Redditometro: va sempre tutelata la privacy nella ricostruzione sintetica del reddito

Redazione 13/03/14
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 6/E dell’11 marzo, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alle istruzioni operative in materia di redditometro. Al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali effettuato in sede di accertamento sintetico sia conforme alla disciplina in materia, l’Agenzia ha  richiesto al Garante della privacy una verifica preliminare della procedura relativa al controllo finalizzato alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Il Garante, con precedente parere, ha, innanzitutto, precisato che l’intervento del funzionario prima dell’adozione dell’atto di accertamento esclude di fatto la possibilità che questo sia fondato unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali. Ha, tuttavia, prescritto l’adozione di alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.

In particolare, il Garante della privacy ha precisato che la ricostruzione sintetica del reddito deve essere basata su dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta ad essere facilmente verificato anche in sede di contraddittorio con il contribuente.

Pertanto, ad esempio, non saranno oggetto di contraddittorio le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza. Gli importi relativi a tali spese saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito solo se individuati puntualmente dall’ufficio. Analogamente, le spese per elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa.

Viene poi ribadito il concetto, già affermato in precedenti circolari, che, se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi su “spese certe”, “spese per elementi certi”, investimenti e quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

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