Ratio ermeneutica del Tributo

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Il  tributo consente  la copertura delle spese occorrenti  all’organizzazione sociale, previste in funzione dei servizi che vengono forniti al cittadino:  pertanto si attua  anche senza il consenso dei singoli, discendendo da un assoluto  atto di supremazia dell’organizzazione sociale.

Qualunque struttura socialmente organizzata, finalizzata ad attuare  specifiche funzioni previste in ordine all’erogazione dei servizi ai cittadini,   sia che le abbia  deliberatamente prescelte, siano esse l’atto definitivo di un procedimento a ciò predisposto e pertanto  istituzionalmente conferite,  deve poter contare su entrate autonome che, generalmente,  si attuano solo mediante l’ausilio ed il concorso della volontà dei singoli appartenenti alla  comunità,  pur sempre discendenti  da un atto, normalmente,  riferibile ed imputabile all’organizzazione sociale ove i medesimi si vanno a  collocare.

Da ciò discende la necessità di ricercare gli strumenti giuridici che consentano l’esercizio di un potere di supremazia che si distacchi, nettamente,  dalla volontà dei soggetti   chiamati a concorrere alle  spese pubbliche, divenendo, conseguentemente espressione di   una volontà meramente astratta rispetto ai debitori (ovvero ai consociati) in quanto afferenti alla medesima organizzazione sociale.

Ciò, senza dubbio alcuno,  rappresenta  il  punto di arrivo di un’articolata evoluzione storica e normativa che  coincide con la nascita stessa della regolamentazione giuridica del tributo e che  parte da un particolare excursus storico che ravvede, inizialmente, nel  tributo la principale entrata di diritto pubblico, finalizzata al concorso alle pubbliche spese  e, conclusivamente, ab origine,  retta espressione di un atto di pura e assoluta sovranità.

Si evidenzia, come, nello stato assoluto, in quanto espressione di supremazia, lo Stato impone un tributo a prescindere dalle mere  potenzialità economiche del  soggetto chiamato ad effettuare il  pagamento, tenuto  conto che esso è  rivolto alla collettività.

Quindi,  per un verso, emerge   il  concorso del soggetto deputato all’assolvimento dell’imposizione nella scelta volitiva che si esprime mediante l’introduzione del tributo,- per altri aspetti,  il  medesimo strumento  rileva  in funzione  della destinazione dell’imposizione tramite un mero atto provvedimentale e  normativo.

L’oggetto  della regolamentazione giuridica  del tributo si fonda sull’assunto che ciascun soggetto viene chiamato a sopportare  una parte del costo, genericamente, attribuito alla complessità dei consociati non in quanto si alimenti, in qualche modo, il  patrimonio  di un soggetto diverso ma perché appartenendo allo Stato, ognuno è chiamato a far fronte alla quota tributaria.

La nascita della disciplina giuridica dei tributi, in uno stato  di diritto, è un momento importante  per poter garantire il  concorso di tutti alle spese pubbliche: il    tributo  è  una manifestazione di volontà dell’Ente stesso,  che nell’equa regolamentazione  giuridica del   tributo consente l’equa ripartizione tra i soggetti chiamati a concorrere alla spesa pubblica  e rappresenta un importante momento di passaggio,  etica  condizione basilare, tipica di tutti  gli stati civili e presente  negli  ordinamenti maggiormente  più evoluti.

Esistono   particolari  situazioni giuridiche ove,  per effetto  di talune risorse  naturali presenti negli  stati  non si ha la necessità di ricorrere al  sostegno alle spese mediante il  ricorso al tributo perché gli stessi estraggono petrolio sufficiente a coprire le pubbliche spese.  In questi casi non c’è bisogno di un tributo e tali  stati vengono  definiti  paradisi fiscali. Pertanto conoscere esattamente la funzione sociale  del  tributo  serve a verificare quali sano i tributi esistenti in Italia e come debba intervenire  la norma per poterne dare un’esauriente regolamentazione. Il  tributo risulta frutto dell’evoluzione storica,  inteso come una forma di contribuzione  alle spese pubbliche da parte dei consociato  per effetto delle  correlate ragioni di appartenenza ed ivi  chiamati a rendersi, pro quota, responsabile di una parte di tali  spese.  Il  tributo, pertanto, è un’obbligazione pecuniaria di fonte legale  che non nasce da un contratto  ma scaturisce dalla legge che ne introduce  una precisa regolamentazione e  ne è, specularmente,  fonte tipica.

Le basi  costituzionali e  normative, di  primo livello che ne giustificano  esaustivamente la correlata disciplina sono rintracciabili  negli articoli 23 e 53  della Costituzione. In particolare al  primo comma dell’’art 23 è sancito il  principio di legalità che  conferisce solo alla legge  il  compito di introdurre il  tributo. Per altro verso, invece, il primo comma dell’articolo 53 nel sancire il  principio  della capacità contributiva, intende che  tutti siano tenuti a concorrere alle pubbliche spese in relazione alla personale capacita contributiva dei singoli.

Con tali basi normative  non abbiamo difficoltà a differenziare il  tributo rispetto ad altri istituti che potrebbero presentare caratteristiche similari e anzi sembrerebbero dar  luogo a una serie di possibili fattispecie contigue  al  diritto tributario. Si pensi  all’espropriazione  per pubblica utilità prevista costituzionalmente che da luogo ad un’obbligazione che non  è un obbligazione pecuniaria e soprattutto non è diretta a   concorso alle spese pubbliche, anzi, mediante l’espropriazione  per pubblica  utilità si realizza  una finalità pubblica ma con un obbligo  generale  di cessione di un bene. Rappresenta, esso, pertanto, ed in ultima analisi, l’esercizio di un potere ablatorio che nulla ha a che fare con il  tributo.

Come pure la previsione di obbligazioni pecuniarie di fonte legale come  quelle tipiche  delle sanzioni amministrative che danno luogo ad entrate ma non sono finalizzate, non sono dirette al concorso alle spese pubbliche ma sono prevalentemente indirizzate a costituire la sanzione di un comportamento illecito legittimo  del destinatario della sanzione stessa.

Con questa premessa, con questa definizione di fondo si comprende più agevolmente la classificazione tradizionale che  distingue  i tributi in  quattro grandi istituti: imposta,  tassa, contributi fiscali e monopoli fiscali.

In funzione delle correlate funzioni pubbliche, gli economisti utilizzano quale criterio discretivo nello studio del tributo, l’esistenza o meno di una controprestazione pubblica e le  particolari  caratteristiche dell’obbligo che incide sul privato.

Per cui, de plano, si paga l’imposta e il  tributo a prescindere da   una controprestazione pubblica. L’imposta si deve pagare. Cosa  diversa  è la tassa: si paga  la tassa quando viene richiesto un servizio pubblico, quando si tende a sollecitare o  fruire di un’attività della p.a. e quindi  a fronte di una domanda viene previsto il  pagamento di una tassa e quindi, a titolo esemplificativo, chi si iscrive all’università  paga un tributo, che è cosa diversa dall’imposta: è proprio  la preventiva   esistenza di un’istanza, che fa nascere in qualche modo un attività procedimentale amministrativa  a fronte della quale la legge prevede una controprestazione finanziaria che  bilancia la prestazione amministrativa medesima.

Angela Gerarda Fasulo

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