Quale valore attribuire alla sentenza di patteggiamento? Nota in calce a TAR Friuli Venezia Giulia 30 agosto 2001 n. 563

Redazione 19/09/01
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inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2001

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di Ciro Cardinale

TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA Sentenza 30 agosto 2001 n. 563.
Pres. Sammarco; Est. Farina.
**** (Avv. A. Lonciari) c. Ministero dell’interno (Avv.ra Stato).
La sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento (art. 444 c.pp.) non prova né la sussistenza né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce, dato che nel sistema del nuovo codice di procedura penale la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale, che può essere assente nel procedimento di patteggiamento e che l’art.445 c.p.p. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. Vanno – pertanto – ritenuti illegittimi i provvedimenti prefettizi di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi, che fanno riferimento ad una sentenza ex art.444 c.p.p. emessa nei riguardi del ricorrente per detenzione illegale di una pistola e delle relative munizioni. ____________

(omissis)
D I R I T T O
1.Il ricorso mira all’annullamento: 1)del decreto prot.n.1180/31308/II° Settore del 13.3.2001,con il quale il Prefetto della Provincia di Udine ha revocato la nomina a guardia particolare giurata dello ****, in seguito ad una sentenza «patteggiata» emessa nei suoi riguardi(per detenzione illegale di una pistola e delle relative munizioni); 2) del decreto prot.n.1181/31309/II° Settore del 13.3.2001,con il quale il Prefetto della Provincia di Udine ,in conseguenza del decreto prot.n.1180/31308/II° Settore del 13.3.2001 ha revocato al medesimo la licenza di porto d’armi.
2. Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi del gravame.
E’ d’uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (ad oggetto: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza «), all’art.11 (art.10 T.U. 1926) così recita: « Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; … Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione». Il successivo art.138 (art.139 T.U. 1926) ha stabilito che :» Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:…4° non avere riportato condanna per delitto ;». Nel caso di cui alla attuale controversia , il Prefetto della Provincia di Udine ha revocato la nomina a guardia particolare giurata dello ****, in seguito ad una sentenza «patteggiata» emessa nei suoi riguardi (per detenzione illegale di una pistola e delle relative munizioni). Parte ricorrente sostiene che la sentenza di patteggiamento non contiene alcuno accertamento penale dei fatti contestati, bensì una mera irrogazione di pena ridotta così come concordata tra P.M. ed imputato. Ne discenderebbe quindi l’assoluta irrilevanza della sentenza de qua, che, del resto, non contenendo alcun accertamento penale dei fatti accaduti, non può essere posta a fondamento di un atto quale la impugnata determinazione prefettizia, che tale accertamento e contestazione richiede in modo inequivocabile. La ricerca di una soluzione alla problematica circa il rapporto tra procedimento ablatorio (quale quello di specie) e sentenza penale emessa a seguito di richiesta delle parti di applicazione della pena (c.d. patteggiamento) ex art.444 e ss. Cod. proc. pen., con particolare riguardo agli effetti condizionanti che quest’ultima può esercitare sul primo, impone l’approfondimento della questione prodromica relativa alla natura giuridica ed al contenuto della sentenza penale c.d. patteggiata. E’ d’uopo prendere le mosse da un’attenta lettura sistematica dell’ordinamento processuale penale, diretta ad individuare la natura, la disciplina e l’inquadramento concettuale dell’istituto della sentenza di «patteggiamento ». In questo contesto, occorre tenere conto degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, nonché dell’indirizzo interpretativo seguito dal Giudice penale, ricordando, in particolare, i numerosi interventi nomofilattici della Cassazione. Quest’ultima aveva espresso, inizialmente, il convincimento che la pronuncia di patteggiamento presupporrebbe un accertamento di responsabilità dell’imputato (Cfr. Cass. pen. I Sez., 14 maggio 1991 n. 1481, 20 gennaio 1992 n. 472, 24 febbraio 1995 n. 1909, 18 luglio 1996 n. 7206), oppure andrebbe considerata come una decisione sui generis (Cfr. Cass. 6 settembre 1990 e 8 luglio 1991); successivamente, è andata elaborando una tesi che individua in questa pronuncia degli elementi che la farebbero assimilare ad una sentenza di proscioglimento, seppure caratterizzata da alcune peculiarità (Cfr. Cass, Sezioni Unite, 8 maggio 1996 e 26 febbraio 1997). A sua volta, la Corte costituzionale aveva, inizialmente, avvertito che nel rito del patteggiamento: «è preponderante l’iniziativa delle parti nel settore probatorio. Ma ciò non immuta affatto i principi, nemmeno nello speciale procedimento in esame, dove anzi il giudice è tenuto in primo luogo ad esaminare ex officio se sia già acquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso » (Cfr. le sentenze 2 luglio 1990 n. 313 e 12 ottobre 1990 n. 443). Successivamente la stessa Corte (sentenza 20 maggio 1996 n. 155), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art.34 comma 2 Cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che il giudice per le indagini preliminari, il quale avesse disposto una misura cautelare personale, non poteva disporre l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ha affermato il principio per cui la pronuncia patteggiata integra un vero e proprio giudizio, in quanto il giudice svolge comunque « valutazioni fondate direttamente sulle risultanze in atti aventi natura di giudizio non di mera legittimità, ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell’imputato, quanto, infine, la pena ». La stessa Corte costituzionale in numerose altre circostanze, ha escluso, però, che la sentenza ex art.444 Cod. proc. pen. abbia le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, « stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituiscono nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l’applicazione della pena » (Cfr. le sentenze 6 giugno 1991 n. 251 e 11 dicembre 1995 n. 499). Quanto al giudice penale, esso è pervenuto alla conclusione che la sentenza emessa in seguito alla instaurazione della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevista dagli artt.444 e seguenti del Codice di procedura penale, non ha natura di sentenza di condanna. Questo assunto muove dalla considerazione che, secondo la previsione dell’art.445 Cod. proc. pen. « salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna »: se ne deduce che la pronuncia di patteggiamento è logicamente distinta da quella di condanna, alla quale è soltanto equiparata, a determinati scopi. Al riguardo è stato sottolineato che, in effetti, la sentenza di patteggiamento e quella di condanna evidenziano differenze formali, strutturali, genetiche e funzionali, basate sulla circostanza che nella prima viene applicata la pena così come tra le parti concordata e dal giudice ritenuta congrua rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze( pur esse dalle parti indicate), mentre nella seconda la pena è sempre autonomamente disposta dal giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, e non già sulla base della sola contestazione del fatto reato, bensì dopo che si è accertata e quindi dichiarata, la colpevolezza dell’imputato. Di qui il convincimento (tra l’altro) che la sentenza ex art.444 Cod. proc. pen. non comporti la decadenza del beneficio della sospensione condizionale della pena, perché l’art.168 del Codice penale, riferendosi alla « condanna », senza ulteriori specificazioni, « postula sempre un accertamento dotato di quelle caratteristiche di completezza in ordine alla commissione del reato e, quindi, alla colpevolezza dell’imputato, accertamento che è conseguibile solo mediante una sentenza pronunciata in esito ad un giudizio con plena cognitio del reato e della pena ». In questa ottica, è stato osservato che la sentenza patteggiata può essere pronunciata anche quando i riscontri fattuali disponibili all’atto della decisione si identificano nella mera notitia criminis, senza essere assistiti da elementi di prova idonei a fondare un giudizio di colpevolezza: questo perché la mancanza di elementi utili, allo stato degli atti, per dimostrare l’insussistenza del reato contestato, o comunque, la innocenza dell’imputato, non può considerarsi equivalente ad un riconoscimento della colpevolezza del medesimo. Nello stesso senso, si è avvertito che l’accertamento negativo concernente l’insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all’art.129 Cod. proc. pen. « non equivale, di per sé, simmetricamente, ad una pronuncia positiva di responsabilità » (Cfr. Corte cost. 20 maggio 1996 n. 155). Come si è accennato, la Corte costituzionale ha espresso un avviso sostanzialmente conforme a quello della Corte di Cassazione, statuendo che il profilo prevalentemente « negoziale » della sentenza di patteggiamento e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove impedisce di attribuire alla pronuncia in parola la natura di decisione di condanna (Cfr. Corte cost. n. 25 del 1991; 22 maggio 1991 n. 251, n. 499 del 1995 cit.; 20 maggio 1996 n. 155 cit.), non presupponendo un accertamento della responsabilità dell’imputato (Cfr. le sentenze nn. 399 del 1997 e 13 maggio 1998 n. 172). Svolte queste considerazioni di fondo, non può non rilevarsi che la giurisprudenza amministrativa è tuttora divisa circa la natura e la portata della sentenza su richiesta delle parti. Secondo un primo filone giurisprudenziale, la sentenza di patteggiamento equivale a quella di condanna, per l’espressa equiparazione al riguardo sancita dall’art.445 Cod. proc. pen.: anche perché – si è osservato – la nuova disciplina del patteggiamento si differenzia dall’antecedente art.77 della L. 24 novembre 1981 n. 689 (cfr., in tal senso, Cons. Stato, I Sez., parere n. 1647 del 27 maggio 1992; VI Sez. 16 ottobre 1995 n. 1149; T.A.R. Campania, III , 11 ottobre 1996, n.646; T.R.G.A., Bolzano, 21 aprile 1997, n. 103, 27 gennaio 1997, n. 19 e 24 febbraio 1999, n. 53). Per contro, altra giurisprudenza ( V., per es. T.A.R. Piemonte, I Sez.,10 febbraio 1993 n. 73), dopo aver dato la definizione della sentenza di condanna, che è quella pronunciata a seguito di dibattimento e che costituisce accertamento positivo e costitutivo della responsabilità dell’imputato, afferma che tale situazione ben difficilmente può ravvisarsi nella sentenza di patteggiamento, in cui manca un completo ed appagante accertamento dei fatti, che è al giudice negato: dovendo questo limitarsi a valutare se, allo stato degli atti, sussista o meno l’evidenza dell’innocenza, giusta art.129 Cod. proc. pen., senza poter ricercare quella verità storica che non sembra sostituibile da un accordo tra imputato e pubblico ministero, se solo si consideri come anche una piena ammissione da parte dell’imputato della sua totale responsabilità, senza cause scriminanti, non vincola di per sé il giudice ad affermare la colpevolezza dell’inquisito. Nell’ambito di tale orientamento, il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia (sentenza 22 gennaio 1996 n. 13), afferma che la sentenza di patteggiamento non prova né la sussistenza né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce, in primo luogo perché nel sistema del nuovo Codice di procedura penale la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale (artt.493, 496 e segg. Cod. proc. civ.), che ben può essere assente nel procedimento di patteggiamento, e poi perché l’art.445 Cod. proc. pen. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. Sulla stessa scia si muove la Corte dei conti (27 febbraio 1990 n. 70; 7 ottobre 1991 n. 308), che nega la natura di sentenza di condanna a quella pronunciata su accordo delle parti, in quanto tale accordo non può essere sostitutivo dell’accertamento, che è proprio del giudice e da questi a nessun altro delegabile, sulla effettività dell’offesa dell’interesse normativamente protetto e sulla colpevolezza dell’imputato. Insomma, il filone giurisprudenziale dianzi evidenziato nega alla sentenza di patteggiamento valenza di sentenza di condanna sulla base di uno stesso minimo comune denominatore individuato nella mancanza di un completo ed appagante accertamento dei fatti: il dato normativo, difatti, attribuirebbe al giudice unicamente il potere di valutare se sia esatta la qualificazione giuridica del fatto, se esistano le circostanze attenuanti prospettate, se risulti corretto il giudizio di comparazione tra le circostanze stesse; di conseguenza il giudice, a fronte dell’esattezza della qualificazione giuridica, della sussistenza delle circostanze proposte nonché della loro comparazione, dovrà inevitabilmente applicare la pena concordata ancorché la ritenga palesemente contrastante con i parametri imposti dall’art. 133 Cod. pen. Il Collegio non ritiene di discostarsi dal richiamato precedente del T.A.R. Friuli Venezia Giulia (22 gennaio 1996 n. 13), secondo cui la sentenza di patteggiamento non prova né la sussistenza né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce: in primo luogo perché nel sistema del nuovo Codice di procedura penale la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale (artt.493, 496 e segg. Cod. proc. civ.), che ben può essere assente nel procedimento di patteggiamento, e poi perché l’art.445 Cod. proc. pen. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. Sotto il profilo considerato (assorbiti gli altri profili), il ricorso va, dunque, accolto, con il conseguente annullamento del decreto prot.n.1180/31308/II° Settore del 13.3.2001, nonché del decreto prot.n.1181/31309/II° Settore del 13.3.2001, affetto da invalidità derivata, come fondatamente dedotto dall’istante.

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QUALE VALORE ATTRIBUIRE ALLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO?

Decidendo sull’impugnazione di due provvedimenti prefettizi di revoca di precedenti atti amministrativi, il Tar Friuli-Venezia Giulia ha colto l’occasione per affrontare la problematica relativa al rapporto tra procedimento amministrativo e sentenza penale di patteggiamento, nonché quella relativa alla natura di tale decisione.
Al riguardo il Tribunale – aderendo ad un preciso filone giurisprudenziale amministrativo – nega alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il valore di sentenza di condanna, accogliendo il ricorso del privato ed annullando i provvedimenti impugnati.
I fatti. Il Prefetto di Udine con un doppio provvedimento ha revocato la nomina a guardia particolare giurata del ricorrente, nonché la licenza di porto d’armi, sulla scorta di una sentenza di patteggiamento per detenzione illegale di una pistola e di alcune munizioni a carico di esso ricorrente. La guardia giurata ha quindi impugnato davanti al competente Tribunale amministrativo tali provvedimenti ablatori, ritenendoli illegittimi – tra l’altro – per violazione di legge, sull’assunto che la sentenza di patteggiamento non è equiparabile alla sentenza di condanna e, quindi, non potrebbe rilevare al di fuori dell’ambito penale suo proprio.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento, art.444 e seg. c.p.p.) ricalca un analogo istituto già previsto negli art.77 e seg. della legge 24 novembre 1981, n.689, poi abrogati dall’art.234 disp. att. c.p.p. Rispetto a quest’ultimo, il legislatore del nuovo codice di rito ha voluto garantire “l’indubbio ampliamento delle ipotesi applicative e la particolare significatività della previsione premiale” (così la Relazione preliminare al nuovo codice di procedura penale, in Lex, 1998, II, 528), tant’è che il “vecchio” patteggiamento poteva dar luogo solo all’applicazione di una sanzione sostitutiva, mentre quello “nuovo” permette l’applicazione di una pena di qualunque specie (escluso l’ergastolo). Nel patteggiamento “il compito del giudice è di accertare, sulla base degli atti, se esistono le condizioni per il proscioglimento e, in caso negativo, se è esatto il quadro (…) nel cui ambito le parti hanno determinato la pena, mentre non occorre un positivo accertamento della responsabilità penale” (Relazione, cit., 530).
Diversamente da quanto prevede l’art.651 c.p.p. per le comuni sentenze di condanna, l’art.445 c.1 esclude che le sentenze di patteggiamento possano avere efficacia nei giudizi civili o amministrativi, aggiungendo che “salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”. Dal tenore della norma se ne dovrebbe dedurre – come fa anche il Tar con la decisione in rassegna – che la sentenza di patteggiamento non produce effetti al di fuori del processo penale e non è una sentenza di condanna, essendo solo equiparata ad essa a determinati effetti. Ma al riguardo l’orientamento della giurisprudenza – anche amministrativa – non è univoco, essendo tuttora divisa circa la natura e la portata della sentenza di applicazione della pena. E nessun aiuto ci può venire neppure dalla Relazione preliminare al nuovo codice di rito, dove si legge solo che “la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna” (cit., 530).
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale amministrativo, la sentenza di patteggiamento equivarrebbe a quella di condanna, per l’espressa equiparazione sancita dall’art.445 c.p.p. (Cons. Stato, sez.I, 27 maggio 1992, n.1647, in Foro amm., 1994, 849; Tar Campania, Napoli, sez.III, 11 ottobre 1996, n. 646, in TAR, 1996, I, 4641).
