Qualora il bando di gara non contenga le ultime modifiche alla norma primaria, la Stazione appaltante deve richiedere la documentazione mancante e non può annullare l’intera procedura

Lazzini Sonia 11/11/10
Scarica PDF Stampa

Qualora il bando di gara non contenga le ultime modifiche alla norma primaria, la Stazione appaltante deve richiedere la documentazione mancante e non può annullare l’intera procedura

poiché non poteva essere rimproverato alcun comportamento colposo all’impresa ricorrente ed all’altra impresa partecipante, che avevano utilizzato tale modello A, per il mancato aggiornamento del citato modello A ai Decreti Legislativi n. 113/2007 e n. 152/2008 ed alla n. 94/2009 e per il suo utilizzo “involontario” da parte della “quasi totalità delle imprese partecipanti” (come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato), la stazione appaltante ai sensi dell’art. 46 D.Lg.vo n. 163/2006 avrebbe dovuto consentire l’integrazione e/o la regolarizzazione della carente dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, contenuta nel predetto modello A, con altra di-chiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, che facesse espresso riferimento anche alle lettere m bis) e m ter) dell’art. 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, così come introdotte rispettivamente dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lg.vo n. 113/2007, poi modi-ficata dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lg.vo n. 152/2008, e dall’art. 2, comma 19, lett. a), L. n. 94 del 15.7.2009

i presupposti del provvedimento di annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 sono la sussistenza di un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità viola-ta, che da una comparazione con l’interesse privato confliggente deve risultare prevalente rispetto a quest’ultimo

ma, nella spe-cie, tali presupposti non sussistevano, in quanto: a) sia l’impresa ricorrente che l’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. avevano compilato la domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, utilizzando il “Modello A”, allegato allo stesso disciplinare di gara (al riguardo, il disciplinare di gara specificava che l’utilizzo di tale modello, predisposto dalla stazione appaltante, era solo “consi-gliato” ed il suo mancato utilizzo non costituiva ai sensi dell’art. 73, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006 “causa di esclusione”), il qua-le, però, nel riportare la dichiarazione relativa al possesso dei re-quisiti di ordine generale ex art. 38, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, non conteneva alcuna dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui alle lettere m bis) (introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lg.vo n. 113/2007 e modificata dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lg.vo n. 152/2008, ai sensi della qua-le non potevano partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici le imprese, “nei cui con-fronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attesta-zione SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazio-ni mendaci, risultanti dal casellario informatico”) e m ter) (intro-dotta dall’art. 2, comma 19, lett. a), L. n. 94 del 15.7.2009, pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale del 24.7.2009, e perciò già entrata in vigore al momento dell’indizione della gara in esame, ai sensi del-la quale non potevano partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici le imprese che, “anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostati-va” per l’appartenenza ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso, “pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv. nella L. n. 203/1991” (in quanto connessi con la finalità dell’associazione a delinquere di stampo mafioso), “non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria” (al riguardo tale norma specificava che tale circostanza doveva emer-gere “dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formu-lata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pub-blicazione del bando” e doveva essere “comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di” vigi-lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale doveva curare “la pubblicazione di tale comunicazione sul sito dell’Osservatorio”), “salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. n. 689/1981”, cioè “adempimento di un dovere o e-sercizio di una facoltà legittima ovvero stato di necessità o legit-tima difesa”); b) poiché non poteva essere rimproverato alcun comportamento colposo all’impresa ricorrente ed all’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. ed anche a tutti gli altri concorrenti, che avevano utilizzato tale modello A, per il mancato aggiornamento del citato modello A ai Decreti Legislativi n. 113/2007 e n. 152/2008 ed alla n. 94/2009 e per il suo utilizzo “involontario” da parte della “quasi totalità delle imprese partecipanti” (come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato), la stazione appaltante ai sensi dell’art. 46 D.Lg.vo n. 163/2006 avrebbe dovuto consentire l’integrazione e/o la regolarizzazione della carente dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, contenuta nel predetto modello A, con altra di-chiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, che facesse espresso riferimento anche alle lettere m bis) e m ter) dell’art. 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, così come introdotte rispettivamente dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lg.vo n. 113/2007, poi modi-ficata dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lg.vo n. 152/2008, e dall’art. 2, comma 19, lett. a), L. n. 94 del 15.7.2009; 3) inoltre, per completezza va precisato che: a) la frase, contenuta nel predet-to modello A, secondo cui “dichiara che non ricorre a proprio ca-rico alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006” non risulta significativa, in quanto tale frase continua “ed in particolare:…” con l’espressa indicazione di tutti casi di e-sclusione, previsti dall’art. 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, ec-cetto quelli di cui alle lettere m bis) e m ter) dello stesso art. 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006; b) non risultava rilevante la circo-stanza che l’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. non ha impugnato in via giurisdizionale il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente, in quanto entro il termine decadenziale ex art. 21, comma 1 L. n. 1034/1971 la stazione appaltante ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990 ha sospeso l’efficacia di tale provvedimento di aggiudicazione definitiva; c) nella specie, non vi era stata sia la violazione del termine ragionevole, previsto dall’art. 21 nonies L. n. 241/1990, che la violazione del principio di affidamento e/o buona fede della ricorrente, tenuto conto dell’istanza di autotutela, presentata dall’impresa Controinteressata Costruzioni (di cui era a conoscenza l’impresa ricorrente), e del tempo, occorso all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori per l’emanazione del parere richiesto.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 764 dell’ 8 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

