Recenti modifiche all’utilizzazione della quota dell’otto per 1000 dell’irpef devoluta alla diretta gestione statale

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Il 26 novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172  che modifica alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni), al fine di allineare le disposizioni regolamentari al dettato della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha introdotto una nuova categoria beneficiaria della quota dell’otto per mille a gestione statale.

Invero l’articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell’articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l’aggiunta, alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali), di una quinta tipologia costituita da “ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica”.

Con la modifica normativa, quindi, si è inteso adeguare il regolamento che definisce i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale, con l’inclusione delle modalità specifiche riferite alla nuova categoria dell’edilizia scolastica, al fine di assicurarne omogeneità di trattamento con le restanti tipologie.

Il provvedimento è entrato in vigore l’11 dicembre 2014.

Come è noto, la scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF viene effettuata dal contribuente apponendo la propria firma sulla dichiarazione dei redditi in corrispondenza dell’istituzione prescelta.

Il nuovo regolamento è frutto di una procedura di consultazione condotta con le Amministrazioni competenti in materia:

–     Ministero degli affari esteri, per la fame nel mondo;

–     Dipartimento della protezione civile, per le calamità naturali;

–     Ministero dell’interno, per assistenza ai rifugiati;

–     Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la conservazione dei beni culturali; Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’edilizia scolastica.

Nel testo sono stati integralmente recepiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni  parlamentari che, pur con osservazioni e condizioni, sono risultati favorevoli.

Al fine di introdurre modificazioni al d.P.R. n. 76 del 1998 e per assicurare alla nuova categoria di beneficiari omogeneità di trattamento con le restanti tipologie si è fatto dunque ricorso alla tecnica della novella legislativa, prevedendo modifiche di alcuni periodi e integrazioni di commi al fine di adeguare l’intero procedimento di concessione dei contributi all’introduzione della nuova categoria relativa all’edilizia scolastica.

I commi aggiuntivi sono stati contraddistinti con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, con l’aggiunta dell’avverbio numerale latino pertinente (bis, ter); in caso d’integrale sostituzione, i commi all’interno dell’articolo recano una propria numerazione progressiva.

Più dettagliatamente, il d.P.R. in esame ha apportato alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti modifiche:

nella formulazione dell’articolo 2, comma 3, del d.P.R. in esame, relativo alle calamità naturali, è stata introdotta la modifica lessicale del termine «meteorologici», in luogo di «metereologici», e, a fini di chiarezza ed omogeneità di trattamento, è stata prevista l’inclusione, accanto agli interventi relativi ai beni culturali, di cui all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, degli interventi per gli edifici di proprietà pubblica e del FEC (Fondo Edifici di Culto) adibiti all’istruzione scolastica, qualora gli stessi siano danneggiati o distrutti dalla medesime tipologie di fenomeni riferibili alle calamità naturali.

Analogamente nell’articolo 2, comma 5, relativo alla conservazione dei beni culturali, sono stati inclusi gli immobili adibiti ad uso scolastico che presentino un particolare interesse storico artistico. All’articolo 2, dopo il comma 5, è stato introdotto il comma 5.1, che disciplina le caratteristiche degli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, conformemente a quanto disposto dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 per le quattro categorie di intervento in precedenza considerate, e il comma 5.2. al fine di limitare la domanda riguardante un intervento ricadente in più tipologie ad una sola delle tipologie previste.

L’articolo 2, commi 5-bis e 6, è stato adeguato includendo la nuova tipologia di intervento nelle relative disposizioni, specificando il principio della straordinarietà degli interventi ammessi, da intendersi tali quando non sono compresi nella programmazione ordinaria dell’utilizzazione delle risorse e per l’edilizia scolastica, in particolare, quando non sono oggetto di altre linee di finanziamento o siano insufficienti a coprire l’intero intervento.

Analogamente i commi 1, 2 e 7 dell’articolo 2-bis sono stati modificati sostituendo la parola “quattro” con la parola “cinque” in riferimento alle categorie ammesse a contributo.

Ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 2-bis è stato specificato, ai fini del giudizio di valutazione sugli interventi e del conseguente piano di riparto, che occorre tenere conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità, urgenza e della tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi, nonché di prevedere di concentrare le risorse per specifici interventi ove l’importo a disposizione degli stessi sia inferiore o uguale ad un milione di euro.

L’articolo 3 è stato modificato al comma 1, precisando che l’Allegato A costituisce modello di domanda per le categorie fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. È stato inserito il comma 1-bis che introduce un apposito modello di domanda (Allegato A-bis) per gli “interventi relativi all’edilizia scolastica” precisando che i soggetti abilitati a presentare istanza sono i Comuni, le Province e le Pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all’istruzione scolastica.

L’articolo 5, comma 1, è stato modificato sostituendo le parole “procede alla valutazione” con la locuzione più precisa “acquisisce la valutazione sulle singole iniziative espressa dalle Commissioni di cui al comma 2” (Commissioni tecniche di valutazione degli interventi). Al comma 2, infatti, in luogo di quattro commissioni tecniche di valutazione, ne sono state previste cinque, includendo il riferimento ai rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti. È stata inoltre inserita la possibilità di istituire ulteriori commissioni aggiuntive ove le domande presentate per una categoria siano superiori a 1000. Ciò al fine di poter rispettare i termini procedimentali anche dovendo fronteggiare un numero molto elevato di domande (per le quattro categorie classiche le domande si attestavano su una media annua di circa 1500, ma ci si aspetta una crescita esponenziale delle domande con l’introduzione della categoria dell’edilizia scolastica).

L’articolo 6, comma 1, è stato adeguato all’introduzione dell’Allegato A-bis per gli interventi della categoria “edilizia scolastica”.

L’articolo 8, al comma 4, ha recepito l’esigenza di chiarire le modalità di corresponsione del contributo; al comma 5, si è registrato il cambiamento del numero delle tipologie di intervento che passano da quattro a cinque, includendo il riferimento ai rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti e, al comma 6, è stata estesa alla nuova categoria degli interventi sugli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica l’obbligo di presentare con la relazione conclusiva il certificato di collaudo delle opere ovvero il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

La modifica proposta all’articolo 8-ter, comma 3, è consistita nel precisare che la procedura per l’utilizzazione dei risparmi sia effettuata entro un anno dalla conclusione dei lavori.

È stato incluso, alla fine dell’Allegato B, il punto 5, denominato “Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica”, concernenti gli elementi tecnici previsti specificatamente per la nuova categoria .

Nella fase di acquisizione dei pareri delle Camere sulla norma in esame, il Senato ha raccomandato di prevedere un differimento dei termini di presentazione delle istanze relative all’edilizia scolastica per la sola annualità 2014, al fine di consentire l’accesso al contributo della nuova categoria anche per quell’anno in corso.

In accoglimento dell’osservazione è stata introdotta una disposizione transitoria che dispone il differimento del termine al 15 dicembre 2014 per la sola categoria dell’edilizia scolastica, fermo restando il termine ordinario del 30 settembre di ogni anno.

Con riguardo alla condizione posta dalla Camera dei Deputati e all’osservazione indicata dal Senato relativa alla necessità che sia assicurata priorità agli interventi destinati all’edilizia scolastica riguardanti gli immobili che insistono sul territorio nazionale, si rileva che la condizione attiene alla modalità di individuazione dei parametri specifici di valutazione delle istanze per la scelta dell’assegnatario del contributo.

Infatti, posto che a norma dell’articolo 2, comma 6, del regolamento in esame, è previsto che, a cadenza annuale, con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, siano individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze, la valutazione finale verrà effettuata in concreto sulla base delle istanze presentate.

Nel merito si evidenzia comunque che, per quanto riguarda la necessità di “snellire la procedura, onde facilitare l’assegnazione di risorse assai urgenti per il comparto scolastico, sul modello di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 (“decreto del fare”)” nonché di “specificare che il livello di progettazione degli interventi deve essere almeno definitivo”, si è tenuto conto della necessità di garantire omogeneità di trattamento con le altre quattro categorie beneficiarie dell’otto per mille (fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali, calamità naturali) e che pertanto le attività procedimentali sono state trattate con modalità analoghe e complementari con le altre categorie ammesse.

Relativamente invece alla possibilità di valutare l’opportunità di “ampliare il concetto di «straordinarietà» degli interventi, includendo anche quelli «urgenti e indifferibili» che, pur ricompresi in una precedente programmazione, non siano stati oggetto di altri finanziamenti pubblici, tanto più che l’atto già prevede l’inserimento di opere per le quali le risorse stanziate siano insufficienti a coprire l’intero intervento”, si rappresenta che la norma primaria di cui all’art. 48 della legge n. 222/1985 dispone che: “le quote di cui all’articolo 47, secondo comma (otto per mille), sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari….”. Pertanto non è possibile ricomprendere gli eventi indifferibili e urgenti nella distribuzione delle quote dell’otto per mille, in quanto l’indifferibilità e l’urgenza possono riferirsi anche ad attività ordinarie; i casi che presentino situazioni di rischio o pericolo sopraggiunte sono già compresi nella norma regolamentare proposta, come si legge nell’art. 1, comma 1, lett. g) del decreto in esame.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, annualmente, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, esamina le valutazioni delle apposite Commissioni tecniche di valutazione compiute sulla base dei parametri specifici di valutazione predeterminati e pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno e, con decreto del Segretario generale, definisce lo schema del decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per l’anno di riferimento.

Relativamente all’anno in corso, il suddetto decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente i parametri specifici di valutazione delle istanze, è stato emanato il 29 gennaio 2015.

Avv. Testa Roberta

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