Reddito di cittadinanza, la Consulta salva il reato per false dichiarazioni

La Corte costituzionale, con sentenza n. 35/2026, esclude l’illegittimità dell’art. 7 sul reddito di cittadinanza e false dichiarazioni.

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La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 7, co. 1, decreto legge n. 4 del 2019 sul reddito di cittadinanza: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 35 del 9-02-2026

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Indice

1. Reddito di cittadinanza e false dichiarazioni: il fatto esaminato dalla Corte costituzionale


Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a giudicare una persona imputata del reato di cui al censurato art. 7, comma 1, e che nel giudizio ne è emersa la responsabilità, escludendosi che il fatto avrebbe potuto ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Art. 7 d.l. n. 4/2019: le questioni di legittimità costituzionale


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l’organo giudicante summenzionato sollevava questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il cosiddetto «reddito di cittadinanza» (di seguito: Rdc, o anche: reddito), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
In particolare, il rimettente riteneva le questioni suddette rilevanti poiché all’imputata avrebbe dovuto essere applicata «una pena base prossima al minimo edittale (fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche)» che, in quanto tale, era ritenuta tuttavia eccessiva e sproporzionata.
Venendo invece alla manifesta non infondatezza, a parere del Tribunale di Firenze, la pena prevista dalla norma censurata, in primo luogo, sarebbe intrinsecamente sproporzionata, così violando gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., poiché il suo «minimo edittale così significativamente elevato» impedirebbe al giudice di applicare una pena adeguata sia alle condotte delittuose, sia alla pericolosità dell’autore del reato.
Più precisamente, per quanto riguarda il primo profilo, il giudice a quo osservava che le condotte, per quanto conformi al tipo considerato, risultano caratterizzate da una lesività modesta, poiché le somme erogate in relazione al beneficio del Rdc sono sempre di importo contenuto e costituiscono una misura di natura temporanea.
Ebbene, in relazione al secondo profilo, si metteva in evidenza che, potendo il reato in questione perfezionarsi anche rispetto a soggetti che avrebbero comunque diritto ad accedere al Rdc, ma in misura minore nel quantum, si applicherebbe anche a soggetti che effettivamente verserebbero in condizioni di povertà o di rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, come dimostrerebbe proprio il caso da cui è sorta la questione di legittimità costituzionale, nel quale l’imputata, pur risultando priva dei requisiti di accesso al suddetto reddito, è persona che versa in condizioni di disagio psichico, sociale ed economico (del tutto priva di reddito e risorse proprie, e quindi interamente dipendente, nonostante l’età adulta avanzata, dal genitore).
A fronte dei citati fattori, la previsione per il reato in questione della «reclusione da due a sei anni» sarebbe pertanto, ad avviso del giudice rimettente, sproporzionata per eccesso e, quindi, irragionevole.
Ciò posto, il giudice a quo reputava inoltre il trattamento sanzionatorio, stabilito dalla norma censurata, manifestamente irragionevole e sproporzionato anche in comparazione con quello previsto per le fattispecie analoghe dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 316-ter cod. pen., e della truffa aggravata, di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen..
Nel dettaglio, richiamando testualmente quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza 9 novembre 2023-21 febbraio 2024, n. 7528, il giudice a quo rilevava che il legislatore, con la censurata fattispecie incriminatrice, avrebbe inteso punire più severamente di quanto disposto in casi analoghi condotte che, altrimenti, potrebbero sfuggire alla sanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell’ambito di applicazione degli artt. 316-ter o 640-bis cod. pen..
