Rapporto tra liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Redazione 04/03/19
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Gli articoli 317 e seguenti recano disposizioni in tema di rapporti tra procedimenti penali e procedure di liquidazione, considerando l’incidenza delle misure cautelari reali e dei sequestri penali sui beni destinati a soddisfare le esigenze dei creditori, nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale.

Tale concorso, se ammissibile in via teorica, praticamente ha dato luogo a problematiche operative, per cui, il legislatore con al comma 1 dell’articolo 13 della legge n. 155/2017 ha definito: «Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza».

Le misure di prevenzione

La formulazione della norma apre a due soluzioni:

1)  il mero coordinamento fra normativa in tema di misure di prevenzione e liquidazione giudiziale, imponendo la prevalenza delle misure adottate nel procedimento di prevenzione rispetto alla normale attività di liquidazione giudiziale,

2)  la disciplina del rapporto fra misure cautelari penali in senso proprio, sequestri preventivi e conservativi, e procedure concorsuali prima, di liquidazione ora, secondo il sistema delineato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le modifiche recate al decreto legislativo n. 159 del 2011 dalla legge n. 161 del 2017 successivamente all’entrata in vigore della legge delega muovono in questa direzione. L’art. 31, comma 1, lett. e), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha sostituito il comma 4-bis dell’articolo 12-sexies del decreto legge n.306 del 1992, stabilendo che «le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applica- no ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Ai sequestri penali funzionali alla confisca per sproporzione o allargata (art.12-sexies citato), così come ai sequestri a scopo di confisca assunti nell’ambito di procedimenti penali per delitti gravi (quelli menzionati dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p.) si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 159/2011, non solo relativamente alla amministrazione e gestione dei beni, ma anche con riguardo alla loro destinazione finale e soprattutto alla tutela dei terzi.

Inoltre, con il decreto legislativo n. 21 del 2018, le disposizioni di cui sopra, sono state integrate nelle norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale e segnatamente nell’articolo 104-bis cui sono stati aggiunti i commi 1-ter e 1-quater, contestualmente all’introduzione dell’articolo 240-bis del codice penale e all’abrogazione dell’art.12-sexies citato.

La procedura concorsuale e sequestro

Il decreto legislativo 159 del 2011 contiene le uniche norme in materia di rapporti tra procedura concorsuale e sequestro, prevedendo la tendenziale prevalenza del sequestro (vedi articoli 63 e 64) e accordando tuttavia tutela per i diritti di credito dei terzi alle condizioni stabilite dall’art. 52 del medesimo decreto legislativo, quando invece si tratti di sequestri penali che non rientrano nell’orbita del decreto in esame.

È alla luce di tali premesse che va inquadrato il contenuto dell’art. 317 che dispone: “Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319, 320. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”. e invero l’estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n. 159/2011 è contenuta nell’art. 104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall’art. 391 dello schema di decreto. Una volta interrotto ogni rapporto con l’utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell’intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono infatti evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori. Il richiamo contenuto nell’art. 317 dello schema di decreto proprio alle medesime norme (segnatamente all’art. 321 c.p.p.) già oggetto di rinvio ad opera del d.lgs. n. 231/2001, induce a non creare una figura di sequestro diverso, se esso riguardi persone giuridiche. Il sequestro impeditivo, sia sui beni dell’autore del reato che dell’ente, andrà revocato nel caso di sopraggiunta dichiarazione di liquidazione giudiziale (art. 318), e ciò quando anche il sequestro impeditivo sia disposto su beni dell’ente.

Infine, in merito al principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi si definisce che l’estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n. 159/2011 è contenuta nell’art. 104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall’art. 391 dello schema di decreto. L’articolo 319 disciplina il sequestro conservativo nel senso di ribadire che trattandosi di sequestro funzionale a un’esecuzione individuale è destinata ad arrestarsi ove intervenga la procedura concorsuale, coerentemente con quanto previsto dall’art. 150. All’articolo 320 si riconosce la legittimazione del curatore ad impugnare l’eventuale decreto di sequestro disposto in difetto delle condizioni di cui al comma 1 ovvero ad appellare il diniego della revoca con le modalità e nei termini stabiliti dall’articolo 322 e ss. del c.p.p.

Il presente contributo è tratto da

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