Quadro probatorio sufficiente per ritenere dimostrato il tentativo di infiltrazione mafiosa: la valutazione rimessa all’autorità prefettizia dalla normativa di riferimento, per la specifica natura del giudizio formulato (frutto di peculiari tecniche inve

Lazzini Sonia 12/02/09
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La materia della tutela antimafia è di per sé caratterizzata da esigenze di riservatezza ed urgenza, sicché anche per tale ragione deve ritenersi legittimamente esclusa la partecipazione del privato_la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non sia necessaria né per l’informativa prefettizia in materia di infiltrazioni mafiose, né, eventualmente, per la conseguente, dovuta, revoca dell’aggiudicazione della gara d’appalto. _Ciò in quanto si tratta, in sostanza, di unico sub procedimento di “verifica antimafia” privo di autonomia rispetto a quello di gara (iniziato con la domanda di partecipazione dell’impresa), che – com’è ben noto a tutti i partecipanti alle procedure della specie e comunque, nel caso in esame, espressamente previsto dal bando – viene obbligatoriamente attivato dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto, con effetti interamente regolati “ex ante” dalla legge
 
L’intento del legislatore, nel disciplinare la materia in esame, è quello di accostare alle misure di prevenzione antimafia un altro significativo strumento di contrasto nei confronti della criminalità organizzata consistente nell’esclusione dell’imprenditore, sospettato di legami o condizionamento da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici, che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l’utilizzo di risorse della collettività da ciò consegue che la fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa, si concreta essenzialmente nell’acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, un’obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici (utilizzo, che la normativa di settore mira appunto ad evitare); 3) in particolare, il collegamento con la disciplina delle misure di prevenzione – che partecipano della medesima “ratio”, intesa a combattere le associazioni mafiose con l’efficace aggressione dei loro interessi economici – testimonia il fatto che le preclusioni dettate dall’art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 costituiscono una difesa molto avanzata contro il fenomeno mafioso, in quanto gli istituti in questione si basano, come già accennato, su un accertamento di grado inferiore e ben diverso da quello richiesto per l’applicazione delle sanzioni penali; 4) ciò comporta la ricerca di un delicato equilibrio tra gli opposti interessi, che fanno capo, da un lato, alla presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. e alla libertà d’impresa costituzionalmente garantita e, dall’altro, all’efficace repressione della criminalità organizzata e alla conseguente neutralizzazione delle imprese infiltrate dal crimine organizzato, anche tenuto conto che la valutazione dell’Amministrazione prefettizia ha come parametri di riferimento concetti non precisamente determinabili a priori ed è quindi assistita da un largo margine di discrezionalità; 5) non è, quindi, necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso; dall’altra, non possono, però, ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni;
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 740 del Tar Calabria , Reggio Calabria del 31 dicembre 2008, ed in particolare il seguente passaggio:
 
Con la deliberazione n. 25 del 12 marzo 2008, la Commissione straordinaria che amministra il Comune di Platì si è limitata a prendere atto dell’informativa interdittiva pervenuta dalla Prefettura a carico dell’impresa ricorrente, demandando espressamente al competente dirigente – che ha in effetti provveduto con suo atto – la conseguente, vincolata ex lege, aggiudicazione all’impresa seconda classificata. Non si vede, dunque, quale “invasione di campo” possa imputarsi alla Commissione straordinaria, cui non può certo negarsi la facoltà di “seguire” con attenzione – senza adottare provvedimenti di competenza della dirigenza – le vicende degli appalti comunali, in particolare sotto l’aspetto dei possibili condizionamenti ad opera della criminalità organizzata, dato che, com’è noto, proprio questi ultimi sono stati una delle principali cause che ha determinato lo scioglimento degli organi ordinari di gestione del Comune.
 
Ma non solo
 
Ciò posto, il collegio osserva che nel caso in esame la Prefettura di Reggio Calabria ha reso l’impugnata informativa interdittiva, ex art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, rilevando che l’impresa ricorrente è inserita in un contesto familiare gravitante nell’àmbito di nota consorteria mafiosa operante nella locride.
 
Tale giudizio si basa sulla nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria n. 0266054/1-10 “P” del 12 gennaio 2008, che ha evidenziato nei riguardi sia del rag. ********** – titolare dell’impresa – e ovviamente del fratello sig. B. Rocco – Direttore tecnico – sia, in via autonoma, della moglie sig.ra ******* – institore dell’impresa – di un complesso e ramificato quadro di rapporti di parentela con molti soggetti gravitanti nell’orbita di cosche mafiose. Ciò che deve considerarsi circostanza obiettivamente sintomatica della possibilità di infiltrazioni mafiose nell’impresa, qualora non emergano elementi di segno contrario che inducano a ritenere che, a dispetto degli stretti vincoli parentali, i responsabili dell’impresa né frequentino, né possano essere altrimenti condizionati dai soggetti medesimi.
 