In primo luogo, l’ordinanza raffrontava il reato previsto dal censurato art. 7, comma 1, con il reato, e la relativa sanzione, di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 316-ter cod. pen., rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene esservi un rapporto di specialità, dato che il Tribunale fiorentino rilevava che, nonostante le differenze esistenti tra le due fattispecie incriminatrici, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen. costituirebbe un valido termine di raffronto, a fini sanzionatori, con quello in esame atteso che anche la fattispecie codicistica punisce il rendere documenti o dichiarazioni false o attestanti cose non vere, e il silenzio antidoveroso, ma prevede una soglia di punibilità al di sotto della quale le condotte vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria.
A parere del giudice di Firenze, quindi, la presenza di detta soglia, unitamente alla circostanza che il Rdc è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone, potrebbero giustificare la scelta del legislatore di creare un’apposita figura criminosa, ma non quella di corredare tale nuovo reato con una cornice edittale decisamente più severa rispetto a quella di cui al richiamato art. 316-ter cod. pen..
Secondo il rimettente, tra l’altro, la manifesta irragionevolezza e sproporzione del trattamento sanzionatorio, di cui al censurato art. 7, comma 1, emergerebbe anche dal confronto con la truffa aggravata di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen..
In effetti, tali disposizioni, pur contemplando un trattamento sanzionatorio più severo di quello di cui all’art. 316-ter cod. pen., per «giurisprudenza di legittimità […] unanime», delineano circostanze aggravanti e non reati autonomi e pertanto non sottratte alle regole generali sul bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. in caso di concorso con le circostanze attenuanti, facendosene conseguire da ciò che la maggiore severità del trattamento sanzionatorio previsto dagli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen. risulterebbe in concreto «solo teorica».
Infatti, allorché operi una circostanza attenuante, per la commisurazione della pena deve, infatti, aversi riguardo alla cornice edittale prevista per il delitto di truffa, di cui all’art. 640, primo comma, dello stesso codice, vale a dire la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la multa, viceversa, il delitto di cui al censurato art. 7, comma 1, si presenta come un reato autonomo, il cui minimo edittale, pari a due anni di reclusione, potrebbe essere solo minimamente ridotto in virtù delle circostanze.
Il giudice a quo chiedeva, pertanto, alla stregua di ciò, che anche per il suddetto reato venga introdotta una cornice edittale compresa tra sei mesi e tre anni di reclusione, oppure, quanto meno, posto che «le maggiori criticità si pongono con riguardo al minimo edittale», di sostituire la cornice edittale vigente con quella compresa tra sei mesi e sei anni di reclusione, che consentirebbe, comunque, di applicare una pena contenuta per le ipotesi meno gravi.
Da ultimo, il Tribunale di Firenze, preso atto che il dato testuale della disposizione censurata non parrebbe consentire un’interpretazione conforme agli evocati parametri costituzionali, osservava che, qualora fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale del censurato art. 7, comma 1, si potrebbe determinare un’incongruenza con la fattispecie incriminatrice di cui al suo comma 2, che punisce, con la pena della reclusione da uno a tre anni, l’omessa comunicazione, dopo il riconoscimento del beneficio, di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio stesso, e ciò in quanto il reato di cui all’art. 7, comma 1, attualmente punito con maggior rigore rispetto a quello di cui al comma 2, finirebbe, a seguito della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, per essere connotato da una cornice edittale in tutto o in parte meno severa.
Del resto, per superare tale criticità, ad avviso del giudice a quo, la Consulta avrebbe dovuto ricorrere alla declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale, di cui all’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevede una pena «da uno a tre anni», anziché «fino a tre anni», con conseguente operatività della regola generale di cui all’art. 23 cod. pen., che stabilisce in quindici giorni la durata minima della reclusione ogni qualvolta la legge non disponga espressamente.
A parere del rimettente, avrebbe dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell’art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha riproposto, con riguardo alla misura dell’assegno di inclusione, lo stesso contenuto delle disposizioni dettate dall’art. 7, commi 1 e 2, del richiamato d.l. n. 4 del 2019, come convertito.

