Quel che rileva nel procedimento di evidenza pubblica, predisposto per l’individuazione del contraen-te dell’amministrazione, è la situazione oggettiva di irregolarità contributiva e previdenziale -che nel caso di specie sussiste pie-namente , a nulla ril

Lazzini Sonia 18/06/09
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E’ legittima una revoca di un’aggiudicazione provvisoria (con relativa escussione della cauzione provvisoria) che si fonda sui seguenti motivi il rappresentante legale della cooperativa ALFADUE ha presentato una dichiarazione di non co-noscenza dell’esistenza a proprio carico della pendenza di proce-dimenti penali, poi risultata falsa; parimenti non sono risultate veritiere le dichiarazioni di regolarità contributiva e tributaria..
 
Qual è il parere del Supremo Giudice Amministrativo avverso un ricorso per
 
L’appello non è fondato. L’appellante deduce che il Tar di Latina ha rigettato il ricorso originario esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dall’a-genzia delle entrate di Frosinone nella nota esplicativa del 17 a-gosto 2007, depositata dal comune di Ceccano a ridosso della scadenza del termine per il deposito delle memorie di merito. Quindi ha fondato la sua decisione su un atto costituente una sor-ta di motivazione integrativa non consentita dall’ordinamento. Deduce altresì che non possono essere considerate irregolarità contributive quelle infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro sulle quali non esista un accertamento definitivo, in quanto una cosa è la definitività dell’accertamento e altra cosa è invece l’efficacia vincolante delle certificazioni che impediscono all’amministrazione aggiudicante di procedere autonomamente alla verifica della infrazione. La sezione osserva che la nota suddetta non costituisce una motivazione integrativa rispetto all’atto di revoca dell’aggiudica-zione provvisoria, bensì costituisce solamente un documento prodotto da una parte del giudizio, che, in quanto tale, è stata va-lutata dal giudice. Inoltre, la sezione osserva che il documento costituisce sempli-cemente la dimostrazione ulteriore che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, e comunque al momento del-l’adozione del provvedimento originariamente impugnato, le so-cietà appellanti non risultavano in regola con gli obblighi fiscali_ Inoltre, la sezione osserva che il documento costituisce sempli-cemente la dimostrazione ulteriore che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, e comunque al momento del-l’adozione del provvedimento originariamente impugnato, le so-cietà appellanti non risultavano in regola con gli obblighi fiscali. Infatti , come chiarito dal tribunale, il comune di Ceccano ha di-sposto la revoca dell’aggiudicazione fondandosi su due comuni-cazioni della sede Inps di Frosinone: la prima, avente data 23 marzo 2006, con la quale l’istituto comunicava che la la riccorente  non poteva essere considerata in regola con gli obblighi contribu-tivi alla data del 31 dicembre 2005 ma lo era alla data odierna, avendo regolarizzato la propria posizione il precedente 14 marzo 2006; la seconda, avente data 24 marzo 2006 con la quale il me-desimo istituto comunicava che la mandante non poteva essere considerata in regola con gli obblighi contributivi né alla data della dichiarazione di irregolarità né alla data odierna. Pertanto, già sulla base delle indicate comunicazioni, l’ammini-strazione, in forza del valore vincolante delle dichiarazioni degli istituti previdenziali-che sono le uniche attributarie del potere di stabilire la regolarità fiscale, dovendosi escludere un analogo po-tere in capo all’amministrazione procedente- ha legittimamente revocato l’aggiudicazione provvisoria. Se a ciò si aggiunge che dalla certificazione di regolarità contri-butiva dell’agenzia delle entrate di Frosinone del 17 agosto 2006, risultano le ulteriori irregolarità, così come elencate a pagina 10 e 11 della sentenza impugnata, il provvedimento di revoca risulta ancor più rafforzato._ E’ appena il caso di osservare, infine, che la sentenza della Corte di giustizia della comunità europea del 9 febbraio 2006 n. 226 non stabilisce affatto il principio secondo cui in mancanza di una accertamento giurisdizionale la posizione contributiva debba essere considerata regolare, né tanto meno che la sua posizione possa considerarsi regolare, laddove proponga ricorsi tributari per la rateizzazione di debiti contestati dopo la dichiarazione re-sa. Come osservato dal primo giudice, essa afferma semplicemente che è rimessa alle leggi degli Stati membri determinare entro quale termine i concorrenti debbano dimostrare la propria corret-tezza contributiva, anche tenendo conto di eventuali condoni, sa-natorie rateizzazioni ovvero di ipotesi di presentazione di ricorsi avverso tali posizioni
Merita di essere segnalata la decisione numero 2812 del 5 maggio 2009 emessa dal Consiglio di Stato ed in particolare il seguente passaggio:
L’appellante deduce altresì che alcuni debiti sono stati contestati nelle sedi giurisdizionali, mentre altre partite debitorie sono irrilevanti in quanto estranee alla motivazione degli atti impugna-ti.
