Rappresentanza in giudizio del Comune: TAR Lecce, I, n. 161 del 25 gennaio 2007.

sentenza 15/02/07
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In base all’ordinamento degli Enti locali (v. gli artt. 6, 50 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), la rappresentanza in giudizio del Comune compete esclusivamente al Sindaco, quale rappresentante dell’ente e non già al dirigente, al quale è riservato unicamente il potere di promuovere le liti che interessano l’ente, con compiti di rappresentanza sostanziale.
Lo ha stabilito il TAR Lecce con sentenza depositata in cancelleria il 25.01.07.
In particolare, con la richiamata pronuncia il TAR salentino ha rilevato un vizio nella deliberazione di conferimento dell’incarico difensivo al difensore dell’Amministrazione comunale che, a dire del G.A., sarebbe stata rilasciata da soggetto incompetente, sì da determinare una pretesa irritualità della attività difensiva svolta dal difensore.
A parere di chi scrive trattasi di assunto che si discosta dai più recenti ed autorevolissimi arresti cui sono giunte le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno ripetutamente affermato, con riferimento alla rappresentanza in giudizio dei comuni che “lo statuto del Comune (atto a contenuto normativo, rientrante nella diretta conoscenza del giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all’intero contenzioso, al dirigente dell’ufficio legale, e possono altresì prevedere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria” (Cassazione civile, Sez. Un., 27 giugno 2005, n. 13710).
Tale è stata appunto la scelta effettuata dall’A.C. con gli artt. 58 e ss. dello Statuto comunale (che attribuiscono alla sfera dirigenziale tale competenza) che la determinazione 21/05/01 n. 418 espressamente richiamava; così come richiamava la deliberazione 03/05/01 della Giunta comunale, rispetto alla quale la già citata determinazione dirigenziale si dichiarava conforme.
Avv. ****************
———————–
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA Componente
***************************, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1570/2001 proposto da:
***. S.r.l.
(in persona del legale rapp.te p.t.)
rappresentata e difesa da:
AVV. ************
con domicilio eletto in LECCE
PIAZZA MAZZINI, 72
presso
AVV. R.G. *****
contro
COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO
(in persona del Sindaco, p.t.)
A) per l’annullamento:
della deliberazione del Consiglio comunale di San Giorgio Ionico, n. 2/2001 del 13 febbraio 2001, avente ad oggetto ‘Legge regionale n. 56/80 – Art. 16 – Adozione Piano Regolatore Generale’;
del visto di controllo apposto sulla medesima deliberazione di C.C. dalla Sezione Prov.le decentrata di controllo sugli atti degli EE.LL. al n. 56 nella seduta del 26 febbraio 2001;
di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati, nonché
B) per il pagamento o comunque per il riconoscimento del diritto all’indennizzo per la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, come dal combinato disposto di cui agli artt. 7, 4 e 40 della l. 1140 del 1942 e 2, comma 1 della l. 1187 del 1968, secondo il testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2007 la relazione del Referendario **************** e uditi, altresì, gli avvocati **** (per la ditta ricorrente) e G. Pellegrino;
Considerando che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:
Violazione dei principi generali in materia di proprietà privata e di jus aedificandi, come evincibili dall’ordinamento (artt. 42, Cost.; 832 c.c.; l. n. 1150/42; l. n. 10/77) e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 92/82 e n. 575/89 – Eccesso di potere per carenza di motivazione (e violazione dell’art. 3, l. n. 241/90) – per falsi ed erronei presupposti di fatto – per illogicità – violazione del D.M. 1444/68;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 4 e 40 della l. n. 1150/42 e 2, comma 1 della legge n. 1187/68, secondo il testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999;
Violazione dei principi generali in materia di proprietà privata e di jus aedificandi, come evincibili dall’ordinamento (artt. 42, Cost.; 832 c.c.; l. n. 1150/42; l. n. 10/77) e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 92/82 e n. 575/89 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 4 e 40 della l. n. 1150/42 e 2, comma 1 della legge n. 1187/68, secondo il testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 – Eccesso di potere per carenza di motivazione (e violazione dell’art. 3, l. n. 241/90) – per falsi ed erronei presupposti in fatto – per illogicità – per perplessità;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L.R. n. 56/80 – Eccesso di potere per illogicità e falsi ed erronei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento di potere – Violazione del principio di tipicità dei procedimenti amministrativi;
Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ditta ricorrente riferisce di essere proprietaria di una vasta area di circa 25.000 mq. ubicata nell’ambito del territorio comunale di San Giorgio Ionico.
