Red Bull – Re Drink, tutela del marchio debole.

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Con decisione n. 149/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha rigettato la domanda di opposizione di iscrizione del marchio Re Drink promossa dalla Red Bull ed ha, di conseguenza, accolto la domanda di registrazione del marchio della bibita glocal Re Drink.

La Red Bull, nota multinazionale del settore delle bibite energetiche, aveva proposto opposizione alla registrazione del marchio della piccola bevanda crotonese Re Drink per impedire la registrazione di un marchio potenzialmente concorrenziale.

La difesa della multinazionale, infatti, esplicata dinanzi alla Commissione dei ricorsi ex art. 135 c.p.i. deduceva il fatto che il marchio “RED BULL”  e il marchio “RED”,  anch’esso di proprietà della Red Bull, essendo marchi notori sul mercato italiano associabili alla bibita energetica Red bull,  sarebbero stati  confusi dai consumatori italiani con il marchio “Re Drink”, marchio che  al suo interno presente le lettere “RED”.

Il marchio Red Bull, secondo la difesa , avrebbe dovuto considerarsi un marchio forte , intrinsecamente distintivo e la bibita “Re Drink” avrebbe  approfittato dell’ipotetica confondibilità tra i marchi e della notorietà del marchio per ingenerare confusione nel pubblico e aumentare le vendite.

Perfino l’apposizione del marchio secondario “re drink no taurina” non sarebbe stata idonea a guidare la consapevole scelta dei consumatori, essendo descrittive delle caratteristiche del prodotto,  in quanto sono prive di carattere distintivo.

La Commissione dei ricorsi presso il Ministero dello Sviluppo economico, rigettando l’opposizione della Red Bull, ha fatto proprie gli argomenti difensivi portati avanti dall’Avv. Giuseppe Pitaro, legale della Re Drink,  statuendo che non sussiste nessun rischio di confusione nei consumatori tra i due prodotti rilevando che : non appare agevole all’occhio dell’osservatore il rinvenimento della parola “red” nel marchio  “Re Drink” ; vi sono poi le scritte “natural” e “no taurina” che mancano nel marchio “Red Bull”; vi è una diversità assoluta di visiva di colori e segni tra i marchi; anche ad un esame fonetico e concettuale i due marchi appaiono diversi.

La Commissione ha , inoltre, rilevato quanto affermato dalla difesa della Re Drink ovvero che il marchio “RED” di proprietà della Red Bull è un marchio debole con valenza secondaria e scarsa distintività a causa del suo significato generico “rosso” e, al fine di poter attribuire un carattere distintivo di marchio alla parola, è necessario  che questa venga seguita da ulteriori termini distintivi (bull, x, energie, energy).

In conclusione , quindi , nessun rischio di confondibilità potrà essere ingenerato tra il pubblico.

La decisione n. 149/2015 rappresenta una delle poche opposizioni presentate dalla multinazionale Red Bull rigettata dall’ufficio brevetti e marchi.

Giancarlo Pitaro

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