Recintare il proprio posto auto non è invasione di spazio condominiale

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La Corte di Cassazione, sentenza 24645/2011, conferma il rigetto della domanda di alcuni condomini che erano ricorsi per “l’abbattimento delle opere” di recinzione eseguite da tre condomini “all’interno del condominio di via (…) di Marina di Ragusa, consistenti nella chiusura dello spazio di loro proprietà destinato a parcheggio”.

Già la corte d’Appello di Catania aveva ritenuto “che, contrariamente a quanto assunto dagli attori le opere realizzate dai convenuti non avevano invaso alcuno spazio di proprietà comune e che esse non arrecavano alcun pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio”. Tale giudizio è stato condiviso dalla Suprema Corte che, avvalendosi di supporti quali fotografie e perizie del CTU, ha concluso “che le “opere realizzate dai convenuti integrano ” un intervento sobrio e rispettoso delle linee architettoniche dell’intero edificio, il quale, in ogni caso, non ne modifica la sagoma , facendo applicazione al riguardo di una nozione di decoro architettonico in linea con l’orientamento di questa Corte, secondo cui esso si identifica con l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, con l’effetto che esso può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass.. n. 14455 del 2009; Cass. n. 2755 l del 2005 ), situazione che, nel caso di specie, il giudice di merito ha, con apprezzamento di fatto, escluso”.

Le spese di giudizio sono state addebitate ai ricorrenti.

Nel condominio, molto spesso, si evidenziano le pressioni emotive che le persone vivono nell’ambito familiare, le quali originano dai disagi psicologici dei singoli membri oppure da situazioni frustranti, se non dai conflitti, nella relazione familiare. Il condominio è una forma di semi-coabitazione forzata dove è un’impresa alquanto ardua creare degli equilibri e godere di una “giusta distanza” nei rapporti interpersonali. Vari sono i motivi scatenanti dei conflitti condominiali, ma al di là dell’evento o oggetto specifico – la classica “goccia che fa traboccare il vaso” – troviamo gli interessi dei singoli condomini. Tali interessi sembrano di natura materiale, economica ma nella maggior parte dei casi essi hanno ragioni relazionali e psicologiche molto più profonde. Infatti nel nome dell’”interesse” i condomini esplicitano i loro vissuti psicologici e immancabilmente ciò si esprime attraverso la frase classica “Non è questione di denaro, è una questione di principio!”. Con questa dichiarazione di guerra si aprono le ostilità: una proiezione individuale di invidie, antipatie, rancori, frustrazioni, ansie, amarezze, insoddisfazioni che si trasforma in un estenuante gioco relazionale collettivo di: insofferenza,delusione, logoramento, evitamento, fastidio, incomprensione, equivoco.

Analizziamoli:

L’INSOFFERENZA viene a sorgere in presenza di persone, alquanto prolisse, che cercano di inventare costrutti complessi per motivare le proprie azioni. Degenera in conflitto.

La DELUSIONE si ottiene quando si proietta sugli altri le proprie aspettative e pensieri illudendosi di condividere, l’impatto con la realtà fa crollare tale “film”. Ci si “vendica” mediante pettegolezzi e dicerie false: Degenera in conflitto.

Il LOGORAMENTO, dilazionato nel tempo, scaturisce dall’atteggiamento di “superiorità” ed indifferenza ed è frutto di rapporti freddi e stereotipati. Di solito si termina con atti d’escandescenza o isterici.

L’EVITAMENTO è una sorta di pregiudizio alla relazione. I motivi psicologici alla base dell’evitamento sono diversi: timidezza, insicurezza etc…. ma nello stesso tempo anche senso di superiorità, megalomania, superbia, o, addirittura, il comportamento di evitamento può celare comportamenti loschi. L’evitamento produce isolamento e solitudine con esclusione di rapporti di “buon vicinato.

Il FASTIDIO origina dalle antipatie individuali: tutto può essere motivo dai gesti, atteggiamenti, odori, rumori, sapori etc… Ma se ciò che si prova diventa intollerabile, la frustrazione lievita e si palesa con piccole vendette contro l’altro: “dispettucci” o vere e proprie violenze.

L’INCOMPRENSIONE è l’incapacità di trovare una giusta spiegazione agli atti altrui. Si può arrivare a comportamenti paranoici: spiare, osservare, controllare le abitudini altrui, con vere e proprie ossessioni.

L’EQUIVOCO si evidenzia nel perseguire lo stesso scopo ma con discrepanze di modi e di tempi (uno prima e uno dopo). L’equivoco crea impossibilità di sintonizzazione con relativa perdita di fiducia.

Proprio per evitare una serie di conseguenze, più o meno spiacevoli, alcuni Comuni hanno attivato un servizio di Mediazione Sociale.

Essa, nei condomini di alloggi pubblici, offre un servizio per rispondere alle situazioni di conflitto, latente o manifesto, nell`ambito di contesti abitativi di edilizia residenziale pubblica in cui la convivenza, anche con nuclei di immigrati, non si è ancora consolidata.

