Recupero compensi dell’avvocato: se non si chiede il decreto ingiuntivo, è sempre applicabile il rito sommario di cognizione

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In tema di controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 28 della L. n. 794 del 1942 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’art. 34 del D. Lgs. N. 150 del 2011 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto D. Lgs n. 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’”an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adìto di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda”.

E’ questo il principio enunciato dalla Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione nella recente Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, con la quale si fa finalmente chiarezza in merito all’applicazione del rito sommario di cognizione alle controversie ex art. 28 e ss della L 794/42, relative alla liquidazione delle spese e dei compensi degli Avvocati.

Occorre premettere che, prima della Sentenza in commento, con diverse pronunce sia di legittimità che di merito i Giudici hanno ritenuto inapplicabile alle predette controversie il rito sommario di cognizione, laddove il thema decidendum fosse esteso, oltre che al quantum, anche all’”an” della pretesa creditoria. Siffatta estensione non renderebbe possibile l’istruzione della causa con il suddetto rito semplificato, e nel contempo il combinato disposto degli artt. 3, primo comma, e 14, primo comma, del D.Lgs n. 150/2011 precluderebbe il passaggio dal rito sommario al rito ordinario di cognizione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta.

Ciò premesso, con la sentenza n. 4002/2016 i Giudici della Suprema Corte colgono l’occasione per mutare il predetto orientamento giurisprudenziale. Nella fattispecie, l’Avvocato ricorrente, mediante procedura semplificata ex art. 28 L 794/42, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per ottenere il pagamento del compenso professionale. Il Tribunale, tuttavia, rigettava il ricorso dell’Avvocato dichiarandolo inammissibile in quanto i resistenti avevano sollevato eccezioni sia sull’esistenza del rapporto professionale dedotto, sia sull’entità della somma dovuta. Avverso questa decisione l’Avvocato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’illegittimità della decisione del giudice di primo grado, in particolare nella parte in cui quest’ultimo non aveva disposto il mutamento del rito sommario in ordinario. Ebbene, con la Sentenza in commento la Suprema Corte, accogliendo in parte le istanze del ricorrente, introduce una tesi innovativa affermando che lo speciale procedimento sommario di cognizione si applica a tutti i giudizi civili di liquidazione dei compensi dell’Avvocato, a prescindere se il thema decidendum sia esteso anche all”an” della pretesa creditoria. A tale soluzione la Suprema Corte è pervenuta mediante diversa interpretazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2011 e relative al rito sommario di cognizione. Infatti, si legge nella citata Sentenza che “la Corte ritiene di aderire a questa ultima tesi tenendo conto della pienezza della cognizione che, secondo la maggioranza della dottrina e la stessa relazione di accompagnamento [al D.Lgs n. 150/2011], sarebbe assicurata da questo procedimento e nel rispetto dell’impianto generale del D.Lgs n. 150/2011, in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità di scelte discrezionali della parte o del giudice Infatti, in tal modo è rispettata la ratio che ha guidato il legislatore delegato secondo cui il controllo di concreta compatibilità della singola lite con le forme semplificate del rito, che nel procedimento sommario di cognizione facoltativo di cui agli artt. 702 bis ss è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, è sostituito, nel procedimento sommario obbligatorio disciplinato dall’art. 3 D.Lgs n. 150/2011, da una verifica, astratta ed irrevocabile, compiuta a monte dal legislatore sulla base delle caratteristiche riscontrate in alcune specie di controversie che hanno ad oggetto determinate specifiche materie”. Peraltro, continua la Corte, “una tale soluzione ha evidenti vantaggi di economia processuale e sarebbe conforme al principio di conservazione degli atti processuali, evitando la declaratoria di inammissibilità che è espressamente esclusa dall’art. 3, 1° comma, D.Lgs n. 150/2011, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 702-ter, 2° comma, c.p.c.”. Dunque, dall’analisi compiuta dalla Corte emerge che la procedura ex art. 14 D.Lgs n. 150/2011 si pone in rapporto di specialità rispetto a quella prevista dal codice di rito agli artt. 702-bis e ss. Ciò in quanto l’applicazione della prima alle controversie ex art. 28 della L. 794/42 è obbligatoria – e non facoltativa – in quanto ai Giudici è stato sottratto il potere discrezionale di valutare se la domanda del ricorrente possa essere trattata o meno con rito sommario. E tale soluzione è il frutto di una chiara scelta legislativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del citato decreto legislativo.

In conclusione, l’Avvocato che intende recuperare il proprio compenso professionale potrà farlo con giudizio introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione obbligatorio previsto ex lege; in alternativa, potrà esperire il procedimento di ingiunzione ex art. 633 e ss c.p.c., fermo restando che l’eventuale successivo giudizio di opposizione verrà trattato nelle forme del rito sommario (e non ordinario) di cognizione, in conformità all’art. 14 del D.Lgs n. 150/2011. In entrambi i casi, per il recupero del proprio credito l’Avvocato potrà avvalersi di procedure semplificate e più veloci rispetto l’ordinario giudizio di cognizione previsto nel codice di rito.

 


A titolo esemplificativo, si vedano Cass. Civ., Sez. II, n. 21554 del 13/10/2014, nonché Tribunale di Modena, Ordinanza del 22/10/2015, e Tribunale di Torino, Sez. III, ordinanza del 21/01/2015.

L’art. 14, comma 1, del citato Decreto Legislativo dispone che “le controversie previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione (…). Tuttavia, nel comma 1 dell’art. 3 del medesimo Decreto si dispone che “nelle controversie disciplinate dal Capo III (ossia quelle regolate dal rito sommario di cognizione), non si applicano i commi secondo e terzo dell’art. 702-ter del codice di procedura civile. Dunque, stando alla tesi prospettata dai giudici di merito, nello speciale rito sommario di cognizione previsto per il recupero dei compensi professionali dell’Avvocato, il Giudice non potrebbe disporre il mutamento del rito ex art. 702-ter 3° comma, per espresso divieto dell’art. 3 del D.Lgs n. 150/2011.

Avvocato Manuel Mattia

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