Quali strumenti sono a disposizione di chi voglia richiedere l’accesso agli atti presso un’Amministrazione pubblica se dopo una sentenza del Tar, la documentazione ricevuta non corrisponde a quella richiesta? Può il Consiglio di Stato, in caso di ulterior

Lazzini Sonia 17/04/08
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*****, invero, sull’ Amministrazione nei cui confronti è esercitato il diritto di accesso di prendere in considerazione nel suo contenuto completo la domanda a tal fine formulata, fornendo puntuale e motivato riscontro ai diversi capi in cui essa si articola, con statuizioni che possono avere anche contenuto negativo – ove si tratti di atti non nella disponibilità dell’Amministrazione interpellata – che devono però sempre essere esternate in base al principio sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 (valido anche per le procedure di accesso documentale) di concludere con determinazione espressa ogni procedimento iniziato ad istanza di parte per il quale sussista l’ obbligo di provvedere, che nella specie è stato accertato con la sentenza oggetto del ricorso di ottemperanza
 
Merita di essere segnalata la particolare fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato nella decisione numero 5817 del 13 novembre 2007, inviata per la pubblicazione in data 20 novembre 2007, nella quale si discute sugli ulteriori inadempimenti, in tema di accesso agli atti, di un’amministrazione anche dopo la sentenza del Tar
 
<poiché  Il parziale adempimento dell’ **** non soddisfa, quindi, le ragioni del Consorzio ricorrente quali riconosciute con la decisione passata in giudicato.
In accoglimento del ricorso devono, quindi,porsi a carico dell’**** gli obblighi:
– di prendere in esame tutti i distinti capi della domanda di accesso avanzata dall’ ALFA, pronunziandosi motivatamente su ciascuno di essi in relazione all’ avvenuta formazione dei documenti indicati da parte dell’ ******** ed alla loro detenzione presso la stessa amministrazione;
– di consentire in caso positivo l’accesso per l’esame e l’ eventuale riproduzione in copia, salvo i casi di esclusione dall’accesso previsti dalle legge n. 241/1990 o da regolamento.
Ai fini di detti adempimenti è assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente decisione.>
 
E se ancora ciò non fosse risolutorio?
 
< In caso di persistente inadempimento è nominato commissario “ad acta” il Direttore della Direzione Generale delle Politiche Agricole affinché – direttamente o tramite un funzionario da lui delegato – provveda in via sostitutiva entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ ********
Il compenso per l’eventuale espletamento dell’ incarico commissariale è fissato fin d’ ora in euro 1000,00 (mille/00), con onere di pagamento a carico dell’ ********>
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5817 del 13 novembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5817/2007
Reg.Dec.
N. 4251 Reg.Ric.
ANNO   2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso proposto da ALFA, -Consorzio, ******à Consortile a r.l., rappresentato e difeso dall’avv.to ****************, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Viale Ippocrate, n. 33;
contro
l’ ********, Agenzia per l’ Erogazione in Agricoltura, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione del giudicato
derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI^, n. 6441/2006 del 27.10.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ ********;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 9 ottobre 2007 Consigliere ********************;
Uditi per le parti l’avv.to ********* e l’Avvocato dello Stato *********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 6441/2006 del 27.10.2006 il Consiglio di Stato, Sez. VI^, in accoglimento di ricorso in appello proposto dall’ ALFA, Consorzio Olivicolo Italiano, dichiarava l’obbligo dell’ ********, Agenzia per l’ Erogazione in Agricoltura, di pronunziarsi sulla domanda di accesso documentale proposta dall’ ALFA con atto notificato il 10/13 gennaio 2006 e di consentire l’esame ed estrazione in copia della documentazione ivi indicata che si trovi nella disponibilità della predetta Agenzia, salvo le ipotesi di esclusione di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Con atto depositato il 21.05.2007 l’ALFA proponeva ricorso per l’ ottemperanza alla cennata decisione rilevando che l’ ********, malgrado atto di diffida notificato il 24.01.2007, non aveva posto in essere attività adempitiva del “decisum” assicurando l’accesso ai documenti richiesti.
L’ ********, costituitasi in giudizio, depositava in data 01.08.2007 copia di documenti in suo possesso oggetto dell’ istanza di accesso.
Con nota del 04.10.2007 il Consorzio istante rilevava l’ inidoneità dell’esibizione documentale a soddisfare la richiesta di accesso quanto agli atti ed ai dati relativi “ai pagamenti degli aiuti, alla determinazione dei quantitativi ammissibili all’aiuto ed ai controlli sulle domande di aiuto”, insistendo quindi per l’accoglimento della domanda di ottemperanza al giudicato.
2). Rileva la Sezione che l’ ALFA nell’ istanza che aveva introdotto il procedimento di accesso aveva indicato, con distinti punti di elencazione, la tipologia di documenti di cui aveva interesse alla cognizione ed estrazione in copia, afferenti in particolare: al “quantitativo di olio ammesso al beneficio dell’aiuto per le campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000”; “ai controlli effettuati sulle domande di aiuto sull’ olio di oliva relative alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000”; ai quantitativi di olio per i quali è stato effettivamente corrisposto l’aiuto per le campagne olearie in argomento ed alle relative procedure di liquidazione; “agli incontri bilaterali ed alla procedura di conciliazione”; “agli atti preparatori della circolare n. 35 del 29.07.05”.
L’ ******** ha depositato nota in data 26.07.2007 recante in allegato tre documenti che riguardano, in via generale, l’attività dell’Amministrazione adempitiva alla decisione della Commissione Europea che ha introdotto limiti al finanziamento comunitario per le campagne di produzione di olio di oliva relative agli anni 1998/1999 e 1999/2000, nonché una copia della decisione della Commissione n. 2005/354/CE del 29.04.2005.
Si tratta di documenti che non forniscono puntuale riscontro ai capi della domanda di accesso articolata dall’ ALFA che, come innanzi esposto, avevano tra l’altro ad oggetto anche i quantitativi di olio di oliva ammessi all’aiuto comunitario, nonché gli atti di controllo e di liquidazione effettuati al riguardo.
*****, invero, sull’ Amministrazione nei cui confronti è esercitato il diritto di accesso di prendere in considerazione nel suo contenuto completo la domanda a tal fine formulata, fornendo puntuale e motivato riscontro ai diversi capi in cui essa si articola, con statuizioni che possono avere anche contenuto negativo – ove si tratti di atti non nella disponibilità dell’Amministrazione interpellata – che devono però sempre essere esternate in base al principio sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 (valido anche per le procedure di accesso documentale) di concludere con determinazione espressa ogni procedimento iniziato ad istanza di parte per il quale sussista l’ obbligo di provvedere, che nella specie è stato accertato con la sentenza oggetto del ricorso di ottemperanza
Il parziale adempimento dell’ **** non soddisfa, quindi, le ragioni del Consorzio ricorrente quali riconosciute con la decisione passata in giudicato.
In accoglimento del ricorso devono, quindi,porsi a carico dell’**** gli obblighi:
– di prendere in esame tutti i distinti capi della domanda di accesso avanzata dall’ ALFA, pronunziandosi motivatamente su ciascuno di essi in relazione all’ avvenuta formazione dei documenti indicati da parte dell’ ******** ed alla loro detenzione presso la stessa amministrazione;
– di consentire in caso positivo l’accesso per l’esame e l’ eventuale riproduzione in copia, salvo i casi di esclusione dall’accesso previsti dalle legge n. 241/1990 o da regolamento.
Ai fini di detti adempimenti è assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente decisione.
In caso di persistente inadempimento è nominato commissario “ad acta” il Direttore della Direzione Generale delle Politiche Agricole affinché – direttamente o tramite un funzionario da lui delegato – provveda in via sostitutiva entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ ********
Il compenso per l’eventuale espletamento dell’ incarico commissariale è fissato fin d’ ora in euro 1000,00 (mille/00), con onere di pagamento a carico dell’ ********
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1500,00 (millecinquecento/00) in favore del Consorzio ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto
ordina
all’ ******** di dare esecuzione alla decisione della Sezione n. 6441/2006 nel termine e con le modalità indicate in motivazione.
Nomina fin d’ora commissario "ad acta" il Direttore della Direzione Generale delle Politiche Agricole affinché, in caso di persistente inadempimento dell’ ********, provveda in via sostitutiva – direttamente o tramite un funzionario da lui delegato – agli adempimenti di cui in motivazione e nel termine ivi indicato.
Condanna l’ ******** al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1500,00 (millecinquecento/00) in favore del Consorzio ricorrente.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 con l’intervento dei Signori:
*****************                           Presidente
*************                                   Consigliere
***************                                Consigliere
********************                          Consigliere
********************                         Consigliere rel. ed est.
 
Presidente
*****************
Consigliere                                                                           Segretario
 
********************                                                 ****************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il…..13/11/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                              Il Direttore della Segreteria
 

Lazzini Sonia

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