Riferisce, altresì, che sull’area in questione venne realizzato, in forza di concessione edilizia rilasciata nel 1972, uno stabilimento industriale per la produzione di conglomerati bituminosi e che nelle vicinanze del sito in parola insistono altri insediamenti produttivi.
Risulta agli atti che il Comune intimato ebbe ad adottare nel 1974 una variante al P. di F. con la quale venne impressa all’intera area di proprietà dell’odierna ricorrente il vincolo di destinazione a ‘Parco pubblico’ (la variante in questione venne approvata con D.P.G.R. n. 1959 del 20 maggio 1975).
Negli anni successivi, il Comune non procedette all’approvazione dei relativi ***** particolareggiati ed il previsto parco pubblico non venne realizzato.
Con gli atti in epigrafe il Comune provvedeva ad approvare il nuovo P.R.G. comunale con il quale l’area in questione veniva inserita nell’ambito delle zone di ‘Uso pubblico’ e, in particolare, tra le ‘Attrezzature di interesse generale’ (zone ‘F’) – ‘Parco territoriale’, senza riconoscere alla ricorrente a fronte di ciò alcuna forma di indennizzo e/o di ristoro.
Gli atti in questione venivano, pertanto, impugnati dalla ditta ***. che ne contestava la legittimità sotto quattro articolati profili.
Con atto in data 30 maggio 2001, l’avv. ******************* chiedeva voler dichiarare il ricorso inammissibile e, gradatamente, di rigettarlo.
L’atto in questione recava, a margine, una procura rilasciata in pari data dal Responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Comune intimato.
All’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2007 l’avvocato della ricorrente e l’avv. ******************** rassegnavano le proprie conclusioni.
In tale sede, la difesa di parte attrice contestava la validità stessa della costituzione in giudizio da parte del Comune intimato, a causa dell’irritualità della procura, conferita da soggetto a ciò non legittimato.
All’esito dell’udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale il Collegio osserva che debba dichiarata la carenza di giurisdizione in capo all’adito Giudice amministrativo in ordine all’istanza volta al riconoscimento dell’indennizzo per la reiterazione dei vincoli urbanistici o che comportino l’inedificabilità dell’ara di cui è causa.
Ed infatti, anche a voler considerare non applicabile ratione temporis alla vicenda di causa il disposto di cui all’art. 39 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (secondo il quale, come è noto, spetta al G.O. la giurisdizione in ordine alle controversie scaturenti dalla pretesa spettanza dell’indennizzo conseguente alla reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi), nondimeno ad avviso del Collegio la sussistenza della giurisdizione del G.O. a fronte della domanda in questione deve essere affermata alla luce del quadro normativo pacificamente applicabile alla vicenda di causa.
Al riguardo, il Collegio ritiene di prestare espressa adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie relative alle domande di indennizzo di cui alla sentenza della Consulta n. 179 del 1999 fossero da devolvere alla giurisdizione del Giudice ordinario anche prima dell’entrata in vigore del testo unico approvato con d.P.R. 327 del 2001.
La conclusione in questione viene espressamente suffragata dal disposto di cui all’art. 34, comma 3, lettera b) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 il quale, nel devolvere alla giurisdizione del G.A. l’amplissimo novero di controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti [e i comportamenti] delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, precisa che siffatta devoluzione resti esclusa (inter alia) "per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa" (in tal senso: Cass., Sez. Un., sent. 11 febbraio 2003, n. 2058).
Ora, atteso che le controversie relative alla reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi (ovvero: in tal modo prospettati dalle parti in lite) hanno ad oggetto, appunto, attività dal carattere lato sensu ablatorio, ne deriva l’applicabilità alle vicende in questione delle previsioni di cui al richiamato art. 34, comma 3, lettera b), con conseguente devoluzione delle medesime controversie alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Del pari, in via preliminare deve essere esaminata la questione concernente la ritualità della costituzione in giudizio del Comune intimato.
Il Collegio ritiene che nella specie non possa che trovare conferma il radicato orientamento giurisprudenziale secondo cui, sulla base dell’ordinamento in materia di Enti locali (attualmente: artt. 6, 50 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. -) la rappresentanza in giudizio del Comune competa esclusivamente al Sindaco (nella sua qualità di rappresentante ex lege dell’Ente anche in sede processuale) e non già al Dirigente, al quale è riservato unicamente il potere di promuovere le liti che interessano l’Ente, con compiti di rappresentanza sostanziale (sul punto, cfr. – ex plurimis -: **********, Sez. V, sent. 25 gennaio 2005, n. 155).
E’ noto al riguardo che la giurisprudenza, pur giungendo a conclusioni diffromi circa la possibilità di delegare l’esercizio della legittimazione processuale dell’Ente ai dirigenti (cfr. sul punto: Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 12 agosto 2004, n. 15634), abbia nondimeno concluso univocamente nel senso che una siffatta possibilità di deroga sia ammissibile a condizione che l’atto di delega richiami espressamente l’ambito dei rapporti cui deve intendersi riferito il conferimento dei poteri di rappresentanza processuale: ciò al fine di escludere sia che sussistano elementi di indeterminatezza in ordine alla delega sindacale, sia che venga realizzata una surrettizia sostituzione del legale rappresentante dell’ente (sul punto: Cass. Civ., Sez. Un., sent. 17 marzo 2004, n. 5463).
Riconducendo i principi in questione al caso di specie, il Collegio osserva che non si possa in alcun modo ipotizzare che nel caso in esame la validità dell’attività compiuta dal Difensore incaricato con atto Dirigente comunale possa fondarsi su una delega sindacale: ciò in quanto in primo luogo una siffatta delega non viene in alcun modo menzionata nell’ambito della procura conferita ed in secondo luogo perché non risultano in alcun modo richiamati o delimitati gli eventuali poteri di rappresentanza processuale spettanti al Dirigente.
Pertanto, deve essere nella specie ritenuta irrituale (e, pertanto, inutiliter data) l’intera attività processuale posta in essere dal Difensore designato con il richiamato atto in data 30 maggio 2001.
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta che la scelta urbanistica nella specie adottata dal Comune intimato (concretatesi nella ri-tipizzazione delle aree di cui è causa quali ‘zone di uso pubblico’, nonostante fossero passati oltre vent’anni dalla variante al P. di F. che destinava l’area a ‘parco pubblico’) risulti illogica – e comunque, non motivata -.
Ed infatti, ad avviso della ricorrente, "qualora il Comune di San Giorgio Jonico avesse voluto (…) reincludere (come poi ha fatto) l’area in questione fra le ‘zone di uso pubblico’ (…) avrebbe dovuto motivare adeguatamente la conferma del vincolo pubblicistico" (pag. 4 del ricorso).
Ancora, la scelta pianificatoria nella specie adottata risulterebbe certamente irrazionale dal momento che, nell’adottarla, il Comune intimato avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione la circostanza che, a poca distanza dall’area in parola, esistono numerosi altri insediamenti produttivi, la cui presenza avrebbe suggerito di imprimere all’area una diversa destinazione (per altro, in continuità con la vocazione attuale dell’area).
Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente osserva che l’esame concreto del tipo di vincolo impresso all’area di sua proprietà porta a concludere che esso abbia, appunto una valenza di carattere sostanzialmente espropriativa (con ogni conseguenza in tema di indennizzabilità, ai sensi della sentenza della Corte Cost., n. 179 del 1999).
In particolare, pur ammettendo l’odierna ricorrente che le N.T.A. al Piano regolatore comunale consentono la realizzazione del ‘Parco territoriale’ (rectius: delle ‘attrezzature destinate al tempo libero’ da installarsi nell’ambito del parco) anche ad iniziativa dei privati, nondimeno, le concrete modalità con cui tale parco potrebbe essere realizzato (ed i rilevanti limiti a tal fine imposti dal P.R.G.) indurrebbero ad escludere il carattere meramente conformativo della previsione ed a confermarne la natura sostanzialmente espropriativa.
Una serie di indici deporrebbe univocamente in tal senso: in primo luogo, il fatto che la realizzazione del ‘Parco pubblico’ viene assoggettata alla previa stipula di una convenzione dal contenuto estremamente generico ed indeterminato ed in secondo luogo la mancata definizione di criteri atti ad orientare l’attività del Comune nella stipula della convenzione medesima.
Oltretutto, il carattere del tutto indeterminato dell’attività amministrativa che dovrebbe condurre alla stipula della convenzione, comporterebbe a propria volta l’illegittimità delle N.T.A. al Piano, per la parte in cui esse annettono alla convenzione stessa un carattere determinante ai fini della realizzazione del parco.
I tre motivi in questione, che possono essere esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Ad avviso del Collegio, al fine della corretta impostazione della vicenda di causa, occorre preliminarmente determinare con esattezza il carattere della previsione di Piano relativa alla realizzazione in loco delle ‘attrezzature destinate al tempo libero’.
E’ noto al riguardo che negli anni più recenti una cospicua corrente giurisprudenziale abbia distinto, nell’ambito delle previsioni vincolistiche rinvenienti negli strumenti di piano, fra:
da un lato, le previsioni riconducibili all’esercizio di potestà ablatoria (ovvero, di carattere sostanzialmente espropriativo, dal momento che sortiscono lo svuotamento del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il valore di scambio) e
dall’altro, le previsioni che, pur limitando in qualche modo l’incondizionata esplicazione delle prerogative proprietarie, nondimeno consentano un qualche proficuo utilizzo dell’area, anche attraverso l’iniziativa privata, in regime di economia di mercato (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 28 febbraio 2005, n. 693)
Tanto premesso, il Collegio ritiene nella specie di confermare il consolidato orientamento secondo cui deve negarsi la qualificazione (sostanzialmente) espropriativa a fronte di vincoli di piano i quali abbiano per oggetto o per effetto quello di prevedere la realizzazione di insediamenti realizzabili anche ad iniziativa privata.
L’orientamento in questione, come è noto, rinviene dalle previsioni della stessa sentenza della Consulta, n. 179 del 1999 la quale (al punto 5 della parte in diritto) ha, appunto precisato che "sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l’alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata – pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento".
L’orientamento in questione è stato a più riprese confermato dalla Giurisprudenza successiva.
A proposito previsioni di piano quali quella odiernamente all’esame del Collegio, è stato affermato in giurisprudenza che "qualora le misure previste in variante al p.r.g. introducano una destinazione realizzabile anche ad iniziativa del soggetto privato e non necessariamente vi sia l’ablazione dei beni interessati, trattasi di vincoli di carattere cd. conformativo fuori dallo schema ablatorio – espropriativo e la reiterazione rappresenta il risultato di una scelta di politica programmatoria volta a dotare il territorio di attrezzature e servizi" (TAR Toscana, Sez. I, sent. 20 aprile 2004, n. 1212. In termini simili, v. anche T.A.R. Lecce, Sez. I, sent. 6 luglio 2006, n. 3843).
