Realizzare uno stabilimento balneare in assenza del permesso di costruire non integra la fattispecie di reato di cui all’art. 44 lett. C) DPR 380/01, anche se le opere sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-idrogeologico (Tribuna

sentenza 15/02/07
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Lo ha stabilito la Sezione Monocratica Penale del Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Gallipoli, con una recente e puntuale pronuncia pubblicata il 18.12.06.
Con la richiamata sentenza il Giudice unico, dott. Michele Toriello, ha assolto l’imputato con la formula più ampia delle fattispecie contravvenzionali ascrittegli, perché il fatto non sussiste.
In particolare, ha statuito il Giudice che l’imputazione elevata nei confronti dell’imputato è completamente destituita di fondamento atteso che “…..le opere per le quali è processo sono state realizzate in conformità con la concessione demaniale, con l’autorizzazione edilizia e con l’autorizzazione paesaggistica regolarmente rilasciate all’imputato, né per l’esecuzione delle stesse era richiesto il rilascio del permesso di costruire, trattandosi in tutta evidenza di modeste opere di natura precaria….”.
Quanto al secondo capo di imputazione, concernente l’integrazione – da parte della condotta tenuta dall’imputato – della fattispecie di reato prevista dagli artt. 134, 142, 146 e 181 D.L.vo n. 42/04 perché, in assenza del nulla osta delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico e idrogeologico, realizzava opere idonee a far sorgere uno stabilimento balneare, il Giudice ha osservato che “……..l’autorità preposta alla tutela del vincolo ha invero sottolineato, al momento del rilascio della autorizzazione paesaggistica, che trattasi di opere che alterano l’ambiente circostante in maniera del tutto marginale, opere che dunque non hanno alcuna attitudine ad offendere il bene protetto dalla norma incriminatrice; trattasi di principio a più riprese statuito dalla Suprema Corte: cfr, per tutte, Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 2004, n. 36045….”.
La pronuncia si segnala in quanto sembrerebbe sgombrare definitivamente il campo da ogni dubbio circa la necessità o meno, per la realizzazione di opere destinate alla costruzione di stabilimenti balneari, del rilascio del titolo abilitativo.
 
