Qual è la funzione dell’istituto del sorteggio dei requisiti di ordine speciale di cui all’attuale articolo 48 del codice dei contratti (ex articolo 10 comma 1 quater della Legge Merloni)la cui mancata dimostrazione comporta anche l’escussione della cauzi

Lazzini Sonia 11/09/08
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La norma de qua prevede il controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando in due distinti momenti: la prima verifica è effettuata a campione sul 10% dei concorrenti, prima dell’apertura delle buste, mentre la seconda avviene dopo la conclusione della gara e riguarda solo l’aggiudicatario e il secondo classificato. In caso di mancata presentazione della comunicazione necessaria a comprovare i requisiti di partecipazione, non distingue tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti), con la conseguenza che l’esclusione dalla gara, l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza conseguono automaticamente alla scadenza del termine di presentazione dei documenti, che è un termine perentorio, perché se fosse possibile presentare i documenti richiesti oltre quel limite, la p.a. sarebbe costretta a tenere in piedi la struttura organizzativa predisposta per la gara per esaminare la necessaria documentazione, senza che sia previsto alcun momento finale, che consenta di chiudere la verifica_ Nella specie, la concreta lesività del segmento procedimentale disatteso appare del tutto ipotetica non essendo stati evidenziati, neppure sul piano prognostico, i concreti fattori causali ricorrendo i quali la verifica della stazione appaltante avrebbe presumibilmente condotto alla esclusione di alcuna delle concorrenti, avrebbe determinato una certa percentuale dei ribassi ed, in definitiva, avrebbe favorito la ricorrente.
 
Merita di essere segnalata la particolare fattispecie sottoposta al Tar Lombardia, Milano e decisa nella sentenza numero 2979 del 24 luglio 2008
 
Poiché:
 
< Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la volazione dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n.109/1994, alla stregua del quale l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di procedere alla aperture delle buste contenenti le offerte, verificare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di alcune tra le imprese ammesse. Tale violazione procedimentale, si assume, avrebbe alterato il corso del procedimento concorsuale dal momento che, ove una delle imprese verificate non avesse dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal bando, sarebbe stata esclusa dalla gara con modificazione della soglia di anomalia e delle sorti della gara stessa.>
 
L’adito giudice milanese osserva che:
 
< la censura, come articolata, si appalesa del tutto generica.
In termini generali, colui che invoca l’inadempimento di una norma di azione da parte della pubblica amministrazione deve dedurre innanzi al Giudice elementi idonei a rappresentare, quale conseguenza della regola che si assume violata, la lesione di un bene della vita ovvero di un interesse anche solo strumentale alla sua realizzazione, in mancanza della cui allegazione deve ritenersi azionata non una posizione soggettiva di interesse legittimo, quanto una mera pretesa alla legalità della azione amministrativa.
 
Nella specie, la concreta lesività del segmento procedimentale disatteso appare del tutto ipotetica non essendo stati evidenziati, neppure sul piano prognostico, i concreti fattori causali ricorrendo i quali la verifica della stazione appaltante avrebbe presumibilmente condotto alla esclusione di alcuna delle concorrenti, avrebbe determinato una certa percentuale dei ribassi ed, in definitiva, avrebbe favorito la ricorrente.>
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2979 del 24 luglio 2008 emessa dal Tar Lombardia, Milano
 
 
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III – Sentenza 24 luglio 2008, n. 2979
N.   2979/08 Reg. Sent.
N. 3100/2000 Reg. Ric.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la LOMBARDIA, SEZIONE III
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
sul ricorso n. 3100/2000 proposto da ALFA clima s.r.l., in presona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli ************************* ed ************, elettivamente domiciliata in Milano, via Cusani n. 10
contro
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’****** ***************, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Gian Galeazzo n. 16
e nei confronti
BETA ******à Combustibili Industriali e Riscaldamento s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ************ e ***************, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, viale Serbelloni n. 2
 
per l’annullamento
– della deliberazione del direttore generale n. 719 del 28 giugno 2000 di aggiudicazione definitiva alla BETA Spa dell’appalto per la ricostruzione della rete idrica fognaria centrale termica dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali con particolare riguardo al verbale del 24 maggio 2000 di aggiudicazione della gara alla BETA Spa e alla deliberazione n. 379 dell’11 aprile 2000 di approvazione del verbale 29 marzo 2000 di aggiudicazione provvisoria della gara;
 
