Il fatto
Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza, aveva rigettato un appello proposto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva a sua volta rigettato l’istanza presentata da un indagato al fine di ottenere la revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, allo stesso applicata per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen..
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, aveva dedotto il vizio di motivazione in quanto il Tribunale non si sarebbe in concreto confrontato con gli elementi evidenziati dalla difesa circa il rapporto di amicizia che intercorreva tra il ricorrente e la persona offesa, attestato da copiosa documentazione fotografica, e il percorso terapeutico intrapreso, che avrebbe escluso il pericolo di reiterazione dei reati.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era ritenuto tardivo e pertanto veniva dichiarato inammissibile e ciò, in particolare, sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il ricorso per Cassazione, presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività -salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.- è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando il ricorso per Cassazione, presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, è ammissibile.
Difatti, in tale provvedimento, citandosi un precedente conforme, è postulato che il ricorso per Cassazione, presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività -salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.- è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di evitare che il ricorso per Cassazione proposto in materia cautelare, ove presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, venga dichiarato inammissibile.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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