La valutazione compiuta nella fattispecie dalla Prefettura, in presenza del descritto, strettissimo, quadro parentale non appare manifestamente illogica o incongrua, atteso che essa perviene a conclusioni del tutto coerenti – secondo l’id quod plerumque accidit – con gli accertamenti effettuati dal Comando Provinciale dei Carabinieri.
 
 
A cura di *************
 
 
N. 00740/2008 REG.SEN.
N. 00371/2008 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
 
Sezione Staccata di Reggio Calabria
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2008, e successivi motivi aggiunti, proposto da:
**********, titolare dell’impresa individuale “ALFA COSTRUZIONI di **********” (già “IMPR * di ***************”), rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via P. Foti, 1;
 
 
contro
 
Comune di Platì, in persona della Commissione straordinaria pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ****** in Reggio Calabria, via Palamolla;
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
 
 
nei confronti di
 
Impresa Costruzioni *************, non costituita in giudizio;
 
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
– della delibera della Commissione Straordinaria n. 25 del 12 marzo 2008, con la quale il Comune di Platì ha preso atto del rilascio, da parte della Prefettura di Reggio Calabria, di informativa antimafia interdittiva a carico dell’impresa ricorrente ed ha demandato al Dirigente dell’Area tecnico-manutentiva “di aggiudicare l’appalto alla ditta seconda classificata”;
 
– della determinazione dirigenziale n. 58 del 13 marzo 2008, comunicata con nota prot. 1150 di pari data, con la quale il Dirigente dell’Area tecnico-manutentiva del Comune di Platì ha revocato la determinazione n. 26 del 7 febbraio 2008, di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa ricorrente ed ha aggiudicato la gara in via provvisoria all’impresa seconda classificata “Impresa *************************” di Sant’Ilario dello Ionio;
 
– della informativa della Prefettura di Reggio Calabria – ****** n. 16852/08/W/Area I del 6 marzo 2008, di contenuto non conosciuto, citata nelle premesse degli atti sopra emarginati, con la quale è stata rilasciata certificazione antimafia ad effetto interdittivo a carico dell’impresa ricorrente;
 
– della informativa della Prefettura di Reggio Calabria – ****** n. 16851/2008/W/Area I del 6 marzo 2008, nel contenuto e con l’istruttoria emersa a seguito di adempimento dell’ordinanza istruttoria di questo TAR n. 54/2008 del 7 maggio 2008 (impugnata con motivi aggiunti);
 
– per quanto possa occorrere, della nota della Prefettura – ****** di Reggio Calabria n. prot. 30993/2008 W Area I del 14 maggio 2008 (impugnata con motivi aggiunti);
 
 
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Platì;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
 
Vista la documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione il 16 maggio 2008, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 54 del 7 maggio 2008;
Visti i motivi aggiunti, notificati il 12/16 giugno 2008 e depositati il 23 giugno 2008;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 04/12/2008 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
Con atto notificato l’8 aprile 2008 e depositato il 21 aprile 2008, il rag. B. – titolare dell’impresa individuale “ALFA COSTRUZIONI di **********” (già “IMPR * di ***************”) – impugna i seguenti atti:
 
– la delibera della Commissione Straordinaria n. 25 del 12 marzo 2008, con la quale il Comune di Platì ha preso atto del rilascio, da parte della Prefettura di Reggio Calabria, di informativa antimafia interdittiva a carico dell’impresa ricorrente ed ha demandato al Dirigente dell’Area tecnico-manutentiva “di aggiudicare l’appalto alla ditta seconda classificata”;
 
– la determinazione dirigenziale n. 58 del 13 marzo 2008, comunicata con nota prot. 1150 di pari data, con la quale il Dirigente dell’Area tecnico-manutentiva del Comune di Platì ha revocato la determinazione n. 26 del 7 febbraio 2008, di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa ricorrente ed ha aggiudicato la gara in via provvisoria all’impresa seconda classificata “Impresa *************************” di Sant’Ilario dello Ionio;
 
– l’informativa della Prefettura di Reggio Calabria – ****** n. 16852/08/W/Area I del 6 marzo 2008, di contenuto non conosciuto, citata nelle premesse degli atti sopra emarginati, con la quale è stata rilasciata certificazione antimafia ad effetto interdittivo a carico dell’impresa ricorrente.
 
