Qualora il giudizio di inaffidabilità professionale su un’impresa partecipante ad una gara pubblica venga desunto da gravi errori professionali e tecnici commessi dall’impresa nella sua pregressa attività imprenditoriale, la norma di legge richiamata (art

Lazzini Sonia 22/01/09
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In tema di interpretazione dell’art. 38, comma 1, lettra f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che< secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante >è :illogica un’ esclusione di un’impresa, poiché i comportamenti negligenti addebitati alla stessa si sostanziano in due risoluzioni di contratti disposte da Amministrazioni pubbliche diverse dalla stazione appaltante che ha indetto la gara, per ragioni che attengono al mancato rispetto dei termini contrattuali e che non denotano in alcun modo incapacità professionale dell’impresa ricorrente ?
 
la regola secondo la quale va esclusa dalla gara di appalto l’impresa che si sia resa responsabile di errore professionale grave nella esecuzione di un contratto pubblico, di cui all’art. 38 comma 1, lett. f), D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non ha introdotto nell’ordinamento una sorta di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ma deve essere intesa nel senso che essa vale unicamente se il grave errore sia stato commesso nei rapporti intercorsi con la stessa Amministrazione aggiudicatrice_Ciò comporta che l’esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorevole trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara; in caso contrario, invece, il giudizio di inaffidabilità professionale su un’impresa partecipante ad una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante o della commissione giudicatrice, che è tenuta a valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro complesso, nonché a valutare gravità e rilevanza sul piano professionale di precedenti risoluzioni contrattuali comminate da altre Amministrazioni
 
merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2007 del 25 novembre 2008, emessa dal Tar Marche, Ancona
 
Nella fattispecie, non si trattava di grave errore professionale verificatosi in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che aveva indetto la gara e, peraltro, la s.r.l. ALFA non ha neppure documentato che la s.r.l. coop. BETA sia incorsa in un grave errore professionale, poiché anche in questo caso le argomentazioni della ricorrente sono basate unicamente sulle dichiarazioni di alcune organizzazioni sindacali in merito alla revoca di un appalto nei confronti della s.r.l. BETA, da parte delle Banche Popolari Unite di Bergamo e Pesaro, riconducibile alla “scarsa qualità del servizio”. Non è dato di sapere, però, se tali circostanze rispondano a verità (non essendo stati forniti adeguati riscontri probatori al riguardo) e se effettivamente l’asserita revoca dell’appalto sia conseguente a “grave errore professionale” della s.r.l. coop. BETA, onde non è possibile sostenere che la medesima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
 
Si legga anche Tar Marche, Ancona con la sentenza numero 244 del 21 aprile 2008
 
“2) Nel merito il ricorso va a accolto per i motivi di seguito precisati.
 
In punto di fatto va precisato che l’impugnato provvedimento di esclusione dell’impresa ricorrente dal procedimento di scelta del contraente di cui si controverte, ha trovato giustificazione nella accertata esistenza a carico della stessa di due annotazioni nel casellario delle imprese istituito presso l’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici, attestanti la intervenuta risoluzione di due precedenti contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, peraltro segnalate dalla stessa ditta nella domanda di partecipazione alla gara.
 
Tali accennate pregresse vicende contrattuali sono state qualificate dalla commissione giudicatrice della licitazione come negligenze commesse nella esecuzione di opere e lavori pubblici, in grado di giustificare l’esclusione dalla stessa per inaffidabilità professionale della impresa concorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 1, lett f) del D.lgs. n. 163 del 2006, richiamato anche dal bando di gara .
 
Ai fini della delibazione delle dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte dalla parte ricorrente avverso il suddetto provvedimento con cui è stata formalizzata la sua esclusione dalla gara di cui si controverte, occorre tenere presente che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la regola secondo la quale va esclusa dalla gara di appalto l’impresa che si sia resa responsabile di errore professionale grave nella esecuzione di un contratto pubblico, non può ritenersi abbia introdotto nell’ordinamento una sorta di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ma deve essere intesa nel senso che essa vale unicamente se il grave errore sia stato commesso nei rapporti intercorsi con la stessa Amministrazione aggiudicatrice (Cons. St., Sez.V, 22 agosto 2003, n.4570; 19 giugno 2006, n.3591).
 
Ciò comporta quindi che, stante la previsione della norma sopra-richiamata come interpretata dalla giurisprudenza, l’esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici, può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorevole trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara.
 
Qualora, invece, il giudizio di inaffidabilità professionale su un’impresa partecipante ad una gara pubblica venga desunto da gravi errori professionali e tecnici commessi dall’impresa nella sua pregressa attività imprenditoriale, la norma di legge richiamata (art 38,comma 1, lett.f) del D.lgs. n. 163 del 2006) per come formulata, consente di valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro complesso, con la possibilità quindi di valorizzare e tenere conto anche di rapporti contrattuali intercorsi con amministrazioni appaltanti diverse da quella che indice la gara, in esecuzione dei quali da parte degli organi competenti sia stato acclarato una incapacità tecnico-professionale alla esecuzione dei lavori pubblici oggetto di precedenti affidamenti.
 
Ciò premesso, le considerazioni svolte inducono a ritenere comunque illogica la disposta esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara di cui si controverte, poiché i comportamenti negligenti addebitati alla stessa si sostanziano in due risoluzioni di contratti disposte da Amministrazioni pubbliche diverse dalla stazione appaltante che ha indetto la gara, per ragioni che attengono al mancato rispetto dei termini contrattuali e che non denotano in alcun modo incapacità professionale dell’impresa ricorrente.
A tale riguardo, ad ulteriore giustificazione della ritenuta fondatezza della dedotta censura di violazione di legge e di eccesso di potere, ritiene inoltre il Collegio che non vede essere del pari trascurato che, come la stessa parte attrice ha avuto modo di comprovare in atti, le accennate risoluzioni contrattuali rappresentano eventi eccezionali nel complesso della pregressa attività lavorativa svolta dalla ricorrente società Dervit a favore di Amministrazioni pubbliche nel periodo temporale ricompreso tra gli anni 2001/2007 (vedi al riguardo la dichiarazione allegata al ricorso e classificato come allegato n. 7, recante distintamente l’elenco di tutti i lavori eseguiti dalla stessa impresa nel periodo suddetto, ove risulta che su n. 185 rapporti contrattuali instaurati per lo più con Amministrazioni pubbliche, soltanto due contratti sono stati risolti per mancato rispetto dei termini contratatuali).
 
Ciò posto, con riferimento a quanto si è avuto modo di porre in evidenza non vi è dubbio che l’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara dell’impresa ricorrente risulta anche immotivato, poiché, a fronte della dimostrata scarsa rilevanza degli addebiti mossi a carico della stessa e ritenuti indice di inaffidabilità professionale e come tali ostativi all’ammissione alla gara, ai sensi del citato art 38, comma 1, lett f) del D.lgs. n. 163 del 2006, la commissione giudicatrice della licitazione si é astenuta dal fornire una adeguata motivazione a giustificazione del proprio giudizio di inidoneità, come peraltro imposto dalla stessa norma citata che espressamente subordina la possibilità di estromettere dalle gare pubbliche le imprese che hanno commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione di precedenti contratti pubblici, alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante o della commissione giudicatrice che nella vicenda di cui è causa è del tutto mancata, in quanto l’organo di gara ha omesso di fornire un qualsiasi apprezzamento in ordine alla gravità e rilevanza sul piano professionale delle accennate risoluzioni contrattuali comminate per giunta da altre Amministrazioni alla società Dervit, facendo dipendere la sanzione della estromissione della stessa dalla gara in termini di automaticità, dalla semplice esistenza di tali addebiti di cui non è stato compiuto alcun approfondimento e valutazione in ordine alla loro importanza ed alla loro incidenza negativa sul rapporto fiduciario.
 
Il convincimento del Collegio al riguardo trova conferma anche negli indirizzi interprativi del quadro normativo di riferimento forniti dall’Autotità di Vigilanza sui lavori Pubblici che con la determinazione n. 8/2004 del 12.5.2004, prodotta in copia dalla parte ricorrente, per quanto concerne la previsione recata dall’art 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 il cui contenuto è stato integralmente recepito dall’art 38, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 163 del 2006, la quale ha avuto modo di precisare che la valutazione in sede amministrativa delle gravi precedenti inadempienze contrattuali cui collegare l’esclusione delle imprese concorrenti a gare pubbliche, deve essere sempre motivata, essendo la stessa connessa a nozioni ampie e generiche quali quelle della grave negligenza e malafede che richiedono una adeguata indagine sulle fattispecie concrete dalle quali viene desunto il giudizio di scarsa affidabilità del soggetto partecipante, di cui bisogna dare conto con la esternazione delle ragioni che hanno giustificato un eventuale giudizio negativo sulla professionalità dell’impresa esclusa.
 
