in questo caso di una legge costituzionale che modifica più di 40 articoli della nostra Carta costituzionale, interi articoli e titoli a cui non si fa minimamente riferimento nel quesito referendario. Tutto ciò contribuisce a rendere oscuro ai più il quesito, impedisce agli elettori di avere contezza di quello che si accingono ad approvare o respingere e soprattutto gli impedisce di percepire la portata generale  della riforma.

 

Un commento sulla decisione del TAR Lazio, appena pubblicata.

La decisione del TAR lascia perplessi in quanto non consente di individuare un altro giudice competente  cui sottoporre la questione. Inoltre l’aver qualificato il Decreto del Presidente della Repubblica “atto di attuazione della legge primaria”, adottato in recepimento delle ordinanze non impugnabili dell’Ufficio Centrale per il referendum della Corte Suprema di Cassazione,  ha permesso al TAR Lazio di non entrare nel merito dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

I Consiglieri hanno infatti qualificato il d.P.R. di indizione del referendum come espressione non già di poteri legislativi o politici, ma di garanzia e controllo  di rilievo costituzionale, in quanto esso ha  recepito il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, provvedimenti questi che a loro volta non sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo in quanto resi da un organo neutrale in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto al procedimento referendario costituzionale.

Giurdanella Carmelo

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