3. Corte costituzionale, sentenza n. 35/2026: la decisione


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e compiuto un breve inquadramento della figura criminosa prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito – reputava infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con la quale viene denunciata la sproporzione intrinseca della pena prevista dal censurato art. 7, comma 1.
In particolare, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto che le coordinate dello scrutinio sono rappresentate dalla costante giurisprudenza costituzionale nel senso che, se «le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli (ex multis, tra le ultime, sentenze n. 91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62 del 2021)» (sentenza n. 202 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto), è stato però precisato che la «discrezionalità» che si riconosce al legislatore non può «equivale[re] ad arbitrio». Infatti, «[q]ualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità» (sentenza n. 46 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto).
In altri termini, per il Giudice delle leggi, il sindacato sulla proporzionalità della pena può e deve svolgersi entro i confini della non manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria, superati i quali, soltanto, quest’ultima può reputarsi arbitraria e, pertanto, giustificare l’intervento della medesima Consulta, fermo restando che, al fine, poi, di perimetrare la valutazione di legittimità costituzionale, è stato sviluppato un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena in cui assumono rilievo la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, atta a ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, e l’asprezza del minimo edittale (fra le più recenti, sentenze n. 202, punto 7 del Considerato in diritto, n. 171, punto 8.1. del Considerato in diritto, e n. 83, punto 4.5 del Considerato in diritto, del 2025, nonché n. 91 del 2024, punto 3. del Considerato in diritto).
Ordunque, alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali, la pena della reclusione da due a sei anni, prevista dalla disposizione censurata, per i giudici di legittimità costituzionale, non può essere ritenuta intrinsecamente sproporzionata, atteso che la fattispecie ivi considerata non è delineata in termini ampi e indeterminati e pertanto non è idonea a includere nel proprio ambito applicativo ipotesi notevolmente dissimili sul piano criminologico e significativamente differenziate nel tasso di disvalore, poiché le condotte sanzionate risultano, per la Corte, fortemente tipizzate e presentano, quindi, una latitudine circoscritta, in quanto attengono allo specifico procedimento volto all’ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza e pertanto la produzione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o il silenzio antidoveroso vanno a collocarsi nel ristretto ambito dei requisiti necessari per l’accesso a tale misura, facendosene conseguire da ciò come la riscontrata natura circoscritta della fattispecie incriminatrice vada a escludere l’intrinseca sproporzione della pena dalla stessa prevista, senza che possa deporre in senso contrario l’elemento, autonomamente considerato, del suo minimo edittale.
Il minimo edittale di anni due di reclusione, previsto dal censurato art. 7, comma 1, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate da tale disposizione, non può essere dunque considerato di per sé irragionevolmente aspro e pertanto manifestamente sproporzionato in quanto esso, sebbene possa certamente essere oggetto di critica sul piano della politica criminale, tali valutazioni sono comunque estranee al giudizio di legittimità costituzionale, in cui la Corte costituzionale è chiamata non a soppesare la bontà delle varie soluzioni normative possibili, ovvero se sia, o no, auspicabile una maggiore o minore severità del trattamento sanzionatorio, ma soltanto a valutare – in ragione dell’indubbio rilievo costituzionale che deve riconoscersi anche alla discrezionalità del legislatore nelle scelte di politica criminale, e non solo – se la scelta legislativa sia o meno manifestamente irragionevole e quindi si ponga in contrasto con la Costituzione, tanto è vero che, non a caso, nella circostanza in cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’analogo limite minimo edittale previsto per il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646, primo comma, cod. pen. (sentenza n. 46 del 2024) la ragione del contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. è stata individuata non nella “misura” della pena, autonomamente considerata, ma nel fatto che rimanevano oscure le ragioni per le quali il legislatore aveva bruscamente innalzato a due anni di reclusione il precedente minimo edittale di quindici giorni, pur a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato.