 
Avv. Alfredo Matranga
 
Dott.ssa Marilia Renna  
 
      
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Gallipoli
Sezione Monocratica Penale
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice di Lecce, Sezione distaccata di Gallipoli, alla pubblica udienza del 28 novembre 2006,  ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
………..,  nato a ………. il ……., ivi residente ……in alla Via,,,,,,,,,,,,, libero, contumace, difeso di fiducia dagli Avv. Gianluigi Pellegrino e Francesca Conte, rispettivamente sostituiti per delega dagli Avv. Federico Pellegrino e Mariarita Del Coco, presenti,
IMPUTATO
a)   del reato p. e p. dagli artt. 44 lett. del DPR 380/2001 perché, in assenza di permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, realizzava:
– una passerella in legno con gradini terminali di comunicazione tra la banchina stradale e degradante verso la piattaforma situata sull’arenile, realizzata in legno, delle dimensioni di circa ml. 12,00x m. 2,00;
– piattaforma montata sull’arenile su murali di legno di sostegno verticali e orizzontali pavimentata con fasce di legno avvitate, dell’altezza da quota 0,00 a mt. 0,80, della superficie di mq. 235,00 circa;
– palizzata sul lato est della zona, realizzata con paletti di legno di forma semicilindrica poggiatisi base di fondazioni in conci di tufo a secco, dell’altezza di circa m. 1,00 per la lunghezza di m. 41,00 circa.
b) del reato p. e p. dagli artt. 134, 142, 146 e 181 D.Lvo n. 42/2004 perché, in assenza del nulla osta delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico e idrogeologico, realizzava le opere di cui al capo che precede.
In agro di Gallipoli, accertato il 25.3.2005
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il   pubblico ministero – nella persona della dott.ssa Giuliana Santese delegato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Lecce dott. Cataldo Motta chiede condannarsi l’imputato alla pena di mesi due di arresto ed € 40.000 di ammenda previa concessione di attenuanti generiche e unificazione dei reati nel vincolo della continuazione.
I difensori dell’imputato chiedono assolversi l’imputato dai reati ascritti perché il fattonon sussiste.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta del 20 febbraio 2006 …….. veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati compiutamente indicati nell’intestazione della presente Sentenza.
All’udienza del 20giugno 2006 il Tribunale, verificata la regolarità della citazione a giudizio dell’imputato, e verificato che lo stesso non era comparso né aveva addotto alcun legittimo impedimento,ne dichiarava la contumacia. Le parti non sollevavano questioni preliminari; il Tribunale dichiarava pertanto aperto il dibattimento, ammetteva le prove orali e documentali così come richieste dalle parti, e dava immediato corso all’istruttoria mediante l’escussione del teste a carico ………, revocando infine, sull’accordo delle parti, l’ordinanza ammissiva della prova con riferimento al secondo eultimo teste a carico ………, in vista dell’evidente superfluità della sua deposizione alla luce degli elementi già raccolti.
All’odierna udienza, acquisita l’ulteriore documentazione prodotta dalle parti processuali, ed escusso il teste a discarico …….., il Tribunale dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale; le parti concludevano come in premessa.
Fatto e diritto
Il Tribunale ritiene che l’istruttoria dibattimentale abbia consentito di acquisire elementi sufficienti ad affamare l’insussistenza delle fattispecie contravvenzionali in contestazione.
Si contesta al ………. di aver realizzato sul litorale gallipolino, all’interno dello stabilimento balneare dallo stesso condotto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, le seguenti opere edili (effigiate nelle foto allegate al fascicolo del dibattimento, e descritte dal teste ……… nel corso del suo esame dibattimentale, descrittivo degli esiti del sopralluogo compiuto in data 25marzo 2OO5 in assenza del permesso di costruire, ed in assenza del nulla osta, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico:
a) passerella in legno di mt.12 x 2: l’opera (effigiata nella foto n. I del fascicolo fotografico in atti)consentiva ai clienti di raggiungere lo stabilimento una volta parcheggiata l’auto sulla litoranea, ed era in sostanza costituita da assi di legno poggiate sulla sabbia;
b) piattaforma in legno pavimentata con fasce di legno montate sull’arenile delle dimensioni di mq.235 circa: l’opera (effigiata nelle foto 2/4 del fascicolo fotografico in atti) costituiva evidentemente la base sulla quale, durante la stagione estiva, insistevano le costruzioni assentite che saranno di qui a breve illustrate (chiosco, deposito, area per posa ombrelloni, spogliatoio, docce);
e) palizzata con paletti in legno (foto 5/6), realizzata per il contenimento e la tutela delle dune.
Non è dunque revocabile in dubbio, per come emerge dalla documentazione anche fotografica in atti, che l’imputato, quale gestore e titolare dello stabilimento balneare insistente nella località Lido San Giovanni di Gallipoli, abbia effettivamente realizzato le opere descritte in rubrica, in relazione alle quali il Comune di Gallipoli emise l’ordinanza di demolizione n. 82 del 4.4.2005.
