Redditometro: le prescrizioni del Garante per la privacy poste a tutela dei cittadini

Redazione 25/11/13
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Con comunicato stampa del 21 novembre 2013, il Garante per la privacy ha reso noto di aver dato il via libera al cosiddetto “redditometro”, prescrivendo, tuttavia, all’Agenzia delle entrate l’adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone.

Al fine di calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per individuare i contribuenti da sottoporre a controlli, il redditometro si basa sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell’Agenzia delle entrate, comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (es. società telefoniche, assicurazioni), e sull’imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell’attribuzione automatica al contribuente di un determinato “profilo”.

Tale tipo di trattamento, cui consegue la “profilazione” dei contribuenti, comporta dei rischi per la privacy; da qui la verifica preliminare del redditometro da parte del Garante.

Nel corso della verifica svolta dal Garante sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti, sono emersi numerosi profili di criticità, con particolare riguardo alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall’Agenzia delle entrate; all’individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l’attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell’anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall’Istat; ed, infine all’informativa da rendere al contribuente.

Alcune di queste criticità sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall’Agenzia delle entrate, anche su indicazione del Garante.

Queste, in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy:

a) profilazione: il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat;

b) spese medie Istat: i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati, infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto;

c) fitto figurativo: il cosiddetto “fitto figurativo” (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il “fitto figurativo” dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare;

e) esattezza dei dati: l’Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica;

f) informativa ai contribuenti: il contribuente dovrà essere informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro;

g) contraddittorio: nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.

In merito a tale ultimo punto, va precisato che dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento