Quali interventi richiedono l’autorizzazione paesaggistica?

Redazione 16/02/16
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L’obbligo di munirsi di autorizzazione sussiste per ogni alterazione dello stato fisico dei luoghi o degli immobili soggetti a tutela, anche quando tale modificazione non sia connessa ad attività urbanistico-edilizia, purché sia in astratto suscettibile di arrecare pregiudizio all’aspetto esteriore del bene protetto dal vincolo.

Tra le opere che comportano un’alterazione rilevante sotto il profilo paesaggistico-ambientale rientrano innanzitutto le opere edilizie in senso stretto, alla stregua del concetto di “costruzione” recepita dalla normativa di settore.

In linea di principio potremo dire che tutte quelle opere che sono soggette a permesso di costruire, proprio perché già rilevanti sotto questo profilo, sono in genere automaticamente sottoposte al preventivo esame per il nulla osta.

Ne consegue che le violazioni dei vincoli ambientali, che siano anche abusi edilizi penalmente rilevanti, configurano sia il reato di cui all’art. 44 del TU 380/2001 sia quello di cui all’art. 181 del d.lgs. 42/2004.

Al contrario, non può ritenersi valida la regola inversa; cioè non si può affermare che un’opera, non soggetta a permesso di costruire, non debba essere soggetta al nulla osta preventivo, né assume rilevanza l’eventuale semplificazione procedimentale intervenuta per quanto attiene al profilo urbanistico-edilizio.

La giurisprudenza ha ritenuto necessaria l’autorizzazione:

• per la realizzazione di una rampa esterna con funzione di scala antincendio;

• per l’asfaltatura di un piazzale che prima era soltanto in terra battuta;

• per il consolidamento dei muri mediante una soletta in cemento armato con obiettiva modificazione dello stato dei luoghi;

• per la realizzazione di una serra, di una strada, di un campo da tennis;

• per la realizzazione di varianti ad opere già munite di nulla osta.

a Cassazione ha affermato che i lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo, sia pure nel rispetto della precedente volumetria e destinazione d’uso, richiedono l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ai sensi degli artt. 151 e 152 del d.lgs. 490/1999 (normativa sostituita dal d.lgs. 42/2004). Nella stessa sentenza la Corte ha affermato che tale quadro normativo non risulta modificato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 380/2001 atteso che, ai sensi dell’art. 22 del citato TU, gli interventi di demolizione e ricostruzione, pur se ora sottoposti a denuncia di inizio attività, allorché effettuati in zone vincolate necessitano della autorizzazione della PA a tutela del vincolo.

Tale principio vale anche per la legislazione regionale (13) essendosi affermato che anche dopo la entrata in vigore della legge regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, che prevede l’autorizzazione in luogo della concessione anche per le opere pertinenziali per l’esecuzione delle quali sia previsto l’ottenimento dell’autorizzazione ambientale, in assenza di quest’ultima sussiste la violazione di cui all’art. 181 d.lgs. 42/2004. L’autorizzazione non è invece necessaria per le opere interne, che non sono neppure astrattamente idonee a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale; in tal caso il reato non è configurabile, né come reato di pericolo, perché è esclusa ogni possibilità di danno all’ambiente ed al paesaggio, né come reato formale, perché l’autorità tutoria non ha alcun interesse a controllare preventivamente anche gli interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed all’ambiente.

L’art. 149 del d.lgs. 42/2004 prevede espressamente l’esonero dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g) del codice, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Redazione

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