Quote rosa anche nelle società pubbliche

Redazione 31/10/12
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Anna Costagliola

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento sulle «quote rosa» nei consigli di amministrazione e di controllo delle società pubbliche costituite in Italia.

Deve ricordarsi, in proposito, come la legge 120 del 2011 ha stabilito che nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati almeno un terzo dei membri debba appartenere «al genere meno rappresentato» e che per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve essere pari almeno a un quinto. Sulle società quotate è già stato adottato dalla Consob l’apposito regolamento ( delibera Consob n. 18098/2012), in base al quale le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l’equilibrio tra generi.

L’articolo 3 della legge citata estende, inoltre, la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo anche alle società pubbliche costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo regolamento la definizione dei relativi termini e modalità di applicazione. L’approvazione del regolamento da parte del Consiglio dei Ministri dà ora attuazione all’articolo 3 della legge.

Le nuove regole consentono alle singole società a controllo pubblico di modificare i propri statuti per assicurare l’equilibrio tra i generi. L’equilibrio si considera raggiunto quando il genere meno rappresentato all’interno dell’organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un terzo dei componenti eletti.

In ragione del criterio di omogeneità con le società quotate, si stabilisce che l’obbligo di presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato divenga efficace dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del regolamento e per tre mandati consecutivi.

Per assicurare la gradualità dell’applicazione del principio, si stabilisce che per il primo mandato al genere meno rappresentato va riservata una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti.

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione del regolamento è affidata alla Presidenza del Consiglio – Ministro delegato per le pari opportunità. A tal fine le società sono tenute a comunicare la composizione degli organi sociali e le eventuali variazioni in corso di mandato. Inoltre, per garantire un controllo diffuso, a chiunque vi abbia interesse è data la possibilità di segnalare situazioni non conformi alle nuove norme. Qualora, a seguito di diffida formale, la società non ripristini tempestivamente l’equilibrio tra i generi, la sanzione è la decadenza dell’organo sociale interessato.

 

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