Rapporti fra giudice civile e sentenza della Corte dei Conti: la pronuncia del giudice ordinario sui fatti dai quali sia scaturito un danno erariale non preclude il loro riesame in sede contabile, stante l’autonomia del giudizio di responsabilità patrimo

Lazzini Sonia 22/09/05
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I due giudizi si muovono pertanto su piani distinti, sia perch? sono finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi, sia perch? diversi sono i parametri normativi cui essi fanno riferimento

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La sentenza numero 507 del 19 luglio della Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti,? merita di essere segnalata in quanto ci aiuta a capire quali sono i rapporti fra un giudizio emesso da un tribunale civile e la conseguente possibilit? di essere, comunque, sottoposti alla Corte dei Conti per l?eventuale danno erariale subito dal patrimonio pubblico

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IN PARTICOLARE:

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<In particolare, nella fattispecie, il giudizio civile si ? concluso con l’accertamento di una responsabilit? civile (cio? economica) in capo alla struttura pubblica che ha reso la prestazione sanitaria alla parte privata lesa mentre il presente giudizio contabile ? finalizzato ad accertare se i dipendenti interessati abbiano violato i propri obblighi di servizio ed abbiano perci? cagionato all’ente di appartenenza un danno economico, rapportabile nel quantum all’esborso concretamente effettuato dalle Amministrazioni sanitarie in favore del privato danneggiato>

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Appare inoltre utile la seguente osservazione:

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<stante l’immedesimazione tra Amministrazione convenute e dipendente autore del fatto, la mancata presenza nel giudizio civile dell’odierno convenuto non sarebbe di ostacolo alla presente azione>

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inoltre sulla differenza fra giudizio civile e giudizio contabile, appare molto interessante rilevare che:

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<E’ noto che il medico (sottoposto ora a giudizio contabile) non ? ?(stato) litisconsorte necessario (nel giudizio civile) ?ma proprio per questo, oggi (davanti alla Corte dei Conti) , il convenuto pu? introdurre in giudizio tutti gli elementi a discarico in proprio possesso e, nella fattispecie, il Collegio, valutato l’apporto causale del citato, addiviene ad un giudizio di non acclarata colpa grave azionabile>

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A cura di *************

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

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composta dai seguenti magistrati:

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***********????????????? Presidente f.f -relatore

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******************?????? Consigliere

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**************?????????? Primo Referendario

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ha emesso la seguente

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SENTENZA

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sul giudizio di responsabilit?, iscritto al n.53934/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Sostituto Procuratore generale nei confronti del Sig.Paolo ********* nato a Pisa l’8 novembre 1945, rappresentato e difeso dagli ******************** e ****************** del Foro di Lucca, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.Francesco GAVIRAGHI di Firenze in via Petrarca n.108;

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???? Visto l’atto di citazione del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte dell’8 settembre 2004;

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???? Uditi, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il relatore consigliere ***********, le difese dell’Avv.Nicolao BERTI nonch? le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale **************************;

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???? Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

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???? Ritenuto in

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FATTO

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???? Con atto di citazione dell’8 settembre 2004 la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il nominato in epigrafe per sentirlo condannare al pagamento in favore ?dell’Erario e segnatamente dell’A.S.L. n.2 di Lucca, gestione stralcio ex U.S.L. n.6?, della somma di Euro 645.571,12 o di quella diversa somma che risulter? in corso di causa, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria ed alle spese di giudizio.

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???? Al riguardo risulta dagli atti che con nota n.5804 del 30 marzo 2000, il Commissario Liquidatore dell’ex U.S.L. n.6 di Lucca ha segnalato alla Procura attrice l’esistenza di un danno erariale, derivante dal risarcimento dovuto ai genitori della minore ********* Lucia, invalida permanente, in conseguenza delle lesioni subite al momento della nascita, a causa di una non corretta assistenza sanitaria.

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Dall’attivit? istruttoria esperita dalla Procura ? emerso che la mattina dell’11 settembre 1984, la Sig.ra ********* Marinella ? stata ricoverata presso il Reparto di Ostetricia e *********** dell’Ospedale ?Campo di Marte? di Lucca ed alle ore 22,30 circa ? nata la primogenita, ********* Lucia.

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Dalla cartella clinica risulta che, all’atto del ricovero, la situazione della madre e della nascitura si presentava regolare.

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Alle ore 16,30, il dott.*********, in servizio presso la predetta struttura ospedaliera, ha visitato la paziente ed ha refertato la rottura spontanea delle membrane, con fuoriuscita di liquido ?tinto di meconio?.