Ciò posto, neppure sul piano della comparazione esterna la pena detentiva minima prevista dal censurato art. 7, comma 1, per la Corte, si espone a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
In effetti, il Giudice delle leggi notava che, come la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di rimarcare a più riprese, «il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative […] deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009)» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.1. del Considerato in diritto), il che determina che, unicamente «a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione» si può ritenere che la scelta legislativa trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (sentenza n. 68 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto).
Chiarito ciò, per quanto invece riguarda il raffronto con le ipotesi di truffa aggravata – che per ragioni di chiarezza e semplicità espositiva si antepone alla valutazione delle doglianze risultanti dalla comparazione con l’art. 316-ter cod. pen. – deve preliminarmente essere ricordato che le fattispecie di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del reato di cui all’art. 640, primo comma, dello stesso codice (sulla natura di fattispecie aggravante del citato art. 640-bis, per tutte, Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 26 giugno-10 luglio 2002, n. 26351) e, pertanto, nel loro raffronto con la fattispecie oggi in esame assumono rilievo gli elementi caratterizzanti il reato-base della truffa.
Tanto premesso, i giudici di legittimità costituzionali ritenevano come non risultasse idonea a dimostrare la manifesta irragionevolezza e sproporzione della pena prevista dalla disposizione censurata la comparazione con la fattispecie aggravata di cui all’art. 640, secondo comma, numero 1), cod. pen., che prevede – per ciò che qui rileva – la pena «della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 […] se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea».
In effetti, seppur vi sia una coincidenza con il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, per ciò che concerne il soggetto passivo (lo Stato, per ciò che qui interessa), per la Corte, vi sono, in primo luogo, rilevanti differenze con riguardo alla tipizzazione della condotta, in quanto quella integrativa dell’ipotesi aggravata della truffa ha quali elementi caratterizzanti l’induzione fraudolenta in errore, mediante gli artifici e i raggiri, tale da determinare l’ingiusto profitto e il danno patrimoniale altrui (ossia gli elementi propri del reato-base).
Detto questo, sempre ad avviso del Giudice delle leggi, la similitudine fra le due fattispecie non può essere predicata, in secondo luogo, neanche in relazione alla ratio dell’incriminazione di cui al censurato art. 7, comma 1, che è quella di contrastare l’indebita percezione del Rdc, ossia di una specifica misura con le particolari caratteristiche che si sono già messe in evidenza, mentre la fattispecie aggravata della truffa è volta a contrastare l’indebita aggressione a qualsiasi elemento costitutivo del patrimonio pubblico, il che determina una diversa gradazione sul piano del disvalore delle varie condotte che può abbracciare la truffa aggravata di cui si discorre, con la conseguenza, rilevante ai presenti fini, che tale più ampia latitudine applicativa costituisce anche la ragione del minimo edittale della relativa pena di un anno di reclusione, previsto dall’art. 640, secondo comma, numero 1), cod. pen.
La diversità quanto alla tipizzazione delle condotte e, soprattutto, la disomogeneità sul piano dell’offensività delle fattispecie poste a raffronto inducevano, quindi, la Corte a ritenere non fondato il profilo di censura in questione.
Del resto, a esito analogo, per la Consulta, conduce anche la comparazione con la fattispecie aggravata di cui all’art. 640-bis cod. pen., che prevede la pena «della reclusione da due a sette anni» «se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».
Invero, seppur fra tale fattispecie incriminatrice e il reato di cui al censurato art. 7, comma 1, vi sia – ferme le differenze derivanti dall’inclusione nella disposizione codicistica degli elementi del reato-base della truffa – una parziale coincidenza per ciò che concerne l’oggetto materiale del reato e il bene giuridico tutelato, sono proprio tali e coincidenti elementi a giustificare, peraltro significativamente, l’elevata cornice edittale (reclusione da due a sette anni) dell’aggravante in parola, che risulta più severa anche di quella prevista dal censurato art. 7, comma 1.
Proprio la severa cornice edittale della fattispecie di cui al citato art. 640-bis porta quindi a escludere che quest’ultima possa rappresentare un idoneo modello comparativo, dal quale ricavare la manifesta irragionevolezza della disposizione censurata, dato che non si ritiene condivisibile l’argomentazione spesa sul punto dal giudice a quo, ossia che la fattispecie di cui al censurato art. 7, comma 1, sarebbe manifestamente irragionevole in considerazione del fatto che per il reato aggravato di cui all’art. 640-bis cod. pen. la pena potrebbe essere in concreto più bassa, all’esito di un eventuale giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti.
In effetti, per la Consulta, se, nel giudizio di comparazione, finalizzato a valutare la non manifesta irragionevolezza della dosimetria sanzionatoria, una volta dimostrata l’omogeneità fra le due fattispecie poste a raffronto – omogeneità di cui si può anche dubitare nel caso in esame, posto che, in forza della natura di circostanza aggravante, permangono gli elementi di differenziazione derivanti dal fatto che essa ripete quelli propri della struttura della truffa – il confronto deve essere invero condotto avendo come riferimento la cornice edittale delle due fattispecie incriminatrici, per come è normativamente definita, perché è questa a esprimere il disvalore che astrattamente il legislatore ha riconosciuto a quelle determinate condotte.
Se, infatti, come ha già avuto modo di chiarire la Consulta, l’applicazione delle circostanze attenuanti non è idonea, poiché solo eventuale, a sanare il vulnus costituzionale insito nella previsione di una pena manifestamente eccessiva (sentenze n. 46 del 2024, punto 3.4. del Considerato in diritto, e n. 63 del 2022, punto 4.6. del Considerato in diritto), a contrario non è possibile ricavare la manifesta irragionevolezza di una determinata cornice edittale dal raffronto con un’altra, astrattamente analoga o addirittura più gravosa, la quale può tuttavia essere mitigata nel caso concreto, attraverso il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
I giudici di legittimità costituzionale, quindi, alla stregua di quanto sin qui enunciato, concludevano per la non fondatezza anche di tale profilo di censura.
Da ultimo, era reputata infondata anche la censura di manifesta irragionevolezza e sproporzione della pena prevista dal censurato art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2029, come convertito, che si ricaverebbe dal raffronto con quella comminata dall’art. 316-ter cod. pen., in relazione al delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
In particolare, il Giudice delle leggi perveniva a siffatto esito decisorio alla stregua delle susseguenti considerazioni: “Tale disposizione punisce «chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee». La pena prevista è la «reclusione da sei mesi a tre anni», salvo che la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 3999,96 euro, nel qual caso si applica soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. La ratio dell’incriminazione risiede nella protezione del patrimonio dell’ente erogante, nonché nella corretta gestione delle risorse pubbliche, e la fattispecie incriminatrice trova applicazione «[s]alvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis», ossia la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dal quale differisce proprio per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore mediante artifizi e raggiri. Si tratta di un reato di evento, che si consuma al momento e nel luogo in cui si consegue l’indebita erogazione di danaro e richiede un dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà, da un lato, della falsità o non veridicità delle dichiarazioni, dei documenti o delle attestazioni, ovvero della mancanza delle informazioni dovute, e dall’altro, del carattere indebito dell’erogazione. (…) Tanto premesso sugli elementi essenziali della fattispecie richiamata quale tertium comparationis, risulta chiaro che fra quest’ultima e quella di cui al censurato art. 7, comma 1, è rintracciabile una diversità in ordine al momento consumativo e all’elemento soggettivo (reato di pericolo concreto e a dolo specifico, quello di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, di evento e a dolo generico, quello all’art. 316-ter cod. pen.), nonché per la previsione della soglia di punibilità nell’art. 316-ter cod. pen., al di sotto della quale le condotte sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria. Le due fattispecie sono invece assimilabili per ciò che concerne la tipizzazione delle condotte, entrambe punendo la produzione di documenti falsi o attestanti cose non vere o il silenzio antidoveroso, nonché per il bene tutelato, ossia il patrimonio dell’ente erogante. Nonostante la segnalata somiglianza, la differenza nel trattamento sanzionatorio prevista dalle due fattispecie non risulta manifestamente irragionevole. In primo luogo, e seppure non sia priva di fondamento l’osservazione del rimettente che l’art. 316-ter cod. pen. possa abbracciare condotte volte a ottenere erogazioni statali anche di rilevante portata, occorre considerare che tale fattispecie può altresì comprendere condotte volte all’indebito ottenimento di erogazioni una tantum e di minore entità; erogazioni, cioè, che, pur se nel loro ammontare superino la soglia di punibilità prevista dalla disposizione codicistica, si rivelino inferiori agli importi mediamente attribuiti per il Rdc. Quest’ultimo, infatti, era un contributo periodico riconosciuto «per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi», rinnovabile, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo (art. 3, comma 6, d.l. n. 4 del 2019, come convertito). Esso, inoltre, consisteva in un beneficio economico che costituiva un’«integrazione del reddito familiare» fino alla soglia di 6.000 euro annui (incrementata a seconda dei componenti del nucleo familiare), alla quale si poteva aggiungere un’integrazione del reddito dei nuclei familiari locatari di un’abitazione, fino a un massimo di 3.360 euro annui (comma 1 del citato art. 3). Quanto rilevato, per un verso, giustifica il minimo edittale di sei mesi previsto dall’art. 316-ter cod. pen. e, per l’altro e di conseguenza, mette in discussione la comparazione effettuata dal rimettente per fondare la valutazione di manifesta sproporzione della cornice sanzionatoria della disposizione censurata. (…) Se si pone mente alle caratteristiche del Rdc sopra ricordate, il diverso e più grave trattamento sanzionatorio stabilito dal censurato art. 7, comma 1, trova, poi, una ulteriore e non manifestamente irragionevole giustificazione nella necessità di far corrispondere a un beneficio di larga applicazione e di facile accesso una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva. L’ampia platea dei destinatari del Rdc rappresenta indubbiamente una circostanza oggettiva di maggiore capacità lesiva del bene protetto dalla norma incriminatrice, da un lato, perché ampia avrebbe potuto essere la platea di indebiti percettori del reddito di cittadinanza, non legittimati nell’an o nel quantum della misura, con una conseguente maggiore esposizione, in termini di distrazione o non corretta allocazione, del patrimonio dell’ente erogante; dall’altro, perché avrebbe potuto rappresentare un elemento di criticità per i controlli riguardanti il possesso dei requisiti richiesti dalla misura, il cui esito si sarebbe avuto, e nei fatti si è effettivamente avuto, a distanza di diverso tempo rispetto all’erogazione effettiva, e non dovuta, del beneficio. In tal senso, la norma censurata ha inteso neutralizzare anche il danno medio tempore derivante al patrimonio dell’ente erogante dall’indebito accesso al Rdc e dall’erogazione di quest’ultimo durante il tempo necessario all’effettuazione dei controlli”.
Di conseguenza, alla stregua di siffatti motivi, la Corte costituzionale riteneva come l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, esprimi una precisa strategia di politica criminale e non risulti quindi essere arbitraria la scelta legislativa di riservare alla specifica fattispecie considerata un trattamento sanzionatorio distinto e più severo di quello prefigurato dall’art. 316-ter cod. pen., dovendosi, pertanto, concludere nel senso della non fondatezza anche di tale profilo di censura.

4. Reddito di cittadinanza e false dichiarazioni: le conclusioni sulla non illegittimità dell’art. 7


Fermo restando che l’art. 7, co. 1, decreto legge n. 4 del 2019 disponeva[1] che, salvo “che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”, con la decisione qui in commento, il Giudice delle leggi ritiene siffatta norma incriminatrice non in contrasto con la Costituzione.
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Note


[1] Siffatto articolo, infatti, è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall’articolo 1, comma 318, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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