VISTI il ricorso ed i documenti depositati;
VISTE le memorie di costituzione in giudizio della resistente amministrazione;
VISTI gli atti tutti di causa;
uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2008, relatore il dott. *************, l’avv.to ********, per delega dell’avv.to *****, per la ricorrente; l’avv.to *******, per delega dell’avv.to ******, per la BETA spa; l’avv.to ****** per l’Azienda Ospedaliera
 
FATTO
 
La ALFA clima s.r.l. ebbe a partecipare al bando di gara, pubblicato in data 8 marzo 2000, con il quale l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico aveva indetto un pubblico incanto per l’aggiudicazione di appalto, avente ad oggetto la “ristrutturazione della rete idrica – fognaria e della centrale termica dell’ospedale”, secondo il criterio selettivo del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 7, comma 1 bis, l. 415 del 1998 (fonte successivamente abrogata ad opera dell’articolo 256 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con decorrenza dal 1 luglio 2006). In data 29 marzo 2000, la commissione giudicatrice aveva provveduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione di gara presentata dagli operatori economici partecipanti ed aveva individuato quale vincitrice la BETA Spa con il ribasso del 9,13 % mentre la ricorrente si era classificata seconda con il ribasso (di poco inferiore) dell’8,07 %.
Con ricorso notificato il 14 luglio 2000 e depositato il 19 luglio 2000, la società ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati adducendo la loro illegittimità e chiedendo al Tribunale Amministrativo di disporne l’annullamento e, in via subordinata, di condannare al risarcimento del danno economico patito.
L’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e ********* e  la controinteressata BETA ******à Combustibili Industriali e Riscaldamento S.p.a. si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 27 luglio 2000, la ricorrente ha rinunziato alla sospensiva cautelare e, su istanza congiunta delle parti, la causa è stata cancellata dal ruolo. Successivamente, la causa è stata reiscritta a ruolo e chiamata all’udienza pubblica del 22 maggio 2008, giorno in cui è stata discussa e decisa.
 
