Questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia e possibilità di ritiro da parte del giudice rimettente

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La trattazione ha ad oggetto la possibilità da parte del giudice nazionale (giudice rimettente) di ritirare la questione pregiudiziale proposta dinanzi alla Corte di Giustizia.

La trattazione si sofferma in particolare sulla posizione del Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 6551 del 30/09/2019 prevede che, nel caso in cui la questione pregiudiziale venga decisa in altro procedimento, il giudice nazionale possa ritirare la questione proposta.

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Le disposizioni europee

L’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea disciplina il rinvio pregiudiziale, disponendo che “la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

La disposizione del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia da richiamare è l’articolo 100 sugli “Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale.

In particolare l’articolo 100 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia prevede che “La Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto. Tuttavia la Corte, in qualsiasi momento, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.

La posizione del Consiglio di Stato sul potere del giudice nazionale di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale già rimessa alla Corte di Giustizia

Per quanto al potere del giudice nazionale di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale già rimessa alla Corte di Giustizia, si osserva che l’art. 100, comma 1, Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (Reg. int. 25 settembre 2012), stabilisce che “La Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda”; ancorchè tale disposizione non specifichi puntualmente i casi in cui il giudice nazionale può ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale, il par. 24 delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2018/C 257/01)” (in G.U.C.E. del 20 luglio 2018) prevede che: “Sebbene la Corte rimanga in linea di principio investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché quest’ultima non venga ritirata, occorre tuttavia tenere presente la funzione della Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, che è di contribuire all’effettiva amministrazione della giustizia negli Stati membri, e non di formulare pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. Poiché il procedimento pregiudiziale presuppone che una controversia sia effettivamente pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest’ultimo rendere noto alla Corte qualsiasi incidente processuale che possa influire sul procedimento pregiudiziale dinanzi ad essa pendente e, in particolare, qualsiasi rinuncia agli atti, composizione amichevole della controversia o altro incidente che comporti l’estinzione del procedimento principale. Tale giudice deve inoltre informare la Corte dell’eventuale adozione di una decisione resa nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione di rinvio e delle sue conseguenze sulla domanda di pronuncia pregiudiziale”: il riferimento contenuto nella disposizione richiamata agli “incidenti processuali” che, comportando l’estinzione del giudizio principale, rendono superflua la risoluzione del dubbio interpretativo posto dal giudice nazionale, ben può essere integrato anche da una sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia risolutiva della medesima questione interpretativa ad essa devoluta con distinta ordinanza di rimessione.

Il dialogo tra giudice nazionale e europeo ai sensi dell’articolo 267 TFUE

In virtù del principio di separazione delle competenze posto a base dell’art. 267 T.F.U.E., l’avvio del dialogo tra il giudice nazionale e il giudice europeo attraverso il rinvio pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale (che ritenga la questione interpretativa necessaria per emanare la sua decisione, Corte di Giustizia dell’Unione europea, 12 febbraio 2019, nella causa C-8/19PPU R.H.; 13 dicembre 2018, nella causa C-492/17 Südwestrundfunk; 28 luglio 2016, C-379/15 Association France Nature Environnement). Pertanto, non è irragionevole ritenere che il giudice nazionale possa anche interrompere tale dialogo qualora reputi superato il dubbio interpretativo posto con la domanda pregiudiziale per ragioni sopravvenute e dunque non più necessaria una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea per emanare la sua decisione.

Occorre, inoltre, affermare come il ritiro di una domanda pregiudiziale che sia dipeso dalla sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia che abbia pronunciato sulla medesima questione interpretativa non mette in discussione “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” (art. 19 T.U.E.).

Il caso oggetto del giudizio: l’ordinanza di rimessione e la sospensione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per pendenza della stessa questione pregiudiziale

Con ordinanza 3 maggio 2018, n. 2639 la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale” stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio”.

Con nota del 18 giugno 2019 la Cancelleria della Corte di Giustizia ha comunicato che il giudizio è stato sospeso con decisione del 14 giugno 2018, ai sensi dell’art. 55, paragrafo 1. sub b) del Regolamento di procedura della Corte, per la pendenza di altra causa avente ad oggetto la medesima questione pregiudiziale rimessa con ordinanza 22 novembre 2017, n. 5893 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania (causa C – 41/18).

La Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza 19 giugno 2019 nella causa C-41/18 Meca s.r.l. ha deciso la questione pregiudiziale.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 19 giugno 2019 nella causa C-41/18 ha risolto la questione interpretativa sollevata stabilendo che “L’art. 57, paragrafo 4, lettere c) e g) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significate carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce”;

È, pertanto, rilevante individuare se il giudice nazionale (giudice rimettente) può ritirare la questione pregiudiziale proposta dinanzi alla Corte di Giustizia.

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Dott.ssa Laura Facondini

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