Qualunque ostacolo alla stipulazione obbliga all’escussione della provvisoria (Cons. di Stato N. 06391/2011)

Lazzini Sonia 05/03/12
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Legittima escussione della cauzione provvisoria per mancata dimostrazione dei requisiti di ordine speciale

alla stregua del combinato disposto degli artt. 75, comma 6, e 48, comma 1, del codice dei contratti pubblici, è legittima l’escussione della cauzione provvisoria nel caso in cui il concorrente sia stato escluso dalla gara in quanto la locuzione normativa “fatto dell’affidatario” comprende qualunque ostacolo alla stipulazione che sia riconducibile all’affidatario medesimo, e quindi non solo il rifiuto di stipulare ma anche il difetto dei requisiti di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici

alla data del provvedimento di revoca, ovvero a pochi giorni dall’inizio del servizio, il centro di cottura indicato nella domanda di ammissione alla gara risultava tecnicamente inidoneo allo svolgimento del servizio affidato

Ritenuto, in punto di diritto, che l’appello non merita positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:

-in forza degli elementi di fatto sopra esposti si ricava che, all’epoca della partecipazione alla procedura concorsuale, il ricorrente non possedeva lo specifico requisito attestato;

– la disponibilità del centro di cottura costituiva, secondo la normativa di gara, requisito di partecipazione alla procedura e non di esecuzione del contratto stipulato a valle della stessa e richiedeva, in forza di un canone ermeneutico di carattere teleologico, l’effettiva e concreta capacità di produrre 1.460 pasti giornalieri, senza che fosse sufficiente la mera abilitazione formale sulla scorta del titolo autorizzativo vantato;

-nella specie le risultanze del sopralluogo espletato dopo l’aggiudicazione provvisoria e degli accertamenti disposti dalla azienda sanitaria hanno escluso in modo univoco la sussistenza di detta capacità produttiva alla stregua di molteplici carenze di tipo organizzativo, strutturale, gestionale e sanitario;

-non sono suscettibili di valutazione, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito in parola, le dichiarazioni rese, in ordine alla disponibilità di altri centri di cottura, in epoca posteriore al termine perentorio all’uopo sancito dalla lex specialis della procedura;

– le norme della lex specialis applicate con il provvedimento impugnato in primo grado risultano esplicazione ragionevole della potestà discrezionale che la legge riserva alla stazione appaltante in sede di fissazione dei requisiti speciali di partecipazione e di espletamento dei conseguenti controlli

Riportiamo qui di seguito il testo della decisione numero 6391 del 5 dicembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato.

Sentenza collegata

36551-1.pdf 150kB

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