 
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, l’avvenuta integrale esecuzione dell’appalto non osta allo scrutinio nel merito della presente causa. Difatti, è oramai consolidato l’insegnamento secondo il quale, nella ipotesi in cui il ricorrente venga a trovarsi, rispetto al ricorso di legittimità, in condizioni di sopravvenuta carenza d’interesse, la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo consente al giudice, permanendo l’interesse risarcitorio, di continuare a conoscere in via principale l’episodio di potere ai fini di una pronuncia sulla sua antigiuridicità e sugli effetti pregiudizievoli prodotti nella sfera patrimoniale del destinatario.
1.1. Ancora in via pregiudiziale, è infondata l’eccezione di tardività sollevata dalla azienda ospedaliera alla cui stregua la ricorrente sarebbe stata a conoscenza, sin dal 12 maggio 2000 (data di una nota dalla stessa trasmessa all’amministrazione), dell’aggiudicazione, avente efficacia definitiva e non provvisoria, disposta in favore della controinteressata nella seduta pubblica del 29 marzo 2000.
Dirimente è il documento del 24 maggio 2000 (doc. 2 – all. ric.), non disconosciuto dalla controparte, intestato “verbale di aggiudicazione definitiva” ed a firma del presidente della gara e dirigente della unità operativa tecnica Arch. ***************, con il quale espressamente e con linguaggio inequivoco si dichiarano a quella data aggiudicati “definitivamente” alla ditta BETA spa i lavori occorrenti all’adeguamento delle reti fognarie.
E’ noto che nel caso in cui il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi è titolare, il termine per chiederne l’annullamento decorre dalla sua conoscenza, che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo). E’, altresì, evidente che nella fattispecie per cui è causa, il provvedimento lesivo è costituito dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, pur essendo nella facoltà dell’interessato l’impugnazione di quella provvisoria.
Orbene, in disparte ogni considerazione sulla correttezza giuridica della qualificazione operata, il nomen iuris attribuito dall’amministrazione resistente al provvedimento in oggetto fondava senza dubbio un affidamento oggettivo dell’impresa in ordine al decorso del termine di impugnazione a decorrere almeno dal 24 maggio 2000.
2. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta in capo alla società aggiudicataria il possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica. Sul punto, la stessa ha, in particolare, dedotto: – che la maggior parte delle opere da effettuarsi dall’aggiudicataria della gara attenevano alla manutenzione degli impianti idrici – sanitari (per un totale di circa 900 milioni), mentre una parte minore aveva ad oggetto impianti termici (600 milioni circa) ed opere edili (700 milioni circa); – che il bando di gara aveva indicato quale categoria prevalente quella “S3” di cui al d.m. ll.pp. 15 maggio 1998 n. 304 e aveva previsto come categorie scorporabili e comunque diverse dalla prevalente la “G11” e “G1”; – che il capitolato speciale prevedeva, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara che fossero fornite le dichiarazioni ai sensi dell’art. 7 d.l. 502 del 30 dicembre 1999, con conseguente implicito richiamo a quelle di cui al comma 1 lett. b); – che, dunque, dalla lettura combinata delle disposizioni di legge e di bando, risultava che la categoria prevalente oggetto dell’appalto era la “S3” e che, quindi, le imprese partecipanti avrebbero dovuto, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso del requisito dell’esecuzione nell’ultimo quinquennio di lavori appartenenti alla categoria “S3” per un importo totale pari al 40% dell’importo dell’appalto a base d’asta (circa 2 miliardi di Lire); – che la controinteressata era priva del requisito dell’esecuzione di lavori nella predetta categoria prevalente dal momento che le referenze presentate attenevano tutte a lavori eseguiti nella diversa categoria “G11” relativa alla costruzione (e non alla gestione) e alla manutenzione straordinaria (e non ordinaria) di impianti termici.
La censura è infondata. E’ utile la preliminare ricostruzione del quadro normativo e fattuale.
2.1. Il d.l. 30 dicembre 1999 n. 502 (recante disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, non convertito nel termine di 60 giorni previsto dalla legge) disponeva che alle procedure di aggiudicazione o di affidamento di appalti di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000 ed inferiore al controvalore in € di 5.000.000 di DSP, erano ammesse le imprese che, oltre al certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell’appalto, fossero in possesso, inter alios, del seguente requisito di cui alla lettera b): “esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiore a € 3.500.000, la predetta percentuale è fissata al 40%”.
2.2. Nel bando di gara si leggeva che l’importo a base d’asta (€ 1.137.150,00) era suddiviso in opere civili (€ 346.204), impianti termici (€ 320.822), impianti idrici sanitari (€ 470.124). La categoria prevalente richiesta era la “S3” classe 5; la categoria obbligatoria la “G11” classe 4; la categoria scorporabile la “G1” classe 4.
Alla busta contenente l’offerta dovevano essere allegate, a pena di esclusione ove mancanti o irregolari, la certificazione di iscrizione all’associazione nazionale costruttori rilasciata dal ministero dei lavori pubblici per la categoria richiesta il cui termine di validità non fosse scaduto, nonché le dichiarazioni ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 502 del 30 dicembre 1999 per la cui dimostrazione erano sufficienti dichiarazioni sostitutive salvo l’acquisizione dei certificati in copia o originale comprovanti le autocertificazioni prima di procedere alla stipulazione con l’aggiudicataria.
L’oggetto dell’appalto, così come descritto nel bando e nel capitolato speciale, era dato dall’esecuzione di opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione della centrale termica, del collegamento con la centrale principale di produzione energia termica, della rete idrica e rete di raccolta scarichi fognari, opere edili ed impianti, assistenze murarie (art. 3). Si prevedeva, inoltre, che fino che non fosse intervenuto il collaudo delle opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria doveva essere fatta a cura dell’appaltatore.
2.3. Il d.m. 15 maggio 1998 n. 304 (recante il regolamento della nuova tabella delle categorie di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori), vigente ratione temporis (ora v. d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34), rideterminò le categorie di iscrizione nell’Albo nazionale dei costruttori al fine di creare un più stretto riferimento tra l’iscrizione ad una categoria e la specifica capacità tecnico-operativa, suddividendo le categorie in opere generali ed in opere specializzate.
La categoria “G11”, rientrante tra le opere generali, e comprendente le imprese iscritte nelle categorie 5A, 5C, concerneva i lavori di installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici di ventilazione, di condizionamento; trattavasi delle lavorazioni attinenti alla costruzione di impianti termici, di ventilazione e condizionamento nonchè alla loro manutenzione straordinaria; per la manutenzione straordinaria doveva intendersi qualsiasi intervento necessario a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quanto previsto dal progetto o dalla normativa vigente, con esclusione di quegli interventi volti al mantenimento di condizioni di efficienza e di funzionalità che non comportassero la sostituzione o riparazione degli apparecchi o componenti dell’impianto.
La categoria “S3”, rientrante tra le opere specializzate, concerneva la gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, nonchè installazione, manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio; trattavasi delle attività volte alla conduzione e alla manutenzione ordinaria, necessarie a consentire il controllo ed il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, con esclusione delle attività di cui alla “S4”.
2.4. Con tutta evidenza, i lavori di ristrutturazione degli impianti idrotermosanitari e di condizionamento non erano riconducibili in una qualificazione unitaria: l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti termici e condizionamento (cui deve ricondursi l’opera di “ristrutturazione”) rientravano nella “G11”; l’installazione degli impianti idrosanitari in quella “S3”. Il riferimento alla categoria “S3”, a rigore, avrebbe dovuto essere impiegato con riguardo alla sola installazione di impianti idrosanitari e non alla ben diversa opera di “ristrutturazione” dell’inpianto termico e della rete idrica.
2.5. Orbene, in una situazione in cui le opere da realizzare non coincidano perfettamente con la categoria di qualificazione preventiva indicata dal bando, il principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici (1367 c.c.), la regola ermeneutica secondo cui le espressioni polisense nel dubbio debbono essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (1369 c.c.), il criterio di intepretazione secondo buona fede (1366 c.c.) che quale corollario del principio dell’affidamento impone di espungere dal testo significati formalistici e cavillosi dirigendosi verso il senso su cui potrebbero contare contraenti leali ed onesti, impongono tutti di verificare se, a prescindere dalla categoria di qualificazione preventiva indicata nel bando, la società aggiudicataria abbia documentato, nel termine assegnatole, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla legge per la realizzazione dei lavori concretamente appaltati; ovvero, nella specie, se la documentazione prodotta dall’impresa fosse valida a comprovare l’esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente richiesta dalla legge con riferimento all’appalto di ristrutturazione dell’impianto termico ed idrosanitario.
2.6. Il Collegio, sulla scorta della istruttoria documentale svolta, ritiene che la controinteressata avesse adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti di capacità tecnica corrispondenti ai concreti lavori appaltati.
In primo luogo, la BETA s.p.a., è pacificamente iscritta (matricola 2384806) all’Associazione Nazionale Costruttori sin dal 12 luglio 1967 per l’importo di 3 miliardi in cat. “G11” e 9 miliardi in cat. “S3”; ha eseguito, dunque, lavori in entrambe le categorie per importi largamente sufficienti a coprire l’importo d’appalto (cfr. doc. 18 novembre 1999 – all. controinteressata).