E’ consigliata per:

• favorire la reciproca conoscenza tra condomini e l`instaurarsi di rapporti di buon vicinato,

• favorire l`acquisizione di comportamenti corretti nell`uso della casa e degli spazi comuni,

• promuovere il rispetto delle regole di condominio ed il consolidamento di abitudini rispettose del contesto condominiale.

Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. – Sent. del 22.11.2011, n. 24645

Fatto e diritto

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da C. R. e G. G., in qualità di eredi di G. R., per la cassazione della sentenza n. 331 dell’8 aprile 2010 con cui la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la loro domanda diretta ad ottenere la condanna di Di S. R. e ******** all’abbattimento delle opere da essi eseguite all’interno del condominio di via (…) di Marina di Ragusa, consistenti nella chiusura dello spazio di loro proprietà destinato a parcheggio, avendo il giudice di secondo grado ritenuto che, contrariamente a quanto assunto dagli attori le opere realizzate dai convenuti non avevano invaso alcuno spazio di proprietà comune e che esse non arrecavano alcun pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio;
letto il controricorso e ricorso incidentale proposto da ******** e ********;
vista la relazione redatta ai sensi dell’ art.380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. **************, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato, osservando che:
– ” il primo motivo del ricorso principale avanzato da C. R. e G. G., denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 160, 170, 291, 324, 325, 330, 331,359 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di appello delle controparti, atteso che esso era stato notificato all’unico procuratore degli appellati mediante consegna di una sola copia”‘;
– il motivo appare manifestamente infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 29290 del 2008, che ha dichiarato valida ed efficace la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia o di un numero inferiore ”;
– ” il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 cod. civ, censura il capo della sentenza impugnata che ha escluso che le opere poste in essere dai convenuti avessero invaso uno spazio comune del condominio, assumendo che tale accertamento è viziato in quanto fondato su risultanze della consulenza tecnica d ‘ufficio a loro volta frutto di errore nella valutazione degli atti di provenienza dei condomini, sicché il giudicante non avrebbe dovuto considerare assolto l’onere della prova gravante sui convenuti, ai sensi della norma codicistica citata, in ordine alla loro proprietà esclusiva della striscia di terreno occupata, aggiungendo che, a tal fine, avrebbe dovuto essere anche considerato che i condomini, avendo sempre avuto libero accesso ad essa per la manovra dei loro autoveicoli, ne avevano comunque acquistato la proprietà per usucapione;
– la statuizione impugnata appare sul punto congruamente motivata mediante richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il quale ha accertato che la striscia di terreno in contestazione ricade nell’area indicata a parcheggio nella planimetria e quindi non occupa spazi condominiali “;
– “ciò precisato, il motivo appare inammissibile nella misura in cui investe un accertamento di fatto, non censurabile, nel suo contenuto intrinseco, in sede di giudizio di legittimità ovvero prospetta situazioni nuove, quali l’usucapione, che parimenti non sono proponibili dinanzi a questa Corte ed in quanto non appare sostenuto dal requisito di autosufficienza, che impone al ricorrente per cassazione di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate o erroneamente valutate dal giudice di merito ( Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004 )., non riportando il ricorso la trascrizione del testo degli atti di provenienza su cui ritiene di fondare le proprie censure “;
– “il terzo motivo di ricorso denunzia errata e falsa applicazione dell’art. 1120 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia escluso che le opere contestate recassero pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, omettendo di considerare che la chiusura dell’area parcheggio era stata eseguita solo dai condomini convenuti e non era pertanto stata uniforme e adottando una conclusione in contrasto con il principio che il decoro architettonico dell’edificio è data dall’insieme delle linee e delle strutture che costituiscono la nota dominante del fabbricato e dall’edificio nel suo insieme, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico”;
anche questo motivo appare inammissibile nella misura in cui investe un accertamento di fatto, avendo il giudice di merito affermato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle fotografie in atti, che le opere realizzate dai convenuti integrano ” un intervento sobrio e rispettoso delle linee architettoniche dell’intero edificio, il quale, in ogni caso, non ne modifica la sagoma “, facendo applicazione al riguardo di una nozione di decoro architettonico in linea con l’orientamento di questa Corte, secondo cui esso si identifica con l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, con l’effetto che esso può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass.. n. 14455 del 2009; Cass. n. 2755 l del 2005 ), situazione che, nel caso di specie, il giudice di merito ha, con apprezzamento di fatto, escluso;
– il quarto motivo di ricorso, che investe la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio quale conseguenza dell’errata decisione, va considerato assorbito in ragione del rigetto dei precedenti motivi;
– parimenti va dichiarato assorbito il ricorso incidentale avanzato dai controricorrenti, in quanto condizionato;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notifìcata alle parti, che non hanno depositato memoria;
che, preliminarmente:, va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza;
ritenuto, nel merito, che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che, pertanto, il ricorso principale va respinto, mentre quello incidentale va dichiarato assorbito;
che, per il principio di soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti in via principale C. R. e G. G.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna C. R. e G. G. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi. oltre spese generali e contributi di legge.

 

Depositata in Cancelleria il 22.11.2011

Corbi Mariagabriella

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