Il referendum confermativo sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale arriva al voto dopo un passaggio istituzionale insolito: il quesito che comparirà sulle schede è stato riformulato dalla Cassazione e poi “precisato” con un decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Una catena di atti ravvicinati che ha evitato la ristampa delle schede e, soprattutto, ha aperto un confronto sulle regole che governano i referendum ex art. 138 della Costituzione.
Indice
- 1. La riforma e la finestra dei tre mesi
- 2. Un elemento che complica tutto: il decreto di indizione “anticipato”
- 3. Cassazione: la richiesta dei cittadini resta valida
- 4. Il risultato pratico: cambia il quesito
- 5. Palazzo Chigi e la “precisazione” del quesito
- 6. Cosa resta sul tavolo
- Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
1. La riforma e la finestra dei tre mesi
La legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare è stata pubblicata il 30 ottobre 2025. Non essendo stata approvata con i due terzi dei componenti di ciascuna Camera, la Costituzione consente di chiederne il referendum entro tre mesi. In quel periodo sono arrivate prima quattro richieste presentate da parlamentari (tra il 4 e il 7 novembre 2025). Successivamente si è aggiunta una quinta iniziativa: 15 promotori hanno raccolto 546.463 firme, depositate il 28 gennaio 2026, quindi entro la scadenza del 30 gennaio.
2. Un elemento che complica tutto: il decreto di indizione “anticipato”
Nel frattempo, però, su proposta del Governo il referendum era già stato indetto con decreto del 13 gennaio 2026, quando il termine costituzionale per ulteriori richieste non era ancora chiuso. In pratica: si è avviata la procedura con un quesito costruito sulle prime quattro iniziative parlamentari, ma restava ancora possibile che arrivasse una richiesta da parte di elettori o Consigli regionali. È esattamente ciò che è accaduto.
3. Cassazione: la richiesta dei cittadini resta valida
Con l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, la Cassazione ha ammesso anche la richiesta sostenuta dalle firme dei cittadini. Il punto chiave è questo: una richiesta presentata da un soggetto legittimato (parlamentari, Consigli regionali o elettori) non impedisce agli altri soggetti di presentare, entro il termine, una richiesta sullo stesso testo. È una presa di posizione che si colloca in contrasto con quanto aveva sostenuto il TAR Lazio in un ricorso contro il decreto del 13 gennaio, quando aveva ritenuto che le richieste successive sarebbero state prive di interesse.
4. Il risultato pratico: cambia il quesito
L’ammissione della richiesta popolare non è rimasta “simbolica”. La Cassazione ha riscritto il quesito: rispetto alla versione iniziale – centrata sul titolo della legge costituzionale – la formulazione aggiornata indica anche gli articoli della Costituzione interessati dalla revisione. L’effetto è di rendere più immediata, per l’elettore, l’identificazione dell’oggetto del voto.
5. Palazzo Chigi e la “precisazione” del quesito
Il 7 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica un provvedimento che recepisce la formulazione della Cassazione, parlando di “precisazione” e mantenendo fermo il decreto di indizione già adottato. La scelta lessicale non è irrilevante: se si fosse trattato di una nuova indizione, sarebbe stato difficile rispettare i termini che la legge n. 352 del 1970 collega alla data del decreto e che, in teoria, possono incidere sul calendario. La pubblicazione in G.U. del decreto di “precisazione” ha quindi consentito di non spostare le date della consultazione.
6. Cosa resta sul tavolo
La vicenda segnala una fragilità procedurale: la normativa permette che l’indizione arrivi quando non è ancora scaduto il termine per presentare tutte le richieste. Da qui l’ipotesi – già discussa tra gli addetti ai lavori – di rivedere la legge del 1970 per coordinare meglio tempistiche, ammissioni e formulazione del quesito, evitando in futuro passaggi così compressi e potenzialmente conflittuali.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento