“Questo vigile non è all’altezza!”, ma a dirlo è il Tribunale, non il TAR.

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Il requisito dell’altezza minima non attiene ai criteri per la partecipazione al concorso, bensì a quelli di assunzione del concorrente, desumibili dalla richiesta di avere l’idoneità psico-fisica al lavoro. Il giudice competente a decidere queste contestazioni è quello ordinario e non il G.A: mutato orientamento?

È quanto deciso dal Tar Sicilia sez. III n. 2321 del 23 settembre 2014. Il richiamo ad un presunto mutato orientamento non è casuale, poiché la giurisprudenza amministrativa costante aveva considerato il requisito fisico dell’altezza minima come relativo all’ammissione al concorso per entrare nelle forze armate e di polizia, anche se influiva sull’idoneità a svolgere le proprie mansioni come evidenziato dal CDS 5739/13 e 3775/12 (v. anche Tar Lazio-Latina del 24/12/13). Per completezza d’informazione va detto che già nel 2012 erano in discussione al Senato i  DDL 615 e 733 (presentati nella XVII Legislatura) e lo sono ancora (v. resoconto stenografico  della seduta in Aula n.287 del 22 luglio 2014) per abolire il limite d’altezza e vincolare la partecipazione all’indice di massa corporea.

Il caso. Un’aspirante vigilessa ha impugnato il provvedimento del Comune di Palermo <<di esclusione dall’assunzione -concorso a n. 400 posti di agente di polizia municipale>>. Ricorreva al Tar impugnandolo per eccesso di potere e per violazione della legge, ma il Tar, dopo un attento esame del bando, lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione, decretando la competenza del G.I.

            L’altezza è un requisito di assunzione o di partecipazione al concorso? In primis va precisato che il bando era del 1999, modificato nel 2000 e teneva ben distinti questi due requisiti, mettendoli anche graficamente <<ben lontani tra loro (…).Il requisito dell’altezza minima, ricavato attraverso il richiamo all’idoneità psico-fisica nei termini prescritti dal D.P.R. n. 904/1983, costituisce un requisito di assunzione e non un requisito di partecipazione al concorso.

Conseguentemente, qualsiasi questione inerente alla valutazione di tale requisito non rientra nelle operazioni concorsuali, ma in quelle volte alla concreta assunzione dei soggetti utilmente collocati nella già approvata graduatoria definitiva, come espressamente indicato nel bando>>. Come detto questa tesi è in contrasto con quella costante e maggioritaria, tanto che sinora queste vertenze erano decise dalla giustizia amministrativa.

La competenza è del G.I. non del G.A. Le censure, quindi, non attengono <<alla fase del procedimento concorsuale>>, bensì a quelle dell’assunzione al lavoro, perciò sono sottratte al vaglio del G.A. e rimesse a quello del G.I. in funzione del giudice del lavoro, benchè  questa ultima puntualizzazione non sia espressamente fatta in sentenza. Per completezza d’informazione si citi la Cass. civ. sez. lav. 234/12 (nella fattispecie si trattava di un concorso del 2000 per <<addetto alla stazione>> bandito dalle Ferrovie di Stato ed il ricorso era stato respinto) in cui si afferma che questo requisito può essere derogato, essendo contrario ai principi costituzionali, se è previsto un criterio unico per uomini e donne (a ben vedere non sarebbe questo il nostro caso). Si deve, però, verificare sempre se l’altezza possa influire o meno negativamente sul concreto svolgimento delle mansioni assegnate, perché in questa ipotesi il limite dell’altezza è legittimo per i motivi sopra esplicati.

 

Dott.ssa Milizia Giulia

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