Ora, il Collegio osserva che l’esame delle N.T.A. al Piano regolatore induce, appunto, a ritenere senza alcun dubbio che la realizzazione delle ‘attrezzature destinate al tempo libero’ nell’ambito del ‘Parco territoriale’ sia nella specie possibile anche ad iniziativa privata, con la conseguenza di escludere che la previsione in questione comporti l’espropriazione dell’area, ovvero la perdita di una qualunque sua utilizzazione economica di qualche utilità.
Ed infatti, se il secondo comma dell’art. 67 delle N.T.A. stabilisce che "le aree di uso pubblico possono essere di proprietà sia pubblica che privata" (in tal modo escludendo in radice la necessità che la realizzazione del parco importi comunque l’espropriazione dell’area di cui è causa), il successivo art. 70 (rubricato ‘Aree per Attrezzature di Pubblico Interesse Generale’) stabilisce – alla lettera d) del comma 1- che le attrezzature destinate al tempo libero realizzabili anche ad iniziativa privata comprendono una vasta gamma di interventi di indubbia rilevanza economica, fra cui: ‘chioschi, bar, ristoranti, teatri all’aperto, impianti sportivi per allenamento e spettacolo e simili’.
In base a quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene di ascrivere la previsione impugnata nell’ambito dei vincoli di carattere conformativo (in quanto tali, non soggetti a decadenza alcuna), con conseguente rigetto in parte qua delle istanze di parte attrice.
Ad avviso del Collegio, poi, non può trovare accoglimento neppure il motivo di ricorso con cui la società ***. sottolinea che gli interventi in questione potrebbero essere realizzati solo a seguito della stipula di una convenzione dal contenuto quanto mai incerto, con conseguente irragionevolezza della previsione nel suo complesso.
Al riguardo, si osserva in primo luogo come le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione non lascino del tutto indeterminato il contenuto della Convenzione in parola, caratterizzandola, al contrario, con il contenuto tipico di un atto cui spetta di determinare in via concordata il contenuto concreto e le modalità dell’intervento ad iniziativa privata.
Ed infatti, il terzo comma dell’art. 67 delle N.T.A. chiarisce al riguardo che la convenzione in parola dovrà disciplinare le condizioni e modalità di costruzione dell’opera (specificazione – questa – tanto più opportuna, a cagione del gran numero di interventi ascrivibile nel novero delle ‘Attrezzature destinate al tempo libero’), così come le modalità concrete attraverso cui deve esserne assicurato l’uso pubblico.
Il medesimo comma, inoltre, specifica ulteriormente il contenuto della convenzione in parola, prescrivendo che essa, in caso di vendita fra privati dell’attrezzatura, debba contemplare la possibilità di esercizio da parte del Comune del jus praelationis, da esercitarsi entro un termine stabilito dalle stesse N.T.A.
Ancora, deve osservarsi che, a prescindere dalla previsione fattane nell’ambito delle N.T.A., la stipula di una convenzione fra amministrazione e privato in ordine alle modalità di costruzione ed esercizio di attrezzature destinate ad attività di interesse pubblico non rappresenti un possibile veicolo di condotte arbitrarie da parte dell’amministrazione pubblica, ma costituisca – al contrario – uno strumento imprescindibile onde conferire contenuto concreto alla realizzazione ed esercizio di interventi da porre al servizio della collettività (arg ex Cons. Stato, Sez. IV, sent. 22 giugno 2000, n. 3586).
Una volta che si sia ricondotta la previsione in parola nell’ambito delle prescrizioni generali di Piano, ne consegue che il vaglio del Giudice amministrativo non possa che essere condotto con i consueti canoni e limiti tipici dell’esame incidente su atti a valenza generale caratterizzati dall’esercizio di una discrezionalità particolarmente ampia.
