Quali sono le regole per la redazione dell’atto di ricorso nell’ambito del processo telematico?

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Ai fini di un corretto svolgimento del processo telematico è opportuno che l’avvocato rispetti determinate accortezze tecniche relativamente alla redazione degli atti del ricorso.

Per ciò che attiene alla stesura dell’atto principale, ovvero il ricorso, i software utilizzabili sono quelli tradizionalmente adoperati per la redazione di file di testo (Word, Open Office, ecc.).

 Il file creato dovrà però essere salvato e successivamente convertito, qualora non sia possibile un immediato salvataggio in tale formato, in formato pdf. È assolutamente indispensabile che il file sia pdf nativo, ossia ottenuto dalla diretta conversione di un file di testo.

L’atto, dunque, non potrà essere redatto, stampato, e successivamente scansionato. L’atto del processo dovrà inoltre essere privo di elementi attivi quali macro e campi variabili.

In merito all’inserimento nella busta telematica di un atto non rispondente ai requisiti espressamente richiesti dalla legge si è pronunciata già la giurisprudenza, ma con opinioni discordanti.

I Giudici di merito hanno affermato, in un caso di scansione di atto, l’inammissibilità del ricorso presentato. A fondamento della pronuncia un principio base del diritto processuale civile, ovvero l’art. 121 c.p.c. il quale sancisce la generale libertà delle forme, salvo che però la legge non abbia disposto altrimenti.

Orbene, in materia di processo telematico è proprio il legislatore a richiedere che vengano rispettate determinate regole di natura tecnica, e tra le regole di natura tecnica vi è anche la necessaria creazione del file in pdf nativo.

Da ciò, essendo carente l’atto processuale dei requisiti genetici essenziali per l’instaurazione di un corretto processo telematico, l’inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo.

Ad una conclusione differente è giunta altra parte della giurisprudenza in un caso identico a quello appena esaminato.

Procedendo sempre a partire dall’art. 121 c.p.c. e dalle formalità tecniche richieste, i Giudici hanno affermato che il ricorso sarebbe, anziché inammissibile, nullo.

Ciò in quanto non è stata rispettata la forma sancita dalla legge, e per via di ciò non è stato permesso all’atto stesso di raggiungere l’obiettivo suo proprio, ovvero rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo e consentire il suo utilizzo, senza il dover ricorrere a particolari programmi di riconoscimento ottico dei caratteri.

 In merito all’inserimento in busta telematica di un pdf non nativo si oscilla, dunque, tra l’ipotesi di inammissibilità del ricorso e l’ipotesi di nullità del ricorso.

Ciò che deve necessariamente rispettato è il non utilizzo, nella denominazione del file, di caratteri speciali quali lettere accentate, apostrofi o simboli (ad es. !$%£?()&).

Santi Di Paola Nunzio

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