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Alle ore 19,30 il dott.********* ha nuovamente visitato la Sig.ra *********, rilevando una dilatazione di 3-4 centimetri e la regolarit? del battito cardiaco fetale.

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Alle 21,30 ? stata raggiunta la dilatazione completa ed alle ore 22,30 ? avvenuta la nascita della bambina.

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La neonata ? apparsa subito gravemente asfittica e l’esame della placenta ha evidenziato ?segni di senescenza e vaste zone di infarto?, entrambi sintomi evidenti di sofferenza fetale durante il travaglio.

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I danni subiti dalla bambina, consistenti in una encefalopatia atossico-ischemica, si sono manifestati irreversibili.

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Ci? premesso, con atto di citazione del 1?agosto 1994, i genitori di ********* ***** hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Lucca, l’U.S.L. n.6 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in proprio e dalla figlia, a causa di negligenze nell’assistenza sanitaria prestata durante il parto.

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Al riguardo il Tribunale di Lucca, con sentenza n.959 del 2001, ha condannato la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n.6 di Lucca a risarcire il danno causato alla minore, versando ai genitori la somma di ?. 335.096.000, con interessi del 5% annuo, oltre rivalutazione dalla data dell’11 settembre 1984 e spese legali, per un totale di ?. 1.212.428.514, pari ad Euro 626.167,07.

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Il Tribunale, con separata ordinanza, ha rimesso la causa a ruolo per la liquidazione dei danni futuri.

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Avverso la predetta sentenza ? stato proposto appello, davanti alla Corte d’Appello di Firenze.

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La ******? di Assicurazioni Assitalia, con la quale la ex U.S.L. n.6 aveva stipulato una polizza per responsabilit? civile verso terzi, ha versato ai Sigg.ri ********* la somma di ?. 500.000.000, corrispondenti al massimale assicurativo.

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Nelle more del giudizio d’Appello e di quello pendente presso il Tribunale di Lucca (per la valutazione dei danni futuri), il Commissario della Gestione Liquidatoria dell’ex U.S.L. n.6 ? addivenuto ad un accordo con i Sigg.ri ********* ed in data 22 aprile 2003 ha stipulato una transazione, in forza della quale l’Amministrazione Sanitaria si ? impegnata a versare ai danneggiati la somma di Euro 645.571,12 a saldo di ogni pretesa per il danno cagionato alla figlia e con rinuncia alla prosecuzione dei due giudizi, nella specie la causa d’Appello, pendente davanti alla Corte d’Appello di Firenze (rubricata a R.G. n.1808/01) e quella pendente davanti al Tribunale di Lucca (rubricata a R.G. n.5258/94), per la determinazione dei danni futuri.

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Con mandato di pagamento n. 6 del 22 aprile 2003, l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Lucca, gestione stralcio ex U.S.L. n. 6, ha corrisposto ai Sigg.ri ********* la somma di Euro 645.571,12 e, pertanto, il Procuratore Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 1? del D.L. 15 novembre 1993, n. 443, convertito con modificazioni nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19, ha emesso l’invito nei confronti del Sig. ********* ***** in esito al quale il medesimo ha fatto pervenire controdeduzioni scritte, escludendo ogni addebito.

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???? Valutate non esaustive le argomentazioni difensive, ? stato formalizzato il presente atto di citazione sulla base dei seguenti presupposti.

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In primo luogo, secondo la Procura attrice, ? indiscutibile che le somme versate dall’Azienda Sanitaria per la presente vicenda rappresentino una spesa sicuramente dannosa e che il presunto responsabile sia legato con l’Amministrazione danneggiata da un rapporto di servizio.

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Per quanto concerne invece l’esistenza del nesso di causalit? tra l’azione e/o l’omissione e l’evento dannoso e la grave colpevolezza del soggetto interessato, condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione di responsabilit?, i fatti proverebbero tali responsabilit?.

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In dettaglio, come dichiarato dallo stesso interessato, il giorno del parto, il dott.********* era di turno dalle 14 alle 20.

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Nelle memorie presentate a seguito dell’invito a dedurre, il sanitario ha sostenuto che la presenza di liquido amniotico tinto di meconio non costituirebbe prova certa di una sofferenza fetale in atto e non ? provato che la tetraparesi spastica di cui soffre ********* ***** sia conseguenza di una errata prestazione sanitaria durante la fase di travaglio e di parto, potendo derivare da una situazione patologica pregressa.

