Quando un atteggiamento di connivenza passiva integra la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennità per ingiusta detenzione?

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto

La Corte di Appello di Palermo rigettava una domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata in relazione alla detenzione agli arresti domiciliari sofferta per ipotesi di intestazione fittizia di impresa commerciale al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale ai sensi dell’art. 12 quinquies L. 356/92.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per avere il provvedimento impugnato travalicato il perimetro valutativo assegnato al giudice della riparazione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Gli Ermellini ritenevano come l’inferenza del giudice della riparazione apparisse essere stata argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell’esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l’annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.

Si evidenziava a tal proposito innanzitutto come, in linea generale, dovesse ribadirsi che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili onde accertare – con valutazione necessariamente “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013] rilevandosi al contempo che, ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016).

Precisato ciò, quanto alla natura del comportamento ostativo, una volta fattosi presente che lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010; n. 37528 del 24/06/2008), si notava come la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, possa ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell’agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell’attività criminosa dell’agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015; sez. 4 n. 6878 del 17/11/201; sez. 4 n. 2659 del 03/12/2008].

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour osservavano come il percorso argomentativo, seguito dal giudice della riparazione, non apparisse coerente con i principi di diritto testè richiamati dato che, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, il giudice distrettuale aveva valorizzato una serie di circostanze già utilizzate a fondamento del titolo cautelare richiamando soltanto alcune intercettazioni telefoniche, senza peraltro evidenziarne il contenuto, da cui sarebbero risultati gravi indizi di responsabilità a carico del prevenuto per il reato contestato.

In particolare, la Suprema Corte considerava come l’argomento utilizzato dalla Corte di Appello, per riconoscere valore sintomatico al fatto che il ricorrente fosse stato assolto dal reato ascritto per insufficienza di prove, si scontrasse con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui il diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell’art. 314 cod. proc. pen. e, a tal riguardo, non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l’assoluzione, sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen. (sez. 4, 30.3.2004 n. 22924) posto che: 1) il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e specifici esaminando la condotta tenuta dal ricorrente prima e dopo l’adozione della cautela, da valutarsi in concreto e con valutazione ex ante, e non deve trattarsi di circostanze escluse dalla pronuncia assolutoria; 2) il giudice distrettuale aveva riconosciuto la colpa ostativa alla riparazione alla stregua del medesimo materiale che aveva fondato la cautela ma non si era confrontato con il giudizio espresso dal giudice dell’assoluzione, sia pure con formula dubitativa laddove aveva riconosciuto l’insussistenza del fatto in relazione alla ipotesi che il ricorrente avesse operato quale fittizio intestatario dell’azienda rimasta nella concreta disponibilità del soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale; 3) il giudice distrettuale non poteva limitarsi ad affermare, come invece aveva fatto, che la valutazione del comportamento del ricorrente, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, andasse svolta ex ante e a prescindere dall’esito del giudizio di merito atteso che, se il giudizio riparatorio si fosse limitato a tale accertamento, si sarebbe stemperato in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare che ì fatti, sottoposti alla valutazione del giudice della cautela, sarebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori o anche falsi dal momento che la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell’indagato, bensì la stessa condotta di quest’ultimo, al tempo dell’adozione della cautela e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio, in quanto se così non fosse, verrebbe meno il presupposto ostativo alla riparazione, e cioè la ricorrenza di una grave imprudenza o di una leggerezza non trascurabile da parte dell’indagato tenuto conto altresì del fatto che il Supremo collegio ha precisato che, in tema di  riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l’incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacchè altrimenti l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che si trova alla base dell’istituto (S.U. n. 51779 del 28.11.2013).

Dalle considerazioni sin qui esposte, dunque, il Supremo Consesso giungeva alla conclusione secondo la quale il giudice della riparazione nella specie aveva confuso il piano della cautela con quello del giudizio in quanto si era limitato a richiamare il patrimonio indiziario che aveva fondato la misura cautelare senza indicare le specifiche condotte riconducibili al ricorrente che non erano rimaste escluse nel giudizio assolutorio e che potevano fondare il giudizio sulla ricorrenza di colpa ostativa, tali da avere indotto in errore l’autorità giudiziaria nel disporre o mantenere la misura cautelare.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante specialmente nella parte in cui è chiarito quando un atteggiamento di connivenza passiva integra la colpa grave che, come è noto, in quanto tale, è ostativa al riconoscimento dell’indennità per ingiusta detenzione.

Difatti, in tale pronuncia, dopo essere postulato che il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità, si afferma, citandosi giurisprudenza conforme, che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell’agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell’attività criminosa dell’agente.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si deve appurare se una connivenza passiva possa risulta essere ostativa ai fini del riconoscimento dell’indennità per ingiusta detenzione.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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