Inoltre, dalla documentazione acquisita (doc. 7 all. resistente) risulta che la BETA s.p.a., aveva eseguito lavori di installazione e manutenzione straordinaria di impianti idrotermosanitari e di condizionamento. In particolare, risulta certificato dai diversi enti committenti: la buona esecuzione di lavori di adeguamento impianti termini negli edifici e nelle scuole comunali di Gaggiano (MI), importo contrattuale L. 177.983.200, periodo dicembre 1996 – settembre 1998; la buona esecuzione di lavori di istallazione impianti idrotermosanitari e condizionamento in Milano, importo contrattuale L. 676.332.214, periodo, gennaio 1996 – dicembre 1996; la buona esecuzione di lavori termoidraulici relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ospedali e strutture Usl dei comuni di Garbagnate Milanese, Bollate, Limbiate, importo contrattuale L. 519.526.187, periodo giugno 1997 – marzo 1999; la buona esecuzione di lavori di realizzazione di impianto di condizionamento comprensivo di assistenza muraria dell’ospedale San Matteo Pavia, importo contrattuale L. 275.100.000, periodo aprile 1998 – maggio 1999; la buona esecuzione di lavori di realizzazione di impianti idrotermosanitari e antincendio Buccinasco (MI), importo contrattuale L. 1.046.106.809, periodo marzo 1997 – novembre 1998; la buona esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme sicurezza Buccinasco (MI), importo contrattuale L. 1.046.106.809, periodo maggio 1998 – agosto 1998.
Dall’elenco risulta che i lavori (classificati dai committenti come ricompresi) in categoria “G11” realizzati dalla aggiudicataria avevano ad oggetto interventi della stessa natura di quelli appaltati e precisamente opere di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti termici ed idrosanitari.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la volazione dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n.109/1994, alla stregua del quale l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di procedere alla aperture delle buste contenenti le offerte, verificare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di alcune tra le imprese ammesse. Tale violazione procedimentale, si assume, avrebbe alterato il corso del procedimento concorsuale dal momento che, ove una delle imprese verificate non avesse dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal bando, sarebbe stata esclusa dalla gara con modificazione della soglia di anomalia e delle sorti della gara stessa.
3.1. L’art. 10 L. 11 febbraio 1994, n. 109 (abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006 ma vigente ratione temporis), al comma 1 quater recitava: I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
La norma de qua prevede il controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando in due distinti momenti: la prima verifica è effettuata a campione sul 10% dei concorrenti, prima dell’apertura delle buste, mentre la seconda avviene dopo la conclusione della gara e riguarda solo l’aggiudicatario e il secondo classificato. In caso di mancata presentazione della comunicazione necessaria a comprovare i requisiti di partecipazione, non distingue tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti), con la conseguenza che l’esclusione dalla gara, l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza conseguono automaticamente alla scadenza del termine di presentazione dei documenti, che è un termine perentorio, perché se fosse possibile presentare i documenti richiesti oltre quel limite, la p.a. sarebbe costretta a tenere in piedi la struttura organizzativa predisposta per la gara per esaminare la necessaria documentazione, senza che sia previsto alcun momento finale, che consenta di chiudere la verifica (Consiglio Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, n. 328).
3.2. Tanto premesso, la censura, come articolata, si appalesa del tutto generica.
In termini generali, colui che invoca l’inadempimento di una norma di azione da parte della pubblica amministrazione deve dedurre innanzi al Giudice elementi idonei a rappresentare, quale conseguenza della regola che si assume violata, la lesione di un bene della vita ovvero di un interesse anche solo strumentale alla sua realizzazione, in mancanza della cui allegazione deve ritenersi azionata non una posizione soggettiva di interesse legittimo, quanto una mera pretesa alla legalità della azione amministrativa.
Nella specie, la concreta lesività del segmento procedimentale disatteso appare del tutto ipotetica non essendo stati evidenziati, neppure sul piano prognostico, i concreti fattori causali ricorrendo i quali la verifica della stazione appaltante avrebbe presumibilmente condotto alla esclusione di alcuna delle concorrenti, avrebbe determinato una certa percentuale dei ribassi ed, in definitiva, avrebbe favorito la ricorrente.
4. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il ricorso e la connessa domanda risarcitoria devono essere respinti.
Residua la questione delle spese di lite da regolarsi secondo il principio generale della soccombenza.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ALFA clima s.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e ********* e della BETA s.p.a. che si liquida complessivamente in € 1.400,00 in favore di ciascuna di esse, oltre IVA e CPA come per legge.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2008 alla presenza dei seguenti magistrati:
***************** – Presidente
******************** – Referendario
************* – Referendario estensore
 
Il Presidente                                                                     Il Relatore

Lazzini Sonia

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