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Sempre secondo la Procura attrice le predette argomentazioni, assolutamente apodittiche, sarebbero contraddette dalle consulenze tecniche d’ufficio, disposte dal Tribunale di Lucca (la prima depositata in data 15 marzo 1996 e la seconda in data 20 marzo 1997) che avrebbero dimostrato due circostanze:

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???? ?la gravissima e permanente invalidit? causata a ********* Lucia ? conseguenza di una grave sofferenza fetale, verificatasi durante la fase di travaglio e di parto e non ? riferibile a patologie precedenti il parto;

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???? la predetta sofferenza fetale ? derivante dal comportamento gravemente negligente, tenuto dal sanitario, dott. *********, che ha assistito la Sig.ra ********* Marinella?.

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Ipotizzato il nesso causale tra il parto e la tetraparesi della neonata, la Procura si ? data carico di verificare, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di giudizio civile, se detto evento negativo avrebbe potuto essere evitato attraverso l’adozione, da parte del personale medico che ha assistito la Sig. *********, di un comportamento pi? diligente e prudente.

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Sempre secondo la prospettazione accusatoria sarebbe affermazione non contestata che ?i sanitari responsabili di controllare l’evoluzione del decorso di travaglio di parto fisiologico hanno obblighi ben precisi: controllare periodicamente lo stato di salute della madre, del feto, il procedere della dilatazione del canale di parto e la progressione del feto nel canale di parto? (relazione di consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Lucca – pag. 13).

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Nella fattispecie il dott.*********, pur avendo constatato alle ore 16.30, la presenza nel liquido amniotico di meconio, sintomo di un decorso non pi? regolare del travaglio di parto, iniziato fisiologicamente, non avrebbe (secondo la tesi della Procura attrice) preso alcun provvedimento (intervento chirurgico, trasferimento in altra struttura pi? attrezzata ecc.) n? ha provveduto a controllare con regolarit? ed assiduit? il battito cardiaco fetale, come era opportuno fare.

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Parimenti (sempre secondo la Procura attrice) non avrebbe impartito all’ostetrica di turno le indicazioni richieste in una situazione di criticit? del travaglio n? avrebbe segnalato al collega che ? subentrato dopo le 20 (termine del turno del medesimo), la situazione della partoriente.

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Questa negligente omissione (sempre secondo la Procura attrice) sarebbe stata ritenuta dai periti attivati dalla Autorit? giudiziaria ordinaria la causa della asfissia fetale e della conseguente gravissima invalidit? permanente di ********* ***** e, pertanto, sarebbe attribuibile al comportamento gravemente colposo del sanitario anche il danno erariale ad esso conseguente.

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In previsione dell’odierna udienza di merito i patroni di parte convenuta, con memorie depositate il 2 febbraio 2005, hanno ipotizzato dubbi sulla affermata rilevanza causale del comportamento del proprio assistito.

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A fondamento di quanto sopra da una parte ? stato allegato al fascicolo un atto peritale a firma dott.Maria Rosaria DI TOMMASO e, dall’altra, sono state evidenziate carenze sanitarie nella gestione del parto successive al turno di servizio, espletato dal convenuto fino alle ore 20.00.

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Alla discussione orale, entrambe le parti rappresentate, sono state ribadite le opposte tesi.

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In particolare il Pubblico Ministero ha confermato la responsabilit? del convenuto alla luce del contenuto degli atti peritali e delle sentenze definitive emesse dalla autorit? ordinaria.

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Di tenore opposto il legale patrocinante ha sottolineato le argomentazioni della propria memoria di costituzione in giudizio tenendo anche conto che il giudice civile non ha esaminato compiutamente le posizioni dei singoli sanitari autori del fatto (peraltro non convenuti in giudizio) atteso che la responsabilit? dell’accaduto, sotto il profilo del risarcimento del danno, sarebbe stata pur sempre in capo della allora convenuta Amministrazione sanitaria.

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???? Considerato in

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DIRITTO

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Nel merito della questione il Collegio deve preliminarmente affrontare e risolvere il rapporto tra giudizio civile e/penale e quello di responsabilit? amministrativa.

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Peraltro questa Corte (Sez.I n.387/A del 6 novembre 2002 – Sez.Toscana n.955 del 17 dicembre 2002 – Sez.Piemonte n.1704 del 24 settembre 2003? – Sez.III n.392/A del 1?settembre 2003 – Sez.I n.324/A del 30 settembre 2003) ha gi? avuto modo di affermare che la pronuncia del giudice ordinario sui fatti dai quali sia scaturito un danno erariale non preclude il loro riesame in sede contabile, stante l’autonomia del giudizio di responsabilit? patrimoniale davanti alla Corte dei Conti, relativo ad un rapporto di servizio pubblicistico tra amministrazione e dipendente, rispetto al giudizio civile tra terzo danneggiato e P.A. e come tale riguardante una responsabilit? di natura privatistica.