Sulla base di quanto argomentato, il ricorso deve dunque essere accolto, attesa la riconosciuta fondatezza delle dedotte censure di violazione di legge, di illogicità e difetto di motivazione esaminate, che di per sé comporta l’annullamento dei provvedimenti impugnati e consente al Collegio di dichiarare assorbito ogni ulteriore residuo profilo di doglianza prospettato con il ricorso.”
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
 
Sezione Prima
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 146 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
s.r.l. ALFA, corrente in Pesaro, in persona dell’amministratore unico, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;
 
contro
 
l’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN SALVATORE” della REGIONE MARCHE, con sede in Pesaro, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. **************, presso il medesimo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n. 124;
 
nei confronti di
 
s.r.l. coop. BETA, corrente in Pesaro, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. *************, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via San Martino n. 6, presso l’avv. ******************;
 
per l’annullamento
 
della determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Salvatore” di Pesaro 7.2.2007 n. 51 con cui è stata disposta l’approvazione degli atti di gara nonché l’aggiudicazione in via definitiva alla s.r.l. coop. BETA del servizio di gestione dei trasporti programmati, gestione segreterie dipartimentali ed attività connesse e correlate, con decorrenza dall’1.3.2007 al 29.2.2008, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
 
………………………..… per la condanna ………………………….
 
dell’Azienda Ospedaliera “San Salvatore” di Pesaro al risarcimento del danno arrecato dall’atto impugnato.
 
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro e della s.r.l. coop. BETA;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. coop. BETA;
Vista la propria ordinanza 10 maggio 2007, n. 215;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 04/06/2008, il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
1.- Con determina del Direttore Generale 8.8.2006 n. 317 l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro ha indetto una procedura aperta (da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento del servizio di gestione trasporti programmati, gestione segreterie dipartimentali e attività connesse e correlate per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile di anno in anno per la durata di anni due, e per un importo complessivo annuale presunto di € 300.000,00 IVA inclusa.
 
All’esito della procedura di gara, con determina del Direttore Generale 7.2.2007 n. 51 il servizio è stato aggiudicato alla s.r.l. coop. BETA, con decorrenza dall’1.3.2007 e fino al 29.2.2008, per una spesa complessiva di € 284.000 IVA inclusa.
 
Il provvedimento – unitamente a quelli presupposti e connessi – è stato impugnato dalla s.r.l. ALFA (classificatasi al secondo posto in sede di gara) che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, successivamente integrati mediante la proposizione di motivi aggiunti; la società ricorrente, inoltre, ha chiesto la condanna dell’Azienda intimata al risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione dell’appalto.
 
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro e la s.r.l. coop. BETA, deducendo la infondatezza del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti, concludendo per la reiezione; la s.r.l. coop. BETA, inoltre, ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità degli della procedura di gara, limitatamente alla mancata esclusione dalla procedura stessa della s.r.l. ALFA.
 
Con ordinanza 10 maggio 2007, n. 215 il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
 
2.- Con la prima censura del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (che, stante la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente) è dedotto il vizio di abuso di potere per la mancata esclusione dalla gara della s.r.l. coop. BETA, per violazione dell’art. 38, comma 1, lettere e), f) ed i) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; si sostiene infatti che la controinteressata, in precedenti rapporti contrattuali, si sarebbe resa responsabile di gravi infrazioni alle norme di sicurezza ed a quelle in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (avendo applicato ai propri dipendenti non il CCNL di settore delle imprese di pulizia, ma quello delle cooperative sociali) e di gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale (essendole stato revocato un appalto da parte delle Banche Popolari Unite di Bergamo e Pesaro, con la motivazione della “scarsa qualità del servizio”).
 
Le censure sono infondate. Osserva il Collegio che l’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che, fra l’altro:
 
– hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (lettera e);
 
– secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (lettera f);
 
– hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (lettera i).
 
2.1.- Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso in esame. Ciò risulta di palmare evidenza rispetto a quella di cui alla lettera e) – non essendo ravvisabile a carico della s.r.l. coop. BETA alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro – ma deve essere ritenuto anche in riferimento alle altre fattispecie menzionate dalla società ricorrente.
 
