Rappresentazione Processuale della Chiesa

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Sommario: 1 — Introduzione; 2 — Concetto giuridico di chiesa; 3 —La rappresentazione della chiesa nel processo del lavoro; 4— Conclusione.

 

Introduzione

Tutti sono soggetti di diritti e di doveri nell’ordine civile. Per il diritto, persona è qualunque ente o entità che possa essere soggetto di un rapporto giuridico. A questa qualità di essere soggetto di relazioni giuridiche il diritto da il nome di capacità giuridica. Capacità giuridica è, dunque, “l’estensione data ai poteri di azione contenuti nella personalità”. In somma, la personalità giuridica è un “attributo che consiste nella attitudine per lo sviluppo di un ruolo giuridico, ossia, per acquistare diritti e contrarre obbligazioni”.

La personalità civile della persona naturale comincia con la nascita; l’esistenza legale delle persone giuridiche di diritto privato comincia con l’iscrizione del suo atto costituttivo nell’organo registrale adeguato, preceduta da autorizzazione o approvazione del potere pubblico, quando necessaria. La legge considera che certe persone, anche se soggetti di diritti e obblighi, non possono, per se stesse, esercitare nel processo la pienezza delle loro facoltà giuridiche. In questa ipotesi si includono, per esempio, i minorenni, quelli che, a causa di infermità o deficenza mentale non hanno il necessario discernimento per la pratica di certi atti e quelli che, anche se per causa transitoria, non possono esprimere la loro volontà. Queste persone hanno bisogno di essere rappresentate nel processo.

La persona giuridica è rappresentata in tribunale da chi è stato designato dal suo statuto. La CLT2 non esige che il rappresentante del reo nel processo sia suo dipendente.  Al contrario. Il §1º del suo art.843 dice che il datore di lavoro può essere rappresentato in udienza dal suo gerente o da qualsiasi altro preposto che sia a conoscenza dei fatti. Questa regola – di che qualsiasi che conosca i fatti può rappresentare il datore di lavoro – sta, interamente, scritta nell’art. 54 della Legge Complementare nº 123/2006, che revoca la Legge nº 9.841/99, e che istituisce lo Statuto delle Microimprese e Ditte di Piccola Grandezza, però è lamentevole che non sia estesa ad altre situazioni giuridiche di rappresentazione di ditte. La dottrina è che ha intuito ? d’altro lato, erroneamente ? che, siccome il gerente deve essere necessariamente un dipendente ? ma questo non è verità?, allora l’espressione “qualsiasi altro preposto” significa “qualsiasi altro dipendente”, e da ciò ne deriva che il reo deve essere rappresentato nella lite dal gerente o da qualsiasi altro dipendente. È questa interpretazione che il Tribunale Superiore del Lavoro ha seguito quando ha pubblicato l’enunciato nº 377 della sua giurisprudenza predominante.

Alcune situazioni peculiari sfidano l’esperienza dei giudici del lavoro, come nei casi di rappresentazione in giudizio della famiglia richiesta in azione sul lavoro domestico, nei casi dei condomini edilizi, condomini di fatto e delle chiese. È particolarmente sulla rappresentazione delle chiese di cui ora parlerò.

 

Concetto giuridico di chiesa

Per il diritto, le chiese sono persone giuridiche di diritto privato. Viste in se stesse, sono comunità morali senza finalità lucrativa, tracciate sulle norme di condotta religiosa di origine divina che suppongono regolare la relazione tra gli uomini e Dio. La natura giuridica delle attività religiose è di diritto ecclesiastico. Il vincolo che unisce un ministro di Dio e la sua congregazione è di ordine morale e spirituale. Se l’attività svolta dal religioso è stata essenzialmente spirituale, fatta dentro o fuori della congregazione, ma sempre impregnata dello spirito di fede, il regolamento di questo lavoro sarà retto dal diritto canonico, e non dal diritto del lavoro, perché questa attività decorre dallo spirito religioso o di voto e non dalla subordinazione giuridica. Questo vincolo è orientato all’assistenza spirituale e morale per la divulgazione della fede. Non può essere valutato pecuniariamente, anche se il religioso riceve somme relative ai mesi delle attività. Tali valori sono destinati alla sua assistenza e sussistenza e, anche, per liberarlo dalle preoccupazioni materiali perché si possa dedicare più liberamente alla sua professione di fede. Queste somme non hanno la natura retributiva dello stipendio, in senso stretto. Il lavoratore laico che non ha vincolo morale con la sua congregazione — come per esempio il sagrestano, il custode, il carpentiere, gli ausiliari di pulizia, i musici, i decoratori, i campanari ecc — e che non presta servizio in carattere devotionis causa può firmare contratto di lavoro con la chiesa se soddisfatte le presunzioni degli art.2º e 3º della CLT. Sacerdoti, suore, diaconi e ministri di Dio che, oltre alle loro funzioni evangeliche, prestano servizio in condizioni speciali come insegnanti, infermieri, istruttori di attività fisiche, di culinaria, di rilegatura e di illustrazione, tecnici di computer, revisori e redattori, tra le altre, possono avere i loro vincoli di lavoro riconosciuti se dimostrano che queste attività non hanno nessuna relazione con la vita monastica o religiosa. Dal momento che professa il suo voto, il religioso sa che si lega alla sua comunità morale attraverso un vincolo di fede, e non di lavoro. La chiesa, quando lo accetta tra i suoi, non si comporta in modo da fare sorgere nella mente di questo membro l’impressione che è considerato come dipendente, anche se tra le sue funzioni correlative assieme alle attività di fede ci fossero, per esempio, incluse la divulgazione ed il commercio di abbonamenti a riviste, pubblicità e vendita di porta in porta di riviste e di altri prodotti religiosi.

 

La rappresentazione della chiesa nel processo del lavoro

Come abbiamo visto, sacerdoti e ministri di altre confessioni non hanno, a principio, vincolo di impiego con le loro chiese o comunità morali dal momento che rimangono soltanto professando la propria fede, senza eseguire altro tipo di lavoro che possa interpretarsi come un rapporto di lavoro. Se rimangono professando il sacerdozio, il legame che li unisce alla congregazione è devotionis causa. Come regola, la sussistenza dei religiosi della chiesa cattolica si fa attraverso la congrua, un tipo di sussidio pagato dalla comunità cattolica ai sacerdoti affinchè professino la loro fede senza quelle preoccupazioni materiali di privazioni ed imprevisti. Ovviamente, la congrua non ha la natura giuridica di stipendio, sia perché non è pagata dal (inesistente) “datore di lavoro” diretto, sia perché non presuppone un contratto di lavoro in senso stretto, e, meno ancora, subordinazione giuridica. Non essendo dipendenti della chiesa di cui professano la fede, i sacerdoti ovviamente non possono essere impediti di rappresentare in giudizio la comunità morale a cui appartengono, a pretesto che a loro manca questa condizione essenziale ? il vincolo di impiego ?. Come abbiamo visto, se la chiesa è, per il diritto, una persona giuridica di diritto privato, la sua rappresentazione in giudizio è fatta da chi è determinato dagli statuti, e questo è fatto, in regola, dai sacerdoti che per lei rispondono nella comunità dove è situata la stessa chiesa. La CLT permette l’applicazione delle leggi processuali civili o avulse alle liti sul diritto di lavoro tutte le volte che è omessa e dal momento che sia compatibile ai suoi principi fondamentali. Come è stato detto, la rappresentazione di una persona giuridica si fa secondo quanto dicono i suoi statuti. In diritto, vigora la regola secondo cui la legge speciale supera la legge generale. Anche se il Codice Civile non deve essere applicato per intero al caso di rappresentazione delle chiese in giudizio, questa ipotesi è sufficientemente risolta nel Canone nº 532 del Codice di Diritto Canonico, che è la legge che regge in questi casi. Questo canone dice che in tutti gli affari giuridici, religiosi o no, il parroco rappresenta la parrocchia, d’accordo con il diritto. Come non è la legge che esige rappresentazione delle ditte per mezzo di dipendenti, ma la giurisprudenza, e nessuno si obbliga a fare o lasciare di fare qualche cosa, se non in virtù della legge(Costituzione Federale, art.5º), nessun datore di lavoro si obbliga a farsi rappresentare in giudizio attraverso un dipendente. Può, in tesi, farsi rappresentare da qualsiasi persona che conosca i fatti, anche perché il preposto del dattore di lavoro obbliga il preponente a rinoscere tutti i sui atti. I tribunali e la prudenza raccomandano,tuttavia, che si segua la giurisprudenza, ed in questo caso è prudente preporre un dipendente che conosca i fatti, e non qualsiasi altra persona.

 

Conclusione

Nella ipotesi di una chiesa cattolica essere citata davanti un tribunale del lavoro, il suo rappresentante naturale deve essere il parroco che la rappresenta in tutti gli altri affari giuridici, come sta nel canone 532 del Codice di Diritto Canonico. Non essendo questo possibile, il parroco potrà preporre qualsiasi altro membro della congregazione, dipendente o no, dal momento che abbia conoscenza dei fatti rilevanti della lite. Se il giudice del lavoro intende che la chiesa deve farsi rappresentare necessariamente da un vescovo o da un religioso gerarchicamente superiore ai sacerdoti o al parroco presenti nella udienza, deve differirla per permettere che la rappresentazione sia regolarizzata. Quello che non può é sorprendere la parte con il suo intendimento particolare. Processo è uno strumento della giurisdizione, e non un gioco di divinazione o una cassa di sorprese.

 

 

2Consolidazione delle Leggi sul Lavoro.

 

 

Jose Geraldo da Fonseca

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