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I due giudizi si muovono pertanto su piani distinti, sia perch? sono finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi, sia perch? diversi sono i parametri normativi cui essi fanno riferimento.

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In particolare, nella fattispecie, il giudizio civile si ? concluso con l’accertamento di una responsabilit? civile (cio? economica) in capo alla struttura pubblica che ha reso la prestazione sanitaria alla parte privata lesa mentre il presente giudizio contabile ? finalizzato ad accertare se i dipendenti interessati abbiano violato i propri obblighi di servizio ed abbiano perci? cagionato all’ente di appartenenza un danno economico, rapportabile nel quantum all’esborso concretamente effettuato dalle Amministrazioni sanitarie in favore del privato danneggiato.

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???? In realt? le motivazioni della sentenza civile di condanno indicano la responsabilit? della U.S.L. per negligente comportamento dei ?sanitari?.

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???? Tale termine, usato al plurale indica che ?attorno? alla paziente hanno lavorato diversi dipendenti sanitari, circostanza ribadita dal supplemento peritale del 20 marzo 1997 (cfr.pag.4) che conclude per un giudizio di non adeguatezza di tutta l’assistenza prestata alla partoriente nelle fasi di travaglio ed espletamento del parto, ponendo l’accento sul fatto che proprio nell’ultimo periodo temporale ?? venuto a mancare il pur minimo controllo?

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???? Ci? premesso, nulla quaestio sul fatto storico e sulla esistenza di un danno erariale ma occorre verificare l’esistenza del nesso di causalit? tra l’azione e/o l’omissione e l’evento dannoso nonch? la grave colpevolezza dei soggetti interessati, condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione di responsabilit?.

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Per quanto concerne la condotta tenuta dal convenuto, la vicenda storica si ? concretizzata in due diversi e distinti momenti cronologici che conseguono al turno di servizio del dr.Paolo ********* (14.00 – 20.00) ed il successivo arco temporale nel quale la partoriente ? stata seguita da altri soggetti della struttura sanitaria fino al parto avvenuto alle ore 22.30.

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Sul punto, come gi? citato in narrativa, la Procura ha ribadito, facendole proprie, le considerazioni del giudice civile che ha attribuito il danno causato alla neonata alla mancanza, da parte dei sanitari che hanno assistito la madre, di un adeguato controllo del decorso del travaglio di parto fisiologico, senza tenere in debito conto che la rottura spontanea della membrana con liquido amniotico tinto di verde (indice di ipossia cronica) avrebbe dovuto imporre un attento controllo nell’evoluzione del parto (motivazioni della sentenza n. 959 del 2001 del Tribunale di Lucca).

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Pi? in dettaglio la tesi accusatoria indica, tra l’altro, che ?Nella relazione tecnica si contesta anche il mancato utilizzo del cardiotocografo, apparecchio in grado di rilevare la regolarit? o meno dell’attivit? cardiaca fetale.

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Il giudizio civile non ha provato l’esistenza, all’epoca dei fatti, del predetto apparecchio presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale di Lucca ma, proprio la dichiarata impossibilit? di disporre di un cardiotocografo, in presenza di liquido amniotico di colore verde, avrebbe dovuto indurre il sanitario ad agire tempestivamente o, come suggeriscono i consulenti, ?avviare la partoriente in una sede attrezzata? (pag. 21).

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A pag. 1005 del II volume del Manuale del prof. ********, relativamente al controllo dell’attivit? cardiaca fetale si sostiene che ?l’attivit? cardiaca fetale pu? essere rilevata con diversi metodi e precisamente:

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1)?? metodo ascoltatorio con lo stetoscopio ostetrico tradizionale;

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2)?? metodo fonocardiografico;

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3)?? metodo ad ultrasuoni ;

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4) ??metodo elettrocardiografico.

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Il metodo ascoltatorio con lo stetoscopio ostetrico ? il pi? antico.

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La semplicit? dell’ascoltazione del battito cardiaco fetale ? tuttavia accompagnata da molte limitazioni, fra cui le pi? importanti sono:

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??? lo scarso potere discriminante dell’orecchio umano nei riguardi di piccole variazioni di frequenza;

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??? l’impossibilit? di eliminare il fattore soggettivo di valutazione, che varia da persona a persona;

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??? l’impossibilit? pratica di un’ascoltazione prolungata e continua;

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??? l’impossibilit? di ottenere una registrazione?.

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I limiti connessi ad un controllo del battito fetale solo attraverso uno stetoscopio, noti a qualsiasi medico, e certamente risaputi anche dal dott. ***********, avrebbero dovuto indurre il sanitario ad accelerare il parto, anche attraverso il ricorso ad un taglio cesareo, o a trasferire la partoriente in una sede dotata delle attrezzature necessarie, considerato che, come dichiarato dallo stesso dott. *********, presso l’Ospedale di Lucca non era in uso neanche un cardiotocografo.?

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Queste premesse, in astratto condivisibili, non sono assolutamente rispettate allorquando deve essere esaminato il secondo momento temporale dei fatti gi? evidenziato (dalle ore 20.00, nuovo turno di servizio, alle 22.30 orario del parto).

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Dalla cartella clinica e dai supplementi peritali emerge che il controllo del battito fetale (operazione indispensabile per le considerazioni di cui sopra) non ? stato rilevato proprio nelle ultime tre ore antecedenti il momento del parto (19.30 – 22.30) mentre durante il turno del dr.********* (14.00 – 20.00) tale controllo risulta effettuato con sufficiente regolarit?, talvolta dalla struttura ostetrica e talvolta dal medesimo.

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Oltre quanto sopra sempre dagli atti ? stato provato che le procedure di assistenza alternative ipotizzate dai periti (?avviare la paziente in una sede attrezzata?), all’epoca dei fatti (1984) non erano ancora in vigore in quanto l’istituzione della cd. unit? ospedaliera ostetrica specializzata per l’assistenza di II livello risalirebbe ai successivi anni ’90.

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Tali considerazioni, ampiamente sviluppate nella controperizia di parte, paiono condivisibili a nulla rilevando l’eccezione di parte attrice per cui sarebbero state formulate ad oltre 20 anni dai fatti di causa.

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Al riguardo il Collegio non ignora la finctio iuris per cui, stante l’immedesimazione tra Amministrazione convenute e dipendente autore del fatto, la mancata presenza nel giudizio civile dell’odierno convenuto non sarebbe di ostacolo alla presente azione.

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E’ noto che il medesimo non ? litisconsorte necessario ma proprio per questo, oggi, il convenuto pu? introdurre in giudizio tutti gli elementi a discarico in proprio possesso e, nella fattispecie, il Collegio, valutato l’apporto causale del citato, addiviene ad un giudizio di non acclarata colpa grave azionabile.

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In definitiva l’indubbia sofferenza fetale verificatasi e gli irreparabili conseguenti gravi danni fisici del caso non conseguono al comportamento del solo convenuto ma trovano ragione e fondamento nelle carenze strutturali della allora esistente U.S.L. n.6 di Lucca.

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In altre parole la citata U.S.L. e, per essa le casse erariali, ? stata giustamente condannata al risarcimento del danno arrecato ad una partoriente che dalle ore 19.30 alle ore 22.30 sarebbe rimasta priva (alla luce delle risultanze cartarcee sottoposte all’esame di questo Giudice) di assistenza specializzata in un reparto dove OGGETTIVAMENTE le condizioni sanitarie della medesima (anche non idoneamente valutate) erano pur sempre un fatto noto a tutti coloro si erano o si sarebbero dovuti occupare della partoriente al fine della erogazione di una ADEGUATA prestazione sanitaria.

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Tutto ci? esposto alla luce dei parametri evidenziati dalla giurisprudenza di questa Corte (quali superficialit? e leggerezza del comportamento, prevedibilit? e prevenibilit? dell’evento, probabilit? deterministica, evidenza degli adempimenti da compiere, mancata tempestivit? dell’azione) non pare sussistere alcun profilo di colpa grave nell’operato (limitato nel tempo) dell’odierno convenuto e, pertanto, la pretesa risarcitoria deve essere disattesa.

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???? Visto l’esito del giudizio si dispone la compensazione delle spese di patrocinio mentre non vi ? pronuncia in ordine alle spese processuali.

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PER QUESTI MOTIVI

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la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando in difformit? delle conclusioni del pubblico ministero, assolve da ogni pretesa il convenuto Sig.Paolo *********.

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Spese di patrocinio compensate, nulla per le spese processuali.

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Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito

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Cos? deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2005.

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????????? ???????????IL PRESIDENTE f.f. estensore

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??????????????????????????????? f.to ***********??????

???? Depositata in Segreteria il?? 19 LUGLIO 2005???????????????

??????????????????????????????????? IL DIRIGENTE

?????????????????????????? F.to Dr.Giovanni Badame

Lazzini Sonia

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