 

N. 00764/2010 REG.SEN.

N. 00174/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2010, proposto dall’impresa Ricorrente Costruzioni di Ricorrente Vito & *********, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. *******************, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via del Popolo n. 2;

contro

Comune di Anzi, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della Determinazione n. 98 del 28.4.2010 (notificata alla ricorrente il 4.5.2010 e pubblicata nell’Albo Pretorio dal 28.4.2010 al 13.5.2010), con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anzi ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990 ha annullato gli “atti relativi al procedimento di gara av-viato con propria Determinazione n. 277 del 19.9.2009”, nonché il relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa ricorrente, emanato con Determinazione Responsabi-le Settore Tecnico Comune di Anzi n. 330 del 24.11.2009;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2010 il dott. ********************* e uditi per le parti i difensori E’ presente l’Avvocato: *******************, per la parte ricorrente; Non si sono costituite le controparti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

-Con Determinazione Responsabile Settore Tecnico n. 277 del 19.9.2009 il Comune di Anzi indiceva una procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento e migliora-mento della viabilità rurale della strada comunale ********-Vallone dell’Inferno con l’importo a base di gara di 106.660,93 € (di cui 105604,88 €, soggetti a ribasso e relativi alla Categoria OG3, e 1.056,05 €, non soggetti a ribasso e relativi agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza), il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed il termine perentorio di presentazione del-le offerte delle ore 13,00 del 9.10.2009;

-il disciplinare di gara (contenente, tra l’altro, le norme relative al-le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta ed ai do-cumenti da presentare a corredo della stessa), per quel che interes-sa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva che la domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni do-veva essere redatta secondo il “Modello A”, allegato allo stesso disciplinare di gara, specificando che l’utilizzo di tale modello, predisposto dalla stazione appaltante, era solo “consigliato” ed il suo mancato utilizzo non costituiva ai sensi dell’art. 73, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006 “causa di esclusione”: tale modello A, però, nel riportare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, non conteneva alcuna dichiarazione relativa ai requisiti di ordine gene-rale di cui alle lettere m bis) (introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lg.vo n. 113/2007 e modificata dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lg.vo n. 152/2008, ai sensi della quale non pote-vano partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici le imprese, “nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico”) e m ter) (introdotta dall’art. 2, comma 19, lett. a), L. n. 94 del 15.7.2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.7.2009, e perciò già entrata in vigo-re al momento dell’indizione della gara in esame, ai sensi della quale non potevano partecipare ai procedimenti per l’affidamento di contratti pubblici le imprese che, “anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa” per l’appartenenza ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso, “pur essendo sta-ti vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv. nella L. n. 203/1991” (in quanto connessi con la finalità dell’associazione a delinquere di stampo mafioso), “non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria” (al riguardo tale norma specificava che tale circostanza doveva emergere “dagli in-dizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei con-fronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando” e doveva essere “comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di” vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale doveva curare “la pubblicazione di tale comunicazione sul sito dell’Osservatorio”), “salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. n. 689/1981”, cioè “adempimento di un dovere o esercizio di una fa-coltà legittima ovvero stato di necessità o legittima difesa”);

-entro il predetto termine perentorio delle ore 13,00 del 9.10.2009 l’impresa ricorrente presentava l’offerta, utilizzando il suddetto modello A, allegato al disciplinare di gara;

-in esito a tale procedura aperta risultava prima classificata ed ag-giudicataria provvisoria l’impresa ricorrente, mentre l’impresa Pa-ri Costruzioni S.r.l. si era collocata al secondo posto;

-con nota del 25.11.2009 l’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. eviden-ziava la non regolarità delle dichiarazioni prodotte dall’impresa ri-corrente ed il Comune di Anzi con nota del 5.12.2009 faceva pre-sente all’impresa, seconda classificata, che le dichiarazioni, redat-te dalla ricorrente, dovevano ritenersi regolari;