La sezione osserva che la semplice contestazione in sede giuri-sdizionale dei debiti contributivi o tributari non può comportare l’arresto del procedimento di evidenza pubblica, improntato a cri-teri di rapidità e certezza, dovendo l’amministrazione disporre l’aggiudicazione definitiva secondo la rapida scansione procedi-mentale della gara e quindi non può che fondare la propria deci-sione sulla base di un documento di scienza, proveniente da altra amministrazione.
La sezione osserva altresì che quel che rileva nel procedimento di evidenza pubblica, predisposto per l’individuazione del contraen-te dell’amministrazione, è la situazione oggettiva di irregolarità contributiva e previdenziale -che nel caso di specie sussiste pie-namente- , a nulla rilevando che talune esposizioni debitorie sono state o meno considerate dell’atto impugnato>
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
N. 2812/09 REG.DEC.
N 2197 REG.RIC.
ANNO 2007
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 2197/2007 del 14/03/2007 , proposto dal CONSORZIO ALFA SCARL – ONLUS IN PR. E NQ MAND.COST.RTI RTI ALFADUE COOP. A R.L. rappresentato e difeso dall’avv. ALFREDO ZAZA D’AULISIO con domicilio eletto in Roma, VICOLO ORBITELLI, 31 presso l’avv. FRANCESCO CARDARELLI
contro
il COMUNE DI CECCANO rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO COCCO con domicilio eletto in Roma, VIA CARLO POMA 2 presso l’avv. ALESSANDRO SILVESTRI l’AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, 12;
e nei confronti della
 KCS BETA COOP. SOCIALE A R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO DI IENNO e MASSIMILIANO BRUGNOLETTI con domicilio eletto in Roma , VIA CARLO RACCHIA, 2 presso l’avv. ENRICO DI IENNO
l’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI FROSINONE rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – LATINA n. 1541/2006 , resa tra le parti, concernente REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI CECCANO della KCS BETA COOP. SOCIALE A R.L. dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI FROSINONE e dell’AGENZIA DELLE ENTRATE
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009 , relatore il Consigliere G.Paolo Cirillo ed uditi, altresì, gli avvocati Scoca per delega di Zaza D’Aulisio, Cocco e Brugnoletti;            
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Il comune di Ceccano ha indetto una gara per l’affidamento, con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi sociali erogati dal comune medesimo.
La gara è stata provvisoriamente aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese, costituita dal Consorzio ALFA e dalla società cooperativa a r. l. ALFADUE.
2. In sede di verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, il comune di Ceccano ha revocato l’aggiudicazione provvisoria e ha disposto l’aggiudicazione alla società seconda classificata, KCS BETA Cooperativa Sociale.
La revoca si fonda sui seguenti motivi: il rappresentante legale della cooperativa ALFADUE ha presentato una dichiarazione di non conoscenza dell’esistenza a proprio carico della pendenza di procedimenti penali, poi risultata falsa; parimenti non sono risultate veritiere le dichiarazioni di regolarità contributiva e tributaria.
3. Il provvedimento di revoca è stato impugnato dalla società aggiudicataria provvisoria innanzi al Tar per il Lazio, che, pur ritenendo insussistente il primo motivo posto a base dell’atto impugnato, ha rigettato il ricorso, ritenendo invece fondato il secondo, relativo all’irregolarità contributiva.
4. Propone ora appello l’originaria società ricorrente, deducendo: l’erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto che alla data di adozione del provvedimento originariamente impugnato non risultano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse così come richiesto dal bando di gara; l’erroneità della sentenza, laddove asserisce che il comune non avrebbe potuto che rideterminarsi in sede di rinnovazione, ora per allora, nel medesimo senso, dato che comunque risulta che le dichiarazioni di regolarità in materia di imposte e tasse presentate non sono veritiere.
5. Si sono costituiti sia il comune di Ceccano e sia la società controinteressata, KCS BETA Cooperativa Sociale.
Entrambe hanno contrastato i motivi di appello. La società controinteressata ha proposto appello incidentale.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 marzo 2009.
7. L’appello non è fondato.
7.1 L’appellante deduce che il Tar di Latina ha rigettato il ricorso originario esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dall’agenzia delle entrate di Frosinone nella nota esplicativa del 17 agosto 2007, depositata dal comune di Ceccano a ridosso della scadenza del termine per il deposito delle memorie di merito. Quindi ha fondato la sua decisione su un atto costituente una sorta di motivazione integrativa non consentita dall’ordinamento. Deduce altresì che non possono essere considerate irregolarità contributive quelle infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro sulle quali non esista un accertamento definitivo, in quanto una cosa è la definitività dell’accertamento e altra cosa è invece l’efficacia vincolante delle certificazioni che impediscono all’amministrazione aggiudicante di procedere autonomamente alla verifica della infrazione.
