Reato aggravato dall’evento: reato circostanziato o fattispecie autonoma?

Redazione 09/01/19
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I reati aggravati dall’evento consistono in fattispecie che si pongono in rapporto di progressione offensiva rispetto ad altra fattispecie “base”, risultando integrati per il verificarsi di un evento che aggrava il disvalore di una condotta che, anche in assenza del verificarsi dell’evento, costituirebbe comunque reato. Per i reati aggravati dall’evento, dunque, il legislatore prevede un aumento di pena rispetto a quella prevista per sanzionare la condotta del reato “base”.

La dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo domandate se i reati aggravati dall’evento vadano trattati come fattispecie autonome o fattispecie circostanziate.

Ricadute applicative della distinzione tra reato circostanziato e reato autonomo

La distinzione tra fattispecie autonome e fattispecie circostanziali registra talune ricadute sul piano applicativo.

Innanzitutto, solo qualificando l’evento come circostanza aggravante sarà possibile operare un bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. Al contrario, qualificando la fattispecie come autonoma, il disvalore della verificazione dell’evento non potrà mai essere eliso dalla sussistenza di eventuali attenuanti.

In passato, si riteneva inoltre che il problema qualificatorio in discorso avesse importanti ripercussioni sotto il profilo dei criteri di imputazione soggettiva. Qualcuno affermava, infatti, che qualificare il reato aggravato dall’evento come fattispecie autonoma comportasse necessariamente un problema di compatibilità con l’art. 27 Cost., base costituzionale del principio di colpevolezza. Si rilevava, infatti, come l’evento ulteriore fosse posto a carico dell’autore del reato senza alcuna indagine relativa al coefficiente psicologico effettivo, con conseguente configurazione di un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata suggeriva, dunque, di qualificare i reati aggravati dall’evento come fattispecie circostanziata, risultando così applicabile il regime previsto dall’art. 59 c.p.  In base a quest’ultima norma, ai fini dell’operatività della circostanza aggravante (in questo caso, il verificarsi dell’evento aggravatore) è necessario che essa sia coperta  quanto meno da colpa (“le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”).

In realtà, sotto il profilo dei criteri di imputazione oggettiva, il problema dell’inquadramento dei reati aggravati dall’evento come reato circostanziato o come fattispecie autonoma vede ad oggi grandemente diminuita la propria importanza. Sono davvero pochi gli autori che sostengono l’imputabilità a titolo di responsabilità oggettiva dell’accadimento ulteriore nei delitti aggravati dall’evento, mentre la dottrina e la giurisprudenza quasi pacificamente ritengono che l’evento debba essere attribuito all’agente almeno a titolo di colpa (l’evento ulteriore potendo essere posto a carico dell’agente solo laddove esso sia prevedibile od evitabile). Ciò riduce sensibilmente le differenze tra reato circostanziato e delitto aggravato dall’evento, perlomeno sul piano dei criteri di imputazione soggettiva, perché in entrambi i casi l’evento ulteriore viene attribuito a titolo di colpa.

Ad ogni modo, si segnala che il problema di distinguere tra fattispecie circostanziate e fattispecie autonome mantiene invece la propria importanza sul piano della disciplina applicabile ai fini del calcolo del termine di prescrizione e del dies a quo, dell’operatività del principio di territorialità di cui all’art 6 c.p., della possibile configurazione del tentativo, nonché della disciplina applicabile nel caso di concorso di persone.

Il reato aggravato dall’evento è una fattispecie circostanziata

La tesi che qualifica il reato aggravato dall’evento come reato circostanziato è senz’altro da preferire per una serie di valide ragioni.

Innanzitutto, tale impostazione risulta maggiormente coerente con il principio “in dubio pro reo”. Quello delle circostanze rappresenta un regime sicuramente più favorevole all’imputato, ove si consideri la possibilità di operare il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

È stato poi osservato come anche il principio di legalità renda necessaria la qualificazione del reato aggravato dall’evento come fattispecie circostanziata. Ciò in quanto solo il legislatore può stabilire quali elementi siano idonei a integrare una fattispecie incriminatrice.

Per la qualificazione del reato aggravato dall’evento come fattispecie circostanziata ha altresì optato la Cassazione (con sentenza n. 7941/2015) nel caso Eternit.

Come noto, la fattispecie aveva ad oggetto il delitto di cui all’art. 434, comma 2, c.p. La norma disciplina il delitto di “crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” e prevede che “chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”.

Orbene, la Cassazione ha negato autonomia alla figura del reato aggravato dall’evento, con conseguente equiparazione al reato circostanziato, laddove ha affermato che il delitto di disastro doloso, nella ipotesi prevista dall’art. 434, comma 2, c.p., ha natura di reato aggravato dall’evento e non integra un’autonoma ipotesi di reato.

La Cassazione, però, non solo ha riconosciuto che nell’ipotesi di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, la realizzazione dell’evento disastro funge da elemento circostanziale aggravatore, ma ha altresì affermato che “la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l’evento si è realizzato”.  La Cassazione ha infatti osservato che la consumazione (che segna il dies a quo per il decorso della prescrizione) si ha quando “la causa imputabile ha prodotto interamente l’evento che forma oggetto della norma incriminatrice” e “nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena; per conseguenza, in caso di reato aggravato dall’evento, l’iter criminoso si conclude col verificarsi di detto evento”.

La Cassazione, con sentenza n. 7941/2015 nel caso Eternit, dunque, da un lato si è espressa con chiarezza sulla natura del delitto aggravato dall’evento quale fattispecie circostanziata e non autonoma ma, dall’altro, ha finito con il negare rilevanza applicativa a tale distinzione, parificando gli elementi costitutivi e le circostanze ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione.

Merita conclusivamente segnalare come la Corte abbia ritenuto coincidente la consumazione del reato del disastro (e cioè dell’evento) con la fine delle immissioni di amianto, anziché con l’evento della effettiva lesione dell’incolumità fisica, in quanto “l’incolumità personale (collettiva) entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità […] e non va confusa con i concreti effetti per l’incolumità delle persone, che rilevano ai soli fini della dimensione offensiva”.

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