Reclamo al diniego di proroga: tra composizione negoziata e concordato preventivo

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È ammissibile il reclamo al diniego di concessione della proroga alle misure protettive applicate nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi archiviata pur in presenza di una parallela domanda di concordato preventivo?

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Indice

1. La fattispecie

La società reclamante adiva il Tribunale di Napoli Nord lamentando che il giudice di prime cure aveva negato la concessione della proroga delle misure protettive ex art. 19 Codice della Crisi, concesse in prima istanza, mancando di integrare il contraddittorio. Inoltre, la reclamante censurava il fatto che il giudice di prime cure e l’esperto non avevano considerato le reali prospettive di risanamento della società proponente. Nel frattempo, l’esperto nominato nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi aveva presentato al segretario generale della camera di commercio la relazione finale negativa sulla prospettiva di risanamento della società debitrice. Anche per detta ragione, in via parallela, la società reclamante aveva avviato separato procedimento unitario per ottenere l’ammissione del concordato preventivo ex art. 44 Codice della Crisi con annessa istanza di conferma delle misure protettive e cautelari ex artt. 54, secondo comma, Codice della Crisi.
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Responsabilità e adeguati assetti nella crisi d’impresa

L’art. 2086 del c.c., come modificato dalla recente riforma della crisi d’impresa, ha specificatamente introdotto l’obbligo per tutte le imprese, soprattutto per quelle sane, indipendentemente dalla loro dimensione e tipologia, di dotarsi di adeguati assetti e misure, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.La previsione normativa non è per niente banale e comporta un vero e proprio mutamento culturale per le realtà economiche italiane, introducendo l’obbligo di una visione strategica prospettica nella gestione dell’impresa, con particolare attenzione ai rischi assunti e la predisposizione di opportuni strumenti di monitoraggio e prevenzione della crisi.Il libro si propone, attraverso contributi derivanti da competenze ed esperienze maturate in diversi percorsi professionali, di offrire una panoramica sulle principali tematiche che devono essere affrontate nella realizzazione di un sistema organizzativo, amministrativo e finanziario coerente con le dimensioni, l’attività e le prospettive dell’impresa, fornendo degli spunti che possono essere un utile strumento di approfondimento in questo ambito.Marcella Caradonna,Dottore Commercialista e Revisore, Professore a contratto dell’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, e giornalista pubblicista autrice di numerosi libri e contributi editoriali su tematiche aziendalistiche e di diritto d’impresa. Nella professione svolge prevalentemente un’attività di consulenza strategica alle imprese sia in ambito aziendale che negoziale. Ha ruoli di amministratore indipendente, ODV e organo di controllo in diverse società anche quotate.

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2. Il quesito

Al Giudice del Tribunale di Napoli Nord è stato demandato di decidere se in presenza di un separato procedimento unitario pendente e tenuto conto della relazione finale negativa depositata dall’esperto potesse essere accolto il reclamo proposto al fine di ottenere la proroga delle misure protettive originariamente confermate.

3. Reclamo al diniego di proroga: argomentazioni e motivazioni

In primo luogo il Giudice del Tribunale di Napoli Nord evidenzia come la sussistenza del procedimento unitario renda improcedibile il reclamo.
In particolare, visto che l’art. 25 quinquies Codice della Crisi impedisce di depositare istanza per l’apertura di una composizione negoziata della crisi in presenza di un procedimento unitario, si desume che una volta intrapresa l’iniziativa di avviare un concordato preventivo l’imprenditore non possa più coltivare interesse per la proroga delle misure protettive concesse nell’ambito della composizione negoziata.
Fermo quanto precede il Giudice adito ritiene che la domanda della reclamante è comunque infondata anche nel merito in quanto la stessa era stata proposta a seguito della archiviazione della procedura di composizione negoziata della crisi di cui le misure protettive per cui veniva chiesta la proroga ne costituivano strumento funzionale alle trattative.
In sostanza, non potendo il giudicante sindacare sulla valutazione compiuta dall’esperto nella relazione finale per cui l’ordinamento non prevede alcun mezzo di impugnazione giudiziale, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord osserva come, anche ove la domanda della reclamante fosse stata procedibile, quest’ultima sarebbe stata comunque infondata in quanto le misure protettive per cui veniva richiesta la proroga non potevano più essere serventi al loro originario scopo di garantire il buon esito della composizione negoziata, ormai dichiarata chiusa.

Avv. Fornasier Alex

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