2.2.- Per quanto riguarda le asserite violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali (ipotesi di cui alla lettera i), rileva il Collegio che la tesi della ricorrente (circa l’illegittimità dell’applicazione ai propri dipendenti, da parte della s.r.l. BETA, non del CCNL di settore delle imprese di pulizia, ma di quello delle cooperative sociali) è opinabile, e comunque trattasi di infrazione ipotetica, riconducibile unicamente alle dichiarazioni di alcune organizzazioni sindacali e non a pronunciamenti dell’autorità giudiziaria od amministrativa competente, sicché non può sostenersi che le violazioni siano “definitivamente accertate”, come prescrive la legge, e non poteva quindi essere disposta l’esclusione dalla gara della s.r.l. coop. BETA per tale ragione.
 
2.3.- Ad identiche conclusioni deve pervenirsi relativamente all’ipotesi di cui alla lettera f). Questo Tribunale, esaminando recentemente analoga questione, ha ritenuto che la regola secondo la quale va esclusa dalla gara di appalto l’impresa che si sia resa responsabile di errore professionale grave nella esecuzione di un contratto pubblico, di cui all’art. 38 comma 1, lett. f), D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non ha introdotto nell’ordinamento una sorta di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ma deve essere intesa nel senso che essa vale unicamente se il grave errore sia stato commesso nei rapporti intercorsi con la stessa Amministrazione aggiudicatrice. Ciò comporta che l’esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorevole trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara; in caso contrario, invece, il giudizio di inaffidabilità professionale su un’impresa partecipante ad una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante o della commissione giudicatrice, che è tenuta a valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro complesso, nonché a valutare gravità e rilevanza sul piano professionale di precedenti risoluzioni contrattuali comminate da altre Amministrazioni (T.A.R. Marche, 21 aprile 2008 n. 244).
 
Nella fattispecie, non si trattava di grave errore professionale verificatosi in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che aveva indetto la gara e, peraltro, la s.r.l. ALFA non ha neppure documentato che la s.r.l. coop. BETA sia incorsa in un grave errore professionale, poiché anche in questo caso le argomentazioni della ricorrente sono basate unicamente sulle dichiarazioni di alcune organizzazioni sindacali in merito alla revoca di un appalto nei confronti della s.r.l. BETA, da parte delle Banche Popolari Unite di Bergamo e Pesaro, riconducibile alla “scarsa qualità del servizio”. Non è dato di sapere, però, se tali circostanze rispondano a verità (non essendo stati forniti adeguati riscontri probatori al riguardo) e se effettivamente l’asserita revoca dell’appalto sia conseguente a “grave errore professionale” della s.r.l. coop. BETA, onde non è possibile sostenere che la medesima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
 
3.- Con il secondo motivo del ricorso introduttivo è dedotto il vizio di abuso di potere, in relazione alla mancata esclusione dalla gara della s.r.l. coop. BETA, in quanto cooperativa di tipo “B” e quindi impegnata nell’espletamento delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 8 novembre 1991, n. 381 (svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) differenti da quelle specificamente richieste dalla stazione appaltante (servizio di gestione trasporti programmati, gestione segreterie dipartimentali e attività connesse e correlate per la durata di anni uno).
 
La censura è infondata. Va infatti osservato che, proprio secondo quanto disposto dalla “lex specialis” che disciplinava il procedimento, si trattava di procedura aperta, in quanto tale rivolta a tutte le imprese in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria ivi previsti, né particolari restrizioni erano stabilite dal capitolato o dal disciplinare di gara, pertanto nessuna limitazione alla partecipazione era possibile desumere dal particolare oggetto sociale dei partecipanti.
 
4.- Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, e con il secondo dei motivi aggiunti (che, stante la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente) è dedotto il vizio di eccesso di potere per erroneità, illogicità manifesta, istruttoria carente e/o insufficiente, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, in relazione ai punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, in sede di gara, alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti.
 
Neanche tali censure meritano accoglimento. Premesso che – come riconosce la stessa società ricorrente – il giudizio delle commissioni giudicatrici costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è quindi insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non per palese travisamento dei presupposti di fatto od illogicità grave e manifesta, il Collegio ritiene che tali vizi non siano riscontrabili nel caso in esame.
 
4.1.- Per quanto riguarda l’asserita erroneità del maggiore punteggio attribuito alla relazione propositiva della s.r.l. coop. **** (25/25), rispetto a quella della s.r.l. ALFA (10/25), rileva il Collegio che tale valutazione è stata adeguatamente motivata dalla Commissione, che nel verbale del 24.1.2007 ha affermato che “la relazione della Croce Italia, pur essendo ben strutturata e corposa, è incentrata sull’effettuazione del trasporto e non sulla gestione, organizzazione, rendicontazione e controllo dello stesso. La relazione della cooperativa BETA è specifica, dettagliata ed aderente alle esigenze di questa Azienda. In particolare viene esplicitata l’attività di accorpamento delle chiamate, verifica della congruità delle stesse, gestione delle disdette, controlli a campione dei mezzi utilizzati. Entrambe le relazioni sono esaustive relativamente al servizio di gestione segreterie dipartimentali. Inoltre i mezzi informatici che verranno forniti dalla cooperativa BETA sono numericamente superiori”. Trattasi di argomentazioni logiche e pienamente idonee a dar conto della differente attribuzione di punteggio, giustificata dalla circostanza che la relazione della s.r.l. ALFA era più incentrata sull’effettuazione del trasporto dell’utente e non sulle attività specificamente oggetto dell’appalto (attività di gestione, e quelle connesse e correlate).
 
4.2.- Per quanto riguarda l’asserita erroneità del maggiore punteggio assegnato ai curricula presentati dalla s.r.l. coop. **** (15/15), rispetto a quelli della s.r.l. ALFA (5/15), anche in questo caso la valutazione della Commissione trova giustificazione nella circostanza – adeguatamente verbalizzata – che la controinteressata ha attribuito la funzione di coordinatore a personale laureato in medicina e chirurgia con esperienza nel campo dell’emergenza e trasporti, inserendo inoltre nella “equipe” una psicologa per i rapporti con l’utenza. La ricorrente contesta la non adeguata valutazione delle figure professionali, presenti nella propria “equipe”, del direttore sanitario (laureato in medicina e chirurgia) e del coordinatore della gestione dei trasporti programmati; senonché tali professionalità non sono state documentate nella relazione propositiva e nei curricula del personale addetto all’espletamento del servizio (e quindi legittimamente non sono state valutate per l’attribuzione dei relativi punteggi), ma risultano dal manuale della qualità aziendale ISO 9001:2000 depositato in sede di gara.
 
4.3.- Neppure hanno fondamento le doglianze relative alla maggiore attribuzione di punteggio in favore della s.r.l. coop. BETA per le certificazioni possedute (ISO 9001:2000 e certificato SA 8000, quest’ultimo non in possesso della ricorrente), trattandosi di titoli valutabili, in quanto coerenti con l’oggetto dell’appalto (che, lo si ripete, riguarda non l’espletamento del trasporto, ma la gestione, organizzazione, rendicontazione e controllo dello stesso).
 
4.4.- Nessuna illegittimità è poi riscontrabile nella circostanza (evidenziata con i motivi aggiunti) che alcune unità di personale impiegate dalla s.r.l. coop. BETA sono anche lavoratori subordinati alle dipendenze della stessa stazione appaltante. Rileva il Collegio che nessun divieto era stato stabilito, in proposito, dalla “lex specialis” che regolava il procedimento, onde la circostanza potrebbe eventualmente rilevare sul piano disciplinare (ove gli interessati non fossero debitamente autorizzati a svolgere l’attività “extra moenia” dal proprio datore di lavoro) ma non potrebbe mai condurre alla esclusione della s.r.l. coop. BETA, o comunque all’assegnazione di un punteggio inferiore per i curricula.
 
5.- Stante la chiarita infondatezza delle censure con essi dedotte, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti devono essere respinti; tanto esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, formulata dalla difesa dell’Azienda Ospedaliera “San Salvatore” di Pesaro e comporta, inoltre (attesa la riconosciuta legittimità dell’operato della stazione appaltante, e la correlativa impossibilità di ravvisare la sussistenza di un “damnum iniuria datum” a carico della società ricorrente) la reiezione della domanda risarcitoria dalla medesima contestualmente proposta.
 
6.- Alla statuizione di rigetto del ricorso principale consegue, ulteriormente, la declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, di quello incidentale, considerando che finalità precipua di quest’ultimo è quella di paralizzare gli effetti del ricorso principale, sicché nella ipotesi di infondatezza della domanda principale o di sua inammissibilità, è priva di qualsiasi utilità la delibazione del ricorso incidentale (T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 luglio 1989, n. 723; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 19 ottobre 1998, n. 814).
 
7.- Si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, nonché la domanda di risarcimento del danno con essi contestualmente proposta.
 
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 04/06/2008, con l’intervento dei Magistrati:
*****************, Presidente
****************,***********e, Estensore
******************, Consigliere
   
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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