Altri giudici amministrativi (Tar Piemonte, sez.I, 10 febbraio 1993, n. 73, in TAR, 1993, I, 1258; Tar Friuli-Venezia Giulia, 22 gennaio 1996, n. 13, ivi, 1996, I, 907), invece, partendo dal dato di fatto che la sentenza di condanna è pronunciata a seguito di dibattimento, dove c’è sempre un accertamento positivo e costitutivo della responsabilità dell’imputato, affermano che tale situazione difficilmente può ravvisarsi nella sentenza di patteggiamento, in cui manca un completo accertamento dei fatti, dovendo il giudice limitarsi qui a valutare se – allo stato degli atti – sussista o meno l’evidenza dell’innocenza ex art.129 c.p.p. e negando, quindi, la natura di sentenza di condanna a quella ex art.444.
Sulla stessa scia si è mossa anche la Corte dei conti, che nega la natura di sentenza di condanna a quella pronunciata su accordo delle parti, in quanto tale accordo non può essere sostitutivo dell’accertamento dei fatti, che è proprio del giudice e da questi a nessun altro delegabile (v. sez.II, 27 febbraio 1990, n. 70, in Cons. stato, 1990, II, 355; id., 7 ottobre 1991, n. 308, in Foro amm., 1992, 1520, per la quale “la cognizione imperfetta che è propria della sentenza penale pronunciata su accordo delle parti ex art.444 comma 1 c.p.p., comporta l’esclusione di ogni efficacia della stessa nei giudizi civili ed amministrativi, a nulla rilevando in contrario la circostanza che l’art.445 c.p.p. dà alla equiparata pronuncia di condanna, in quanto tale equiparazione significa solo che della sentenza va tenuto conto ai fini della contestazione della recidiva, dell’abitualità e della professionalità di reato”). E proprio nell’ambito di quest’ultimo orientamento si iscrive la sentenza qui commentata.
Anche la Cassazione penale ha affrontato la problematica relativa alla natura della sentenza ex art.444 c.p.p., dividendosi al suo interno in più filoni interpretativi, nonostante un intervenuto delle sezioni unite (sent. 27 marzo 1992, Di Benedetto, in Cass. pen., 1992, 2060) – ritenuto peraltro “elusivo” (Nappi, Guida al codice di procedura penale, Milano, 2001, 524) – che ha negato la natura di sentenza di condanna a tale decisione.
E così, mentre alcune pronunce – seguendo l’insegnamento delle sezioni unite – hanno escluso che la decisione ex art.444 abbia natura di sentenza di condanna, perché qui non ci sarebbe alcun accertamento di responsabilità dell’imputato (Cass. pen., sez.V, 1 ottobre 1992, Varriale, in Mass. cass. pen., 1993, fasc.7, 26; id., 24 gennaio 1994, Deligio, in Cass. pen., 1995, 1941; id., sez.VI, 26 giugno 1995, Capriglia, in Foro it., 1996, II, 359), altre hanno invece affermato che la sentenza di patteggiamento, presupponendo comunque un accertamento di responsabilità dell’imputato, ha natura di sentenza di condanna (Cass. pen., sez.I, 26 marzo 1991, Negri, in Cass. pen., 1992, 375; id., 3 aprile 1991, Bozzoli, in Giur. it., 1991, II, 315) o che vada equiparata ad essa (Cass. pen., sez.I, 28 giugno 1991, Del Sorbo, in Cass. pen., 1992, 237). Altre, infine, l’hanno considerata come una decisione sui generis, atipica, né di condanna, né di proscioglimento (Cass. pen., sez.I, 6 settembre 1990, Torregrossa, in Giur. it., 1991, II, 218; id., 8 luglio 1991, Berselli, in Riv. pen., 1992, 492).
Neppure la Corte costituzionale ha voluto rinunciare a dire la sua in ordine alla natura della sentenza di patteggiamento e con la decisione 20 maggio 1996, n.155 ha affermato il principio che la sentenza ex art.444 c.p.p. integra un vero e proprio giudizio, poiché il giudice svolge “valutazioni fondate direttamente sulle risultanze in atti aventi natura di giudizio non di mera legittimità, ma anche di merito”.
Successivamente, però, gli stessi giudici costituzionali hanno escluso che la sentenza patteggiata abbia natura di pronuncia di condanna, “stante il profilo negoziale che la caratterizza” e “considerata la peculiare natura della sentenza in esame, non fondata sull’accertamento pieno della responsabilità dell’imputato” (v. sent. 11 dicembre 1995, n.499).

Ciro Cardinale

Redazione

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