Recupero aiuti di stato: continuità economica

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato una questione centrale nel diritto degli aiuti di Stato. In particolare, la Corte si è espressa sull’interpretazione degli articoli 108 e 288 TFUE, degli articoli 16 e 31 del Regolamento (UE) 2015/1589 e degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta). Il tema verteva sulla possibilità per le autorità nazionali di estendere il recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno a soggetti diversi dal beneficiario originario, in virtù della continuità economica tra le imprese coinvolte.

Chiara Schena 17/01/25
Allegati

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato una questione centrale nel diritto degli aiuti di Stato. In particolare, la Corte si è espressa sull’interpretazione degli articoli 108 e 288 TFUE, degli articoli 16 e 31 del Regolamento (UE) 2015/1589 e degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta). Il tema verteva sulla possibilità per le autorità nazionali di estendere il recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno a soggetti diversi dal beneficiario originario, in virtù della continuità economica tra le imprese coinvolte.

C-588/23 del 16-01-2025

Indice

1. Il caso sottoposto alla CGUE sugli aiuti di Stato


Il caso riguardava un’impresa italiana che aveva ricevuto un ordine di recupero da parte di un’autorità regionale, sulla base di una decisione della Commissione che aveva dichiarato illegittimo un aiuto di Stato concesso a un’altra società. L’ordine di recupero si basava sulla continuità economica tra le due imprese, derivante da operazioni di trasferimento di attività economiche e beni.
L’impresa destinataria dell’ordine aveva contestato la legittimità della misura, sostenendo che l’autorità regionale non era competente a estendere l’ambito soggettivo della decisione della Commissione; la continuità economica non era stata dimostrata in modo adeguato.
L’assenza di coinvolgimento nel procedimento dinanzi alla Commissione aveva violato i diritti di difesa e il principio del contraddittorio sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta.

2. Il contesto normativo


La normativa europea sugli aiuti di Stato stabilisce che, in caso di concessione di aiuti illegali, gli Stati membri sono obbligati a recuperare tali aiuti per eliminare la distorsione della concorrenza. Il Regolamento 2015/1589 disciplina le modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, specificando le procedure per il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili.
L’articolo 16 del Regolamento stabilisce che il recupero deve essere effettuato senza indugio, secondo le procedure nazionali, purché esse consentano un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione Europea. Il considerando 25 del Regolamento sottolinea l’obiettivo di ripristinare la concorrenza effettiva, assicurando che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato presso i beneficiari effettivi.

3. La decisione presa dalla CGUE


La Corte ha chiarito che, in base all’articolo 288 TFUE, le decisioni della Commissione sono obbligatorie per gli Stati membri e devono essere eseguite in conformità al diritto dell’Unione. Tuttavia, il Regolamento 2015/1589 consente agli Stati membri di adottare misure per garantire l’efficacia del recupero, incluse valutazioni sulla continuità economica.
La Corte ha affermato che:
1. Le autorità nazionali possono ordinare il recupero di un aiuto presso un’impresa diversa dal beneficiario originario, purché sia dimostrato che tale impresa abbia beneficiato del vantaggio anticoncorrenziale attraverso il trasferimento di attività. Questa valutazione deve essere condotta in base a criteri come la natura del trasferimento, il prezzo e la logica economica dell’operazione.
2. L’estensione dell’ordine di recupero non invade le competenze della Commissione, poiché questa individua i beneficiari sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione. Le autorità nazionali, nell’esecuzione della decisione, possono adeguare l’ambito soggettivo in base a sviluppi successivi, come trasferimenti di attività.
3. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti di difesa e il principio del contraddittorio nel corso del procedimento nazionale di recupero. Tuttavia, la partecipazione diretta al procedimento dinanzi alla Commissione non è necessaria per le imprese coinvolte indirettamente.

4. Conclusioni

La sentenza conferma che il recupero degli aiuti illegali può estendersi a soggetti diversi dal beneficiario originario, garantendo l’efficacia delle decisioni della Commissione e il ripristino della concorrenza. Tuttavia, le autorità nazionali devono seguire rigorose procedure per dimostrare la continuità economica e garantire il rispetto dei diritti delle imprese coinvolte.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Chiara Schena

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento