Reclamo ex articolo 26 legge fallimentare

Manno Pina 19/06/12
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L’articolo 26 delle legge fallimentare 1, primo comma, espressamente prevede: “ …salvo, che sia diversamente disposto contro i decreti del giudice delegato e del Tribunale, può essere proposto reclamo al Tribunale o alla Corte d’ Appello che provvedono in camera di consiglio… il reclamo è proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento per il curatore, il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, per gli altri interessati il termine decorre dall’esecuzione delle forme pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal Tribunale , se quest’ultimo ha emesso il provvedimento” .

Il prefato articolo di legge stabilisce le modalità di comunicazione del provvedimento che a cura del curatore, dovrà essere portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuto ricezione.

In ordine a tale inciso si sono rilevate notevoli problematiche di carattere interpretativo afferenti agli istituti delle trascrizione , delle cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei pignoramenti e delle annotazioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

La questione trova soluzione dalla lettura dell’articolo 586 c. p.c., primo comma, così come modificato dall’articolo 19 bis del D. L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203.

Secondo tale disposizione normativa, infatti, : “ il giudice dell’esecuzione può pronunciare decreto con quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato , ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita ed ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramento e le iscrizione ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall’aggiudicatario…” .

Orbene si è sempre ritenuto che il decreto di trasferimento rientrasse fra i provvedimenti definitivi di cui all’art. 2884 c.c..

Tale assunto trova esplicazione anche nella legge 14 maggio 2005 n. 80 che espressamente prevede che il giudice con decreto ordini anche la cancellazione dei pignoramenti.

Assunto che può e deve considerarsi valido anche per le vendite di natura immobiliare in sede di procedure fallimentari.

E’ acclarato che il decreto di trasferimento emanato nell’ambito della procedura fallimentare costituisce titolo idoneo per la cancellazione delle ipoteche iscritte e dei pignoramenti trascritti sugli immobili del fallito e, ciò a prescindere dal che fatto il decreto di trasferimento del giudice delegato è reclamabile ai sensi dell’articolo 26 legge fallimentare.

Il decreto di trasferimento, infatti, non va ricompreso tra gli atti giurisdizionali contro i quali è ammesso ricorso in cassazione giacché tale decreto non è decisorio perché emesso nell’esercizio della funzione,di natura esecutiva, di conversione dell’immobile espropriato in denaro.

Ne consegue, per logica ed immediata consequenzialità, che proprio per sua natura trattasi di un atto impugnabile a mezzo opposizione agli atti esecutivi.

In sede di espropriazione,sia essa individuale o collettiva , il decreto di trasferimento è espressione di giurisdizione esecutiva, quindi come tale non decisorio.

Ciò comporta che l’ammissibilità del reclamo avverso il decreto di trasferimento così come emanato dal giudice delegato non né inficia la definitività giacchè riconducibile sul piano formale all’istituto di opposizione agli atti esecutivi.

Il termine per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c. p.c. e il termine ex art. 26 R.D. 267/42 iniziano a decorrere dal momento in cui le parti hanno cognizione legale dell’atto.

Cosa che avviene con la comunicazione.

Per i decreti emessi dal giudice dell’esecuzione nei casi previsti dalla legge ( v. per esempio l’articolo 487 c. p.c. ) non è prevista la comunicazione, come si evince anche dall’eccezione prevista dall’articolo 176 disposizione di attuazione al c.p.c.

Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c , infatti, in assenza di precipua disposizione legislativa , non deve essere comunicato alla parti, giacchè soggetto agli adempimenti formali suoi propri.

Tanto più che la decorrenza del termine per il reclamo ha carattere di incertezza non essendo possibile individuare con precisione, avuto riguardo, a tutti i soggetti interessati , il momento in cui gli stessi hanno avuto o avranno contezza e cognizione dell’atto di trasferimento.

Di non poca importanza il fatto che l’eventuale considerazione del termine previsto per il reclamo inficerebbe le esigenze di celerità e semplificazione proprie delle vendite immobiliare perpetrate in sede esecutiva e nell’ambito delle procedure fallimentari.

Va evidenziato , poi, che la certificazione richiesta dalla Conservatoria circa la definitività dei provvedimenti per cui si discute ha,comunque, un valore condizionato “ allo stato degli atti “ : nessuno può escludere a priori eventuali e possibili opposizioni da parti di contro interessati che possano avere tardivamente ricevuto comunicazione del decreto di trasferimento!

In questo senso anche giurisprudenza di merito ( v. Tribunale di Potenza, sezione civile, luglio 2008 n. cron. 557/08 ).

A cio’ si aggiunga che anche il decreto di trasferimento così come emanato dal giudice delegato in sede di pubblica udienza ha formalità pubblicitarie sue proprie, che l’udienza in cui è reso è pubblica, che l’ordinanza che dispone l’incanto è affissa al pubblico albo ed è notificata a tutti gli interessati prima del giorno dell’udienza, che ciascun interessato potrebbe opporsi e contestare i quella sede quanto deciso dal giudicante.

Peraltro, visti gli orientamenti giurisprudenziali, risalenti nel tempo, il requisito del passaggio in giudicato della sentenza e/o l’esecutività del provvedimento non è richiesta in sede di trascrizione giacchè oggetto della stessa non è il provvedimento in sé ma il mutamento giuridico che il provvedimento in sè accerta o costituisce2.

Tenere conto dei termini previsti per il reclamo poi non consentirebbe al pubblico ufficiale sia esso notaio, cancelliere o curatore di rispettare il termine codicisticamente previsto dei 30 giorni per la trascrizione con ulteriori aggravio di sanzioni accessorie e oneri tributari per le procedure esecutive e fallimentari.

A parere della scrivente, per concludere , visti anche i recenti orientamenti dei tribunali di merito, la comunicazione di provvedimenti di trasferimento di proprietà e/o di diritti reali immobiliari posti in essere dal giudice delegato, dal giudice dell’esecuzione, il decorso del termine per il reclamo, l’attestazione da parte della Cancelleria di definitività del provvedimento stesso non necessitano e ,si configurano come adempimenti ulteriori e superflui non solo in sede di trascrizione dei provvedimenti ma anche ai fini delle annotazioni della cancellazione delle ipoteche iscritte e dei pignoramenti iscritti a carico dell’esecutato e/o del fallito.

1 R.D. 16 marzo 1942 n 267 articolo già sostituito dall’art. 23 del d.lvo 9 gennaio 2006 n 5 e ora nella suia nuova formulazione ex art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 2007 n 169

2 Conforme Nota ministero della Giustizia – Affari civili- n. 4/778/19 – 22 novembre 1965

Manno Pina

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