7.2 La sezione osserva che la nota suddetta non costituisce una motivazione integrativa rispetto all’atto di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, bensì costituisce solamente un documento prodotto da una parte del giudizio, che, in quanto tale, è stata valutata dal giudice.
Inoltre, la sezione osserva che il documento costituisce semplicemente la dimostrazione ulteriore che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, e comunque al momento dell’adozione del provvedimento originariamente impugnato, le società appellanti non risultavano in regola con gli obblighi fiscali.
Infatti , come chiarito dal tribunale, il comune di Ceccano ha disposto la revoca dell’aggiudicazione fondandosi su due comunicazioni della sede Inps di Frosinone: la prima, avente data 23 marzo 2006, con la quale l’istituto comunicava che la DELTA non poteva essere considerata in regola con gli obblighi contributivi alla data del 31 dicembre 2005 ma lo era alla data odierna, avendo regolarizzato la propria posizione il precedente 14 marzo 2006; la seconda, avente data 24 marzo 2006 con la quale il medesimo istituto comunicava che la GAMMA non poteva essere considerata in regola con gli obblighi contributivi né alla data della dichiarazione di irregolarità né alla data odierna.
Pertanto, già sulla base delle indicate comunicazioni, l’amministrazione, in forza del valore vincolante delle dichiarazioni degli istituti previdenziali-che sono le uniche attributarie del potere di stabilire la regolarità fiscale, dovendosi escludere un analogo potere in capo all’amministrazione procedente- ha legittimamente revocato l’aggiudicazione provvisoria.
Se a ciò si aggiunge che dalla certificazione di regolarità contributiva dell’agenzia delle entrate di Frosinone del 17 agosto 2006, risultano le ulteriori irregolarità, così come elencate a pagina 10 e 11 della sentenza impugnata, il provvedimento di revoca risulta ancor più rafforzato.
7.5 L’appellante deduce altresì che alcuni debiti sono stati contestati nelle sedi giurisdizionali, mentre altre partite debitorie sono irrilevanti in quanto estranee alla motivazione degli atti impugnati.
La sezione osserva che la semplice contestazione in sede giurisdizionale dei debiti contributivi o tributari non può comportare l’arresto del procedimento di evidenza pubblica, improntato a criteri di rapidità e certezza, dovendo l’amministrazione disporre l’aggiudicazione definitiva secondo la rapida scansione procedimentale della gara e quindi non può che fondare la propria decisione sulla base di un documento di scienza, proveniente da altra amministrazione.
La sezione osserva altresì che quel che rileva nel procedimento di evidenza pubblica, predisposto per l’individuazione del contraente dell’amministrazione, è la situazione oggettiva di irregolarità contributiva e previdenziale -che nel caso di specie sussiste pienamente- , a nulla rilevando che talune esposizioni debitorie sono state o meno considerate dell’atto impugnato.
7.6 E’ appena il caso di osservare, infine, che la sentenza della Corte di giustizia della comunità europea del 9 febbraio 2006 n. 226 non stabilisce affatto il principio secondo cui in mancanza di una accertamento giurisdizionale la posizione contributiva debba essere considerata regolare, né tanto meno che la sua posizione possa considerarsi regolare, laddove proponga ricorsi tributari per la rateizzazione di debiti contestati dopo la dichiarazione resa.
Come osservato dal primo giudice, essa afferma semplicemente che è rimessa alle leggi degli Stati membri determinare entro quale termine i concorrenti debbano dimostrare la propria correttezza contributiva, anche tenendo conto di eventuali condoni, sanatorie rateizzazioni ovvero di ipotesi di presentazione di ricorsi avverso tali posizioni.
8. In conclusione il ricorso va rigettato e la sentenza confermata.
9. L’accoglimento del ricorso principale comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale.
10. Ricorrono giusti motivi, considerata la particolarità della fattispecie, per compensare le spese del grado del giudizio.
PQM
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello principale e dichiara l’improcedibilità appello incidentale, confermando la sentenza impugnata.
spese compensate
ordina che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, formata dai seguenti magistrati:
Pres. Domenico La Medica
Cons. G.Paolo Cirillo Est.
Cons. Aldo Scola
Cons. Vito Poli
Cons. Nicola Russo
L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
f.to   G.Paolo Cirillo     f.to Domenico La Medica
 
 
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………05/05/09…………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi

Lazzini Sonia

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