Rapporti giuridici tra il diritto all’onore e l’ingiuria

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La tutela del diritto all’onore può essere assicurata anche mediante il ricorso a strumenti di carattere aquiliano o a sanzioni pecuniarie di carattere civile e non necessariamente attraverso l’incriminazione di carattere penale.

E’ quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6 marzo 2019, n. 37

Il fatto

Con ordinanza del 24 gennaio 2017 il Giudice di pace di Venezia sollevava, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevedono l’abrogazione dell’art. 594 del codice penale.  Nel caso sottoposto al suo esame, il giudizio principale aveva ad oggetto un’imputazione per il delitto di ingiuria di cui all’art. 594 cod. pen., abrogato – in epoca successiva alla commissione del fatto contestato – in forza dell’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016. Per effetto di tale abrogazione, egli sarebbe dunque tenuto a dichiarare di «non doversi procedere ex art. 129 codice procedura penale» in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. A tal proposito, il giudice a quo osserva che «Le disposizioni abrogative del reato – hanno determinato la fuoriuscita del bene dell’onore e del decoro dal sistema di tutela pubblicistica dei diritti fondamentali», tra i quali non vi è dubbio che rientrino anche «quelli del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione».

Posto che «i diritti inviolabili dell’essere umano debbono essere tutelati dalle norme penali per l’efficacia deterrente della sanzione penale, nel caso di specie il legislatore ha approvato con legge ordinaria la contestuale abrogazione della fattispecie delittuosa dal codice penale ed ha introdotto una tutela privatistica del bene costituzionalmente protetto, utilizzando il medesimo testo del primo comma dell’art. 594 codice penale, andando così a degradare il reato che tutela un bene di rilevanza costituzionale ad un illecito civile sottoposto unicamente al nuovo istituto della sanzione pecuniaria civile (art. 4 del decreto legislativo n. 7/2016) e ledendo, ad avviso del remittente, gli articoli 2 e 3 della Costituzione posti a tutela dei diritti fondamentali della persona, universalmente riconosciuti».  Tale normativa abrogativa, «appare incompatibile con i principi costituzionali espressi nell’art. 10 e nell’art. 117 della Carta Costituzionale poiché la potestà legislativa è stata esercitata dallo Stato con legge ordinaria senza rispettare i vincoli e i principi derivanti dagli obblighi internazionali e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, tanto da violare apertamente il principio fondamentale della dignità umana espresso nell’art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea».

Il reato di cui all’art. 594 c.p.

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 7/2016, l’art. 594 c.p., tutelava l’onore del soggetto leso dalla condotta delittuosa, inteso come l’insieme delle qualità morali che concorrono a determinare il valore di una persona, e del decoro, punendo con la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 516 euro chiunque offendeva “l’onore o il decoro di una persona presente”.  Con l’entrata in vigore del D.Lgs 7/2016 l’ingiuria è ora descritta all’art. 4, co. 1, lett. a), che, rispetto alla vecchia formulazione dell’art. 594 c.p., contiene anche il riferimento alle comunicazioni informatiche o telematiche, prevedendo la sanzione pecuniaria civile da cento a ottomila euro, salvo i casi di inapplicabilità, es. reciprocità delle offese, provocazione.

In diritto

Per la Corte, nessuna delle questioni di legittimità sollevate può ritenersi fondata. Infatti, in linea di principio sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell’ordinamento della norma incriminatrice abrogata, dal momento che a tale ripristino osta, di regola, il principio consacrato nell’art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell’area di ciò che è penalmente rilevante. Principio, quest’ultimo, che determina in via generale l’inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l’ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore.

Precisa, altresì, la Consulta che: “la disciplina abrogata, innanzitutto, non si atteggiava a “norma di favore” rispetto ad altra disciplina penale di carattere generale, coesistente, sottraendo a quest’ultima un sottoinsieme di ipotesi che altrimenti sarebbero ricadute nella normativa generale. L’abrogata disposizione che criminalizzava l’ingiuria aveva ad oggetto condotte diverse da quelle costitutive del delitto di diffamazione, le quali presuppongono tutte che la manifestazione offensiva dell’onore altrui sia diretta non alla vittima ma a terze persone”.

Pertanto, dal riconoscimento di un diritto fondamentale, come quello dell’onore, non discende necessariamente ed automaticamente, l’obbligo per l’ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali: sia la Costituzione che il diritto internazionale dei diritti umani lasciano, di regola, il legislatore libero di valutare se sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamentale o se, invece, il doveroso obbiettivo di proteggere il diritto stesso dalle aggressioni provenienti dai terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti alternativi, e a loro volta, meno incidenti sui diritto fondamentali del trasgressore, nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei.  Ciò accade, segnatamente, in relazione al diritto all’onore: diritto fondamentale rispetto al quale non sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela. Quest’ultima, pertanto, ben potrà restare affidata – oltre che ai rimedi aquiliani – a sanzioni pecuniarie di carattere civile, come quelle apprestate dal decreto legislativo n. 7 del 2016, sulla base di scelte non censurabili da parte di questa Corte.

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