In tali ipotesi, in applicazione di generali principi, il sindacato giurisdizionale può spingersi nel merito delle scelte pianificatorie (con i consueti limiti del sindacato c.d. ‘esterno’) soltanto laddove esse palesino evidenti profili di irragionevolezza, ovvero abbiano trascurato di valutare in modo adeguato le caratteristiche obiettive delle zone oggetto di pianificazione (sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26 aprile 2006, n. 2291; id., Sez. IV, sent. 24 febbraio 2004, n. 737).
Ebbene, in applicazione di tali principi, il Collegio osserva che le scelte nella specie adottate dal Comune intimato appaiano esenti dai lamentati profili di irragionevolezza tanto in relazione al dimensionamento delle aree destinate a verde pubblico, tanto in relazione alla localizzazione nell’ambito del territorio comunale.
Per quanto concerne, infatti, la scelta comunale di dotarsi di superfici di aree a verde pubblico di estensione particolarmente ampia, il Collegio osserva che si tratta di una valutazione che caratterizza le linee di fondo del Piano, ed il cui carattere non appare né abnorme, né irragionevole ai fini del vaglio in concreto operabile dall’adito Giudice amministrativo.
Con riferimento, poi, alla questione della localizzazione, non appare viziata dal lamentato profilo di irragionevolezza una scelta di Piano la quale, come si è detto in precedenza, si sia limitata a confermare la precedente tipizzazione a ‘parco pubblico’ già impressa sull’area ad opera della variante al P. di F. intervenuta nel maggio del 1974.
Va da ultimo esaminato il quarto motivo di ricorso, con cui la società ***. lamenta l’irritualità (e, quindi, il carattere illegittimo) dell’iter nella specie adottato ai fini dell’approvazione del Piano regolatore generale.
In particolare, l’iter in questione risulterebbe inficiato dalla circostanza (attestata in atti) per cui il Comune avrebbe proceduto, prima ancora della formale adozione del Piano, ad una fase preliminare di consultazione e di presentazione di osservazioni da parte dei cittadini (fase, questa, non prevista da alcuna delle disposizioni procedurali di cui alla L.R. 56 del 1980).
Il richiamato errore in procedendo determinerebbe, quindi, l’illegittimità dell’iter di adozione dell’intero P.R.G.
Il motivo non può essere condiviso.
Ed infatti, fermo restando che la ricorrente non formula alcuna censura in ordine all’iter di adozione del Piano in se inteso (lamentando, piuttosto, che il Comune abbia ammesso forme di partecipazione ulteriori e prodromiche rispetto a quanto stabilito dalla richiamata disciplina regionale), il Collegio osserva che la censura non risulti accoglibile in quanto nessuna previsione positiva impedisce agli Enti esponenziali degli interessi stanziati sul territorio di garantire ai cittadini una più ampia e preventiva partecipazione alle decisioni finalizzate a stabilire le regole generali di uso del territorio (sempre che, come è evidente, vengano per il resto puntualmente e pienamente rispettate le restanti previsioni procedurali in ordine all’approvazione del Piano).
Ciò a prescindere dalla più che dubbia sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse concreto alla formulazione della censura in questione, atteso che essa non fornisce alcuna indicazione volta ad inferire che la contestata tipizzazione dell’area di sua proprietà sia scaturita, appunto, all’esito della fase del procedimento di cui si contesta la legittimità.
In base a quanto esposto, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, mentre deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo in ordine alla richiesta di riconoscimento dell’indennizzo di cui in parte motiva..
Il Collegio ritiene che nulla sia dovuto per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1570/01
DICHIARA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE del Giudice amministrativo in ordine alla domanda volta al pagamento o comunque al riconoscimento del diritto all’indennizzo per la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, e
LO RESPINGE sotto ogni altro profilo.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 10 gennaio 2007.
************ – Presidente
**************** – Estensore
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25 gennaio 2007.
 

sentenza

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