Il reato di abuso edilizio

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A norma dell’articolo 44 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, la disciplina dell’abuso edilizio, conseguenza della realizzazione di una costruzione abusiva, costituisce illecito penale.  Il legislatore ha previsto per l’illecito di abuso edilizio due forme sanzionatore collegate tra loro e non alternative, una penale e una amministrativa.

Illecito penale

In relazione alla disciplina penalistica, il reato disciplinato all’articolo 44 T.U., risponde alla categoria delle contravvenzioni e sono punibili attraverso la reclusione o attraverso l’ammenda. Il reato di abuso edilizio è passibile di prescrizione. Si prescrive in quattro anni dal compimento dell’illecito se, da quel momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione. In cinque anni dal compimento dell’illecito (massima interruttiva) se c’è stato un atto interruttivo come, ad esempio, il decreto di citazione a giudizio.

Di solito nel caso di abuso edilizio si ha sempre un accertamento e sequestro, ed è da questo momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione. Se al controllo non seguisse l’apposizione dei sigilli, si tratterebbe di reato permanente, di conseguenza la prescrizione sopravviene decorsi cinque anni dalla sentenza del giudice di o dall’ultimazione dei lavori.

In contemporanea il comma 2 dell’articolo 44 D.P.R. 380/2001 dispone che la sentenza definitiva del giudice penale accerta l’avvenuta lottizzazione abusiva, prevedendo la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Il comma 2 della stessa norma prevede che “per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel quale territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

Illecito amministrativo

In relazione alla natura amministrativa dell’illecito, la dottrina definisce sanzione amministrativa la comminazione di una misura svantaggiosa per l’amministrato, che violando il contenuto di un precetto normativo, ostacoli il soddisfacimento dell’interesse dell’amministrazione garantito dal precetto violatoLa sanzione è diretta a garantire l’osservanza di doveri imposti dall’ordinamento e a rimuovere in modo repressivo gli effetti conseguenti all’offesa arrecata dalla condotta dell’amministrato all’interesse pubblico.

Le sanzioni amministrative urbanistiche non richiedono il verificarsi di un danno (la sanzione amministrativa non è finalizzata alla restaurazione di un danno altrui, ma si riconnette alla violazione di un dovere di condotta imposto ai cittadini) né dell’elemento psicologico del responsabile.

Rispetto al reato di abuso edilizio che prevede termini di prescrizione anche relativamente brevi, l’illecito a carattere amministrativo, dal canto suo, non è soggetto a nessuna prescrizione.

Dott.ssa Concas Alessandra

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