-con nota del 7.12.2009 l’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. diffidava il Comune resistente a non emanare il provvedimento di aggiudi-cazione definitiva in favore dell’impresa ricorrente, la quale inve-ce con nota dell’11.12.2009 diffidava il Comune di Anzi a proce-dere all’aggiudicazione della gara in suo favore;

-con Determinazione n. 330 del 24.11.2009 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anzi emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto in esame in favore dell’impresa ricorrente (tale provvedimento di aggiudicazione de-finitiva veniva comunicato con distinte note del 12.12.2009 sia al-la ricorrente che alla Controinteressata Costruzioni S.r.l.);

-con nota del 22.12.2009 l’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. chiedeva al Comune resistente di annullare il predetto provvedimento di ag-giudicazione definitiva;

-con nota del 18.1.2010 il Comune di Anzi chiedeva all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un parere in merito all’intera vicenda in esame;

-con Determinazione n. 33 del 10.2.2010 il Responsabile del Set-tore Tecnico del Comune di Anzi ai sensi dell’art 21 quater, com-ma 2, L. n. 241/1990 sospendeva per 45 giorni l’efficacia del sud-detto provvedimento di aggiudicazione definitiva Determinazione n. 330 del 24.11.2009, “in attesa dell’acquisizione del parere ri-chiesto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”;

-con parere del 16.2.2010 l’Autorità di vigilanza sui contratti pub-blici evidenziava che nell’elenco delle dichiarazioni, contenute nel modello A, allegato al disciplinare di gara, non erano presenti le dichiarazioni, “riferite alle lettere m bis) e m ter) dell’art. 38 com-ma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, così come introdotte rispettivamente dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lg.vo n. 113/2007, poi modi-ficata dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lg.vo n. 152/2008, e dall’art. 2, comma 19, lett. a), L. n. 94 del 15.7.2009”, ma riman-dava “alla doverosa discrezionalità dell’Ente appaltante la valuta-zione di eventuali provvedimenti in autotutela”;

-con Determinazione n. 98 del 28.4.2010 (notificata alla ricorrente il 4.5.2010 con nota Responsabile Settore Tecnico prot. n. 3019 del 28.4.2010 e pubblicata nell’Albo Pretorio dal 28.4.2010 al 13.5.2010) il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anzi ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990 annul-lava gli “atti relativi al procedimento di gara avviato con propria Determinazione n. 277 del 19.9.2009”, nonché il relativo provve-dimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa ricor-rente, emanato con Determinazione Responsabile Settore Tecnico Comune di Anzi n. 330 del 24.11.2009, ed al contempo decideva di “indire, mediante adozione di un successivo provvedimento, una nuova procedura aperta”, in quanto: 1) “la quasi totalità delle imprese partecipanti, anche se involontariamente, potrebbe essere stata indotta in errore dalla stazione appaltante, in quanto il mo-dello A (domanda di partecipazione e dichiarazioni), allegato al disciplinare di gara, non era stato aggiornato alla L. n. 94/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.7.2009”; 2) “per ragioni di equità, di trasparenza ed in ossequio al principio del favor par-tecipationis” era stato ritenuto di “annullare in autotutela gli atti della procedura in oggetto, al fine di provvedere con apposita pro-cedura di gara, da adottarsi ex novo in base alla vigente normati-va”;

-tale Determinazione Responsabile Settore Tecnico Comune di Anzi n. 98 del 28.4.2010 è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 19/22.5.2010 al Sindaco del comune di Anzi ed al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anzi ed il 19/21.5.2010 all’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l.), deducendo la violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, dei principi in mate-ria di autotutela, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e discontrointeressatatà di trat-tamento;

-con Ordinanza n. 174 del 9.6.2010 questo Tribunale ai sensi dell’art. 23 bis, comma 5, L. n. 1034/1971 ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare ed ha fissato l’Udienza Pubblica del 23.9.2010;

-con memoria del 20.9.2010 il difensore dell’impresa ricorrente ha chiesto che fosse dato atto della cessazione della materia del con-tendere, in quanto il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anzi prima con provvedimento prot. n. 6148 del 25.8.2010 a-veva annullato il provvedimento impugnato con il ricorso in esa-me e poi con nota prot. n. 6385 dell’8.9.2010 aveva chiesto alla ri-corrente di presentare la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto.

All’udienza Pubblica del 23.9.2010 il difensore dell’impresa ricor-rente confermava la cessazione della materia del contendere, indi il ricorso in epigrafe passava in decisione.

DIRITTO

Ciò stante, al Collegio non rimane null’altro che prendere atto del-la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Tenuto conto che al momento della proposizione del presente ri-corso il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anzi a-veva illegittimamente annullato il provvedimento di aggiudicazio-ne definitiva in favore dell’impresa ricorrente ed aveva deciso di indire una nuova procedura aperta, in applicazione del criterio del-la soccombenza virtuale il Comune resistente ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, ma al contempo va pure tenuto conto del comportamento di ravvedimento operoso, tenuto dallo stesso Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anzi.

Infatti, in sede di Ordinanza cautelare questo Tribunale aveva già delibato che: 1) i presupposti del provvedimento di annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 sono la sussistenza di un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità viola-ta, che da una comparazione con l’interesse privato confliggente deve risultare prevalente rispetto a quest’ultimo; 2) ma, nella spe-cie, tali presupposti non sussistevano, in quanto: a) sia l’impresa ricorrente che l’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. avevano compilato la domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, utilizzando il “Modello A”, allegato allo stesso disciplinare di gara (al riguardo, il disciplinare di gara specificava che l’utilizzo di tale modello, predisposto dalla stazione appaltante, era solo “consi-gliato” ed il suo mancato utilizzo non costituiva ai sensi dell’art. 73, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006 “causa di esclusione”), il qua-le, però, nel riportare la dichiarazione relativa al possesso dei re-quisiti di ordine generale ex art. 38, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, non conteneva alcuna dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui alle lettere m bis) (introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lg.vo n. 113/2007 e modificata dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lg.vo n. 152/2008, ai sensi della qua-le non potevano partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici le imprese, “nei cui con-fronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attesta-zione SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazio-ni mendaci, risultanti dal casellario informatico”) e m ter) (intro-dotta dall’art. 2, comma 19, lett. a), L. n. 94 del 15.7.2009, pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale del 24.7.2009, e perciò già entrata in vigore al momento dell’indizione della gara in esame, ai sensi del-la quale non potevano partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici le imprese che, “anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostati-va” per l’appartenenza ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso, “pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv. nella L. n. 203/1991” (in quanto connessi con la finalità dell’associazione a delinquere di stampo mafioso), “non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria” (al riguardo tale norma specificava che tale circostanza doveva emer-gere “dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formu-lata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pub-blicazione del bando” e doveva essere “comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di” vigi-lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale doveva curare “la pubblicazione di tale comunicazione sul sito dell’Osservatorio”), “salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. n. 689/1981”, cioè “adempimento di un dovere o e-sercizio di una facoltà legittima ovvero stato di necessità o legit-tima difesa”); b) poiché non poteva essere rimproverato alcun comportamento colposo all’impresa ricorrente ed all’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. ed anche a tutti gli altri concorrenti, che avevano utilizzato tale modello A, per il mancato aggiornamento del citato modello A ai Decreti Legislativi n. 113/2007 e n. 152/2008 ed alla n. 94/2009 e per il suo utilizzo “involontario” da parte della “quasi totalità delle imprese partecipanti” (come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato), la stazione appaltante ai sensi dell’art. 46 D.Lg.vo n. 163/2006 avrebbe dovuto consentire l’integrazione e/o la regolarizzazione della carente dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, contenuta nel predetto modello A, con altra di-chiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, che facesse espresso riferimento anche alle lettere m bis) e m ter) dell’art. 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, così come introdotte rispettivamente dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lg.vo n. 113/2007, poi modi-ficata dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lg.vo n. 152/2008, e dall’art. 2, comma 19, lett. a), L. n. 94 del 15.7.2009; 3) inoltre, per completezza va precisato che: a) la frase, contenuta nel predet-to modello A, secondo cui “dichiara che non ricorre a proprio ca-rico alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006” non risulta significativa, in quanto tale frase continua “ed in particolare:…” con l’espressa indicazione di tutti casi di e-sclusione, previsti dall’art. 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, ec-cetto quelli di cui alle lettere m bis) e m ter) dello stesso art. 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006; b) non risultava rilevante la circo-stanza che l’impresa Controinteressata Costruzioni S.r.l. non ha impugnato in via giurisdizionale il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente, in quanto entro il termine decadenziale ex art. 21, comma 1 L. n. 1034/1971 la stazione appaltante ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990 ha sospeso l’efficacia di tale provvedimento di aggiudicazione definitiva; c) nella specie, non vi era stata sia la violazione del termine ragionevole, previsto dall’art. 21 nonies L. n. 241/1990, che la violazione del principio di affidamento e/o buona fede della ricorrente, tenuto conto dell’istanza di autotutela, presentata dall’impresa Controinteressata Costruzioni (di cui era a conoscenza l’impresa ricorrente), e del tempo, occorso all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori per l’emanazione del parere richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

dichiara la cessata materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il Comune di Anzi al pagamento in favore dell’impresa ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in com-plessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA. e spese per Contributo Unifi-cato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

***************, Presidente

*********************, ***********, Estensore

**************************, Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Addi’_________________ copia conforme del presente provvedimento e’ trasmessa a:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IL FUNZIONARIO

 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento