Quali sono i presupposti ermeneutici richiesti affinchè possa applicarsi l’art. 284, co. III, c.p.p.

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Come è noto, l’art. 284, co. III, c.p.p. prevede che, se “l’imputato non può altrimenti provvedere alla sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in una situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa”.

Orbene, scopo del presente scritto è quello di circoscrivere e di delimitare quali sono i presupposti richiesti affinchè il ristretto in regime di arresti domiciliari, nei casi previsti da questa norma procedurale, possa essere autorizzato ad assentarsi dal luogo di arresto.

Sul punto, la Cassazione, con un orientamento consolidato, ha affermato che in “tema di autorizzazione dell’imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un’attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l’eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur potendo ricomprendersi nei bisogni primari dell’individuo anche le necessità ulteriori rispetto alla fisica sopravvivenza, quali quelle relative alla comunicazione, l’educazione e la salute1ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro2.

Difatti, i Giudici di “Piazza Cavour”, partendo dal presupposto secondo il quale “la nozione di “bisogni primari” si carica di significati concreti con l’evolversi delle condizioni sociali3, sono pervenuti alla conclusione secondo cui “non opera un’interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione “pauperistica” dell’assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza4 quali, ad esempio, “vitto, vestiario, alloggio, educazione, salute5 ossia le spese “per l’educazione e la salute dei familiari a carico6.

Inoltre, da un punto di vista prognostico, la Corte, da un lato, ha affermato come debba farsi riferimento “alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto, eventualmente comprensive delle utilità economiche costituenti anche esse reddito personale, che siano corrisposte dalle persone obbligate per legge o per rapporti contrattuali al suo mantenimento per motivi che prescindano dalla capacità al lavoro dell’assistito7 mentre, dall’altro lato, ha stabilito che “non rileva a tal fine la situazione economica dei familiari8 dato che, siffatta condizione, “non è presa in considerazione dalla legge, né sussiste alcun obbligo di mantenimento del sottoposto agli arresti domiciliari a carico dei componenti la famiglia, al di fuori di quello strettamente alimentare, il quale peraltro presuppone una incapacità del congiunto di procurarsi autonomamente un reddito che potrebbe proprio essere risolta dal provvedimento di autorizzazione al lavoro9.

Tuttavia, come si evince dal testo di legge, la norma giuridica su emarginata “circoscrive la facoltà del giudice di rilasciare l’autorizzazione ad esercitare un’attività lavorativa proposta da un imputato agli arresti domiciliari entro limiti particolarmente rigidi, esigendo che svolga una valutazione penetrante dell’attività lavorativa che l’imputato intende espletare e della sua idoneità a mantenere quei vincoli e quei controlli che sono funzionali al raggiungimento delle finalità proprie del provvedimento cautelare in atto10.

In effetti, come rilevato in sede di legittimità, “dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di ‘indispensabilità e di assolutezza, emerge che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo provvedimento11.

Infatti, “in sede di formulazione della norma, la Commissione parlamentare aveva suggerito di sostituire l’espressione “situazione di assoluta indigenza” (che veniva valutata come “eccessivamente restrittiva”) con quella “stato di grave bisogno”, ma significativo appare il mancato accoglimento di un suggerimento siffatto sul rilievo che esso avrebbe fatto perdere alla previsione legislativa quel carattere di “eccezionalità” insito nella formulazione attuale, riducendo le differenze tra il regime degli arresti domiciliari e quello della misura dell’obbligo di dimora, differenze che, invece (come risulta dalla Relazione al Codice, pag. 183), espressamente si è ritenuto di dover mantenere “per rendere razionalmente comprensibile l’equiparazione della misura in parola alla custodia cautelare”12.

Di talchè ne discende come sia onere del giudicante valutare la compatibilità dell’attività lavorativa con le esigenze cautelari13 proprio perché l’“apprezzamento dello stato di indigenza assoluta, inoltre, non può comunque prescindere dalla valutazione anche della compatibilità dell’attività lavorativa proposta con le esigenze di cautela poste atta base della misura, la quale, ex art. 284 c.p.p., comma 5, costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare14.

Cosicchè ne consegue per un verso, come il lavoro, per il quale si invoca l’autorizzazione prevista dall’art. 284, co. III, c.p.p., debba essere idoneo “a mantenere quei vincoli e quei controlli che sono funzionali al raggiungimento delle finalità proprie del provvedimento cautelare ancora in atto15 e, per altro verso, come sia onere del giudice esplicitare la concreta necessità di salvaguardare le esigenze cautelari attraverso “una motivazione di particolare aderenza alle peculiarità del caso, dato che a fronte di essa si contrappone quella di assicurare all’individuo condizioni di vita decenti, certamente riferibile a valori costituzionali16 visto che il “giudice, nell’autorizzare l’allontanamento dal domicilio per attività lavorative, non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tali attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa17.

In buona sostanza, ai predetti requisiti di “indispensabilità ed assolutezza” va accoppiata la considerazione della specifica e “concreta compatibilità” di tale attività con le esigenze cautelari, e ciò all’effetto: 1) di impedire che l’attività lavorativa, che si chiede di poter svolgere, comporti l’allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e spostamenti continui, con orari di lavoro difficilmente controllabili (Cass., Sez. 1, 1 dicembre 2006, Cerchi);

2) oppure, implicando la possibilità per il prevenuto di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata, vanifichi, in fatto ogni possibilità di sottoporre la persona ai controlli necessari a fini cautelari (Sez. 4, 15 marzo 2005, Haris)18.

Al di là di questi casi, viceversa, l’orario di lavoro, giornaliero e settimanale, rileva solo “ai fini della prescrizione che l’autorizzazione può contenere19 nel senso che la fascia lavorativa oraria deve essere parametrata solo “alla modalità di fruizione del permesso stesso20.

Una volta chiariti i margini ermeneutici entro cui deve essere circoscritto l’ambito applicativo della norma giuridica in commento, corre l’obbligo di evidenziare, in conclusione, per dovere di completezza espositiva, come il Supremo Consesso, correttamente declinando i principi di diritto suesposti ai casi sottoposti al suo scrutinio giurisdizionale, abbia escluso che potesse applicarsi la suddetta regola legislativa nelle seguenti ipotesi:

  • allorquando non vengano “adeguatamente documentati non soltanto il presupposto dell’assoluta indigenza ma anche i luoghi e gli orari in cui si sarebbe dovuto svolgere l’impegno lavorativo21;

  • quando difetti “la prova di una situazione di assoluta indigenza22 e la misura richiesta si rilevi incompatibile “in relazione alle finalità di controllo sociale della misura adottata23;

  • se, l’attività lavorativa che l’imputato sia intenzionato a svolgere, comporti “spostamenti in vari cantieri situati in diverse città della penisola, con orari di lavoro molto ampi, così da vanificare ogni possibilità di un efficace controllo24;

  • qualora, la tipologia del lavoro proposto, consenta “all’indagato contatti con chiunque così vanificando lo scopo cui gli arresti domiciliari erano finalizzati25;

  • quando la condizione di assoluta indigenza venga “dedotta semplicemente dallo stato di detenzione domiciliare dell’imputato26.

Viceversa, la Corte ha ritenuto configurabile tale dettato normativo nei susseguenti casi:

  • nella ipotesi in cui, in sede cautelare, non sia dato “nessun peso o rilievo è attribuito allo stato di incensuratezza e di assenza di pendenze giudiziarie27 dell’imputato sebbene costui venga “accompagnato sul luogo di lavoro e poi da questo ricondotto a casa dal suo stesso genitore convivente28;

  • se non siano considerati i redditi patrimoniali del ristretto anche al fine di appurarne “l’effettiva entità29;

  • quando, a carico dell’istante, vi sia il dovere “di somministrazione degli alimenti, data l’idoneità del potenziale alimentando a provvedere al proprio sostentamento con l’attività lavorativa e non ostando a quest’ultima preminenti esigenze cautelari30;

  • allorquando “un soggetto che, dovendo mantenere se stesso, una moglie ed un figlio (sia pure in regime di separazione), si trovi senza fonti di reddito31 essendo stata stimata detta ipotesi come una “condizione di assoluta indigenza32.

 

1 Cass. pen., sez. III, 15/07/10, n. 34235.

2 Cass. pen., sez. VI, 1/07/99, n. 2530.

3 Cass. pen., sez. IV, 29/01/07, n. 10980.

4 Ibidem.

5 Cass. pen., sez. VI, 3/06/05, n. 32574.

6 Cass. pen., sez. IV, 10/12/04, n. 9109.

7 Cass. pen., sez. VI, 3/06/05, n. 32574.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 Cass. pen., sez. I, 1/12/06, n. 103.

11 Cass., 23 febbraio 2000, n. 3649, rv. 215522.

12 Ibidem.

13 In tal senso, Cass., 1 febbraio 1999, n. 3558, rv. 213142.

14 Cass. pen., sez. III, 15/07/10, n. 34235.

15 Cass. pen., sez. II, 8/11/05, n. 1556.

16 Cass. pen., sez. VI, 3/06/05, n. 32574.

17 Cass. pen., sez. II, 8/11/05, n. 1556.

18 Cass. pen., sez. VI, 25/02/08, n. 12337.

19 Cass. pen., sez. III, ud. 6/12/12, dep. 11/01/13, n. 1480.

20 Ibidem.

21 Cass. pen., sez. III, 15/07/10, n. 34235.

22 Cass. pen., sez. VI, 25/02/08, n. 12337.

23 Ibidem.

24 Cass. pen., sez. I, 1/12/06, n. 103.

25 Cass. pen., sez. II, 8/11/05, n. 1556.

26 Cass. pen., sez. IV, 10/12/04, n. 9109.

27 Cass. pen., sez. VI, 21/05/10, n. 20550.

28 Ibidem.

29 Cass. pen., sez. VI, 3/06/05, n. 32574.

30 Cass. pen., sez. I, 29/10/02, n. 123.

31 Cass. pen., sez. VI, 1/07/99, n. 2530.

32 Ibidem.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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