Si deve tuttavia notare che in relazione a tutte le opere indicate in rubrica erano stati rilasciati, per come inequivocabilmente provato dai documenti prodotti dalla difesa: autorizzazione edilizia n. 117 del 30 giugno 2000 del Comune di Gallipoli; autorizzazione paesaggistica n. 106 del 15 maggio 2000, emessa dal Comune di Gallipoli per effetto della delega conferita dalla Regione Puglia ex 1. 56/1980; concessione demaniale n. 106 del 2 giugno 1999, emessa dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, che autorizzava il …….. ad occupare una zona demaniale marittima estesa mt. 585,66, per mantenere un esercizio balneare costituito da un chiosco (mq. 16), area per posa ombrelloni (mq. 500), una tenda pagoda (mq. 21,26), uno spogliatoio con docce (mq. 6,5), una passerella in legno asportabile (mq. 40), una struttura in legno per custodia wind-serf (mq. 2).
Vale peraltro sottolineare che, mentre l’autorizzazione edilizia n.. 117/2000 delimitava l’arco temporale nel quale il ………. avrebbe potuto instillare le opere assentite, circoscrivendolo tra l’1 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, risulta che la Regione Puglia, Assessorato al Demanio e Patrimonio, con ordinanza balneare n. 1 del 2 aprile 2004 (per l’anno 2004), e n. 1 del 22 marzo 2005 (per l’anno 2005), a chiare lettere stabiliva che «ai fini delle predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sul litorale pugliese, in stagione balneare è compresa fra il 1 aprile ed il 31 ottobre (questo l’identico testo del primo comma dell’art. 1 delle due ordinanze): e dunque il 25/3/2005, giorno del sopralluogo operato dalla polizia municipale gallipolinamancavano solo sette giorni all’inizio della stagione balneare 2005.
L’imputazione elevata nei confronti del …………. è pertanto completamente destituita di fondamento: le opere per le quali è processo sono state realizzate in conformità con la concessione demaniale, con l’autorizzazione paesaggistica regolarmente rilasciate all’imputato, né per l’esecuzione delle stesse era richiesto il rilascio del permesso di costruire, trattandosi in tutta evidenza di modeste opere di natura precaria (cfr. quanto testualmente riportato nella parte motiva dell’autorizzazione edilizia 117/2000: attesa la natura degli interventi richiesti, da assoggettare ad autorizzazione edilizia; e della autorizzazione paesaggistica 106 del 15/5/2000: l’intervento non costituisce alterazione dellambiente circostante).
Né peraltro appare in alcun modo sostenibile il principio in base al quale un’opera qualificata dallo stesso Comune come necessitante di semplice autorizzazione edilizia diventi, per il solo fatto della sua natura rimozione nei termini prescritti, un’opera per la quale è necessario il previo rilascio del permesso di costruire: è che al …….. può essere semplicemente rimproverato di aver realizzato (rectius mantenuto) opere edili in assenza di (rectius oltre i termini indicati nella) autorizzazione edilizia, non certo di aver realizzato opere edili in assenza di un permesso dicostruire che neppure il Comune, al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia, ha ritenuto necessario.
Chiaramente insussistente  – come si accennava – è anche l’imputazione sub b): l’autorità preposta alla tutela dei vincolo ha invero sottolineato, al momento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che trattasi diopere che alterano l’ambiente circostante in maniera del tutto marginale, opere che dunque non hanno alcuna attitudine ad offendere il bene protetto dalla norma incriminatrice; trattasi diprincipio a più riprese statuito dalla SupremaCorte: cfr. per tutte, Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 2004, n. 36045, F., secondo cui in tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il reato di esecuzione di lavori  senza autorizzazione in zone sottoposte a vincolo ambientale  previsto dall’ art.  163 d.lg. n. 490 del 1999, pur essendo reato di pericolo, richiede che le opereeseguite abbiano una minima attitudine offensiva e non può quindi essere ravvisato in quel1e ipotesi marginali che non modificano l‘assetto dei luoghi sottoposti a tutela, anche se poste in essere in violazione della normativa  urbanistica.
Si consideri infine che l’articolo 4, comma 5lettere a) e b) dell’indicata ordinanza balneare 1/2005, prevede espressamente che tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedana e di accessi idonei al transito di persone diversamente abìli, e che fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predsiposizìone di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso modo detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione alSettore regionale al Demanio Marittino e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
Ciò induce ulteriormente a ritenere che per la realizzazione della passerella in questione, in armonia con quanto prescritto dalla disposizione appena illustrata, e da quella di carattere più genera1e di cui all’art 6, lettera b), DPR 380/2001, non fosse necessario il rilascio di titolo abilitativo.
L’imputato deve dunque essere assolto con la formula più ampia dalle fattispecie contravvenzionali ascritteglì, perché il fatto non sussiste.
P. Q. M,
letto l’art. 530 c. p. p., assolve ………. dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.
Gallipoli, 26 novembre 2006.

sentenza

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