Rapporti di convivenza: Notariato ed Associazioni dei Consumatori spiegano in una Guida le tutele giuridiche per le coppie di conviventi

Redazione 11/03/14
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Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale del Notariato, assieme alle principali Associazioni dei Consumatori, ha realizzato una decima Guida per il Cittadino, dal titolo «La convivenza, regole e tutele della vita insieme». Il vademecum fornisce consigli utili a tutelare gli interessi di coloro che, per scelta o impedimento giuridico, non sono sposati ma desiderano condividere la propria vita. In assenza dell’istituto del matrimonio diventa infatti fondamentale conoscere gli strumenti che possono definire diritti e doveri di ciascuno.

La rilevanza del fenomeno in Italia, dove sempre più numerose sono le convivenze, ha indotto il legislatore e la giurisprudenza, in questi ultimi anni, ad estendere anche ai conviventi una serie di diritti che le norme di legge prevedevano solo per i coniugi. Sotto il profilo legislativo esiste, infatti,

un’articolata serie di norme, sia all’interno del codice civile, sia al di fuori dello stesso, che attribuiscono un parziale riconoscimento, limitato a determinati effetti giuridici, alla convivenza more uxorio: si pensi, ad esempio, agli artt. 330, co. 2, e 333, co. 2, c.c., che prevedono l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratti o abusi del minore; agli artt. 342bis e 342ter c.c., che conferiscono rilievo alla condotta del coniuge o di altro convivente in tema di protezione contro gli abusi familiari; alla L. 6/2004, in tema di amministrazione di sostegno, che ha introdotto la figura della persona «stabilmente convivente»; nonché alla L. 40/2004, sulla procreazione medicalmente assistita, che ha consentito l’accesso alle tecniche di fecondazione artificiale anche alle coppie di sesso diverso conviventi. Infine, in attuazione dei principi affermati dalla Costituzione, tutta la materia della filiazione è stata ridisciplinata dalla legge di riforma del 1975 in un’ottica di equiparazione tra filiazione legittima e filiazione naturale, secondo un percorso che è proseguito e si è perfezionato con il più recente D.Lgs. 154/2013 (di attuazione della legge delega L. 219/2012), che ha garantito anche ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale. Più in generale, poi, la L. 54/2006, recante Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha esteso le relative previsioni, oltre che ai casi di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

A prescindere, poi, dai citati riferimenti normativi, la giurisprudenza più volte è intervenuta in via interpretativa a tutela delle convivenze di fatto, estendendo anche ai conviventi una serie di diritti che le varie norme di legge attribuivano solo ai coniugi.

Tuttavia, manca nel nostro ordinamento una disciplina organica che regoli in maniera completa la convivenza in tutte le sue possibili sfaccettature: rapporti personali e nei confronti dei figli, rapporti

patrimoniali, diritti successori. Nonostante nel passato siano state formulate varie proposte di legge, non si è mai raggiunto un accordo su una disciplina completa del fenomeno. La Guida elaborata dal Notariato si propone di illustrare gli strumenti che possono definire i diritti e i doveri di ciascuno; suggerisce, in particolare, come regolare gli aspetti più importanti della vita in comune (l’acquisto della casa, le decisioni relative ai figli, l’assistenza in caso di malattia e incapacità di uno dei due partner, le disposizioni riguardanti la successione).

È infatti importante sapere, ad esempio, che per quanto riguarda il regime patrimoniale della coppia spetta ai conviventi supplire al vuoto normativo con gli strumenti negoziali e contrattuali più adeguati alle loro esigenze per evitare situazioni di litigiosità in caso di fine del rapporto.

Il convivente, inoltre, non matura alcun diritto sulla casa se essa è di proprietà del partner; è quindi consigliabile ridefinirne la proprietà per evitare che si possa rimanere senza un «tetto», nel caso l’unione dovesse rompersi.

Inoltre, se per i coniugi il testamento è un’opzione, per i conviventi diventa una necessità. Nel caso venisse a mancare un partner, infatti, l’altro potrebbe trovarsi privo di qualsiasi tutela.

La Guida approfondisce, inoltre, anche lo strumento del «contratto di convivenza» predisposto dallo stesso Notariato, con il quale si possono disciplinare contrattualmente, soprattutto sotto il profilo patrimoniale, diversi ambiti della convivenza per le coppie di fatto: l’abitazione la proprietà dei beni, il mantenimento del convivente in caso di bisogno e l’assistenza per malattia sono solo alcuni esempi. Benchè il contratto di convivenza non sia contemplato da alcuna norma vigente, tuttavia la sua liceità e utilizzabilità per gli scopi indicati è unanimemente riconosciuta, trattandosi di un contratto che persegue interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ciò non toglie, come da ultimo osserva il Notariato, che la sfera dei diritti patrimoniali sia un ambito nel quale un intervento legislativo appare ormai imprescindibile al fine di porre l’Italia sullo stesso piano della maggior parte dei paesi Europei.

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