Deduce i seguenti motivi:
 
Violazione dell’art. 4 del D.Lg.vo n. 490/1994 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998. Violazione della circolare del Ministero dell’interno n. 559/1998. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti, irragionevolezza, omessa motivazione e contraddittorietà.
Incompetenza. Violazione degli articoli 48 e 107 del D.Lg.vo n. 267/2000.
Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e illogicità.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato pure l’informativa della Prefettura di Reggio Calabria – ****** n. 16851/2008/W/Area I del 6 marzo 2008, nel contenuto e con l’istruttoria emersa a seguito di adempimento dell’ordinanza istruttoria di questo TAR n. 54/2008 del 7 maggio 2008, nonché, per quanto possa occorrere, la nota della Prefettura – ****** di Reggio Calabria n. prot. 30993/2008 W Area I del 14 maggio 2008. Fa valere le censure già proposte nel ricorso principale, più ampiamente e puntualmente argomentate.
La ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.
 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e il Comune di Platì e hanno sostenuto, anche con successive memorie, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 dicembre 2008.
Il ricorso è infondato.
Ragioni di priorità logica consigliano di invertire l’ordine di trattazione dei motivi, rispetto a quello di proposizione.
Con il III) motivo, la ricorrente lamenta il mancato avviso di avvio del procedimento da parte della Prefettura, con riferimento all’informativa antimafia, e da parte del Comune di Platì, con riferimento alla revoca dell’aggiudicazione.
La doglianza non ha pregio.
Il collegio ritiene, infatti, che la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non sia necessaria né per l’informativa prefettizia in materia di infiltrazioni mafiose, né, eventualmente, per la conseguente, dovuta, revoca dell’aggiudicazione della gara d’appalto.
Ciò in quanto si tratta, in sostanza, di unico sub procedimento di “verifica antimafia” privo di autonomia rispetto a quello di gara (iniziato con la domanda di partecipazione dell’impresa), che – com’è ben noto a tutti i partecipanti alle procedure della specie e comunque, nel caso in esame, espressamente previsto dal bando – viene obbligatoriamente attivato dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto, con effetti interamente regolati “ex ante” dalla legge.
D’altronde, la materia della tutela antimafia è di per sé caratterizzata da esigenze di riservatezza ed urgenza, sicché anche per tale ragione deve ritenersi legittimamente esclusa la partecipazione del privato (cfr. C.S., VI, 29 febbraio 2008, n. 756; T.A.R. Lazio, II, 9 novembre 2005, n. 10892; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 maggio 2005, n. 793).
Con il II) motivo, si sostiene che la deliberazione della Commissione straordinaria avrebbe travalicato le sue competenze di indirizzo, per invadere il campo della gestione, riservato alla dirigenza.
Anche questa censura non può essere condivisa.
Con la deliberazione n. 25 del 12 marzo 2008, la Commissione straordinaria che amministra il Comune di Platì si è limitata a prendere atto dell’informativa interdittiva pervenuta dalla Prefettura a carico dell’impresa ricorrente, demandando espressamente al competente dirigente – che ha in effetti provveduto con suo atto – la conseguente, vincolata ex lege, aggiudicazione all’impresa seconda classificata. Non si vede, dunque, quale “invasione di campo” possa imputarsi alla Commissione straordinaria, cui non può certo negarsi la facoltà di “seguire” con attenzione – senza adottare provvedimenti di competenza della dirigenza – le vicende degli appalti comunali, in particolare sotto l’aspetto dei possibili condizionamenti ad opera della criminalità organizzata, dato che, com’è noto, proprio questi ultimi sono stati una delle principali cause che ha determinato lo scioglimento degli organi ordinari di gestione del Comune.
 
Con il I) motivo, la ricorrente contesta nei contenuti l’informativa interdittiva, rilevando in particolare:
 
l’inesistenza di fatti nuovi rispetto a precedente vicenda del 2005, nella quale la Prefettura si sarebbe limitata a comunicare alla stazione appaltante semplici “risultanze”, non interdittive; la mancata considerazione dell’intervenuto annullamento della misura coercitiva adottata nei riguardi del rag. B. nell’àmbito del provvedimento n. 3185/2001; la presa in considerazione di meri rapporti di parentela, talora con soggetti che sono stati assolti dalle accuse mosse loro e la conseguente insufficienza dell’impianto motivazionale.
Anche siffatte censure non possono essere accolte.
Quanto al precedente richiamato, basta rilevare che esso riguardava ipotesi in cui la Prefettura aveva comunicato le risultanze delle sue indagini in base a protocollo d’intesa, per aggiudicazione non soggetta alla richiesta di informazioni (eventualmente) interdittive.
In ordine, invece, alla asserita mancata considerazione dell’annullamento della misura cautelare, è sufficiente osservare che l’amministrazione ha avuto ben presente la sentenza del G.U.P. di Reggio Calabria n. 60/2006, che ha posto fine al procedimento in questione, assolvendo il rag. ********** per non aver commesso il fatto addebitatogli.
Più in generale, in ordine cioè alla individuazione del quadro probatorio sufficiente per ritenere dimostrato il tentativo di infiltrazione mafiosa, questo Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi di recente, in fattispecie per molti versi analoga a quella oggetto del presente giudizio e non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento interpretativo affermato (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 72 del 6 febbraio 2008).
Nella circostanza, il Tribunale ha richiamato le principali affermazioni formulate in materia dalla giurisprudenza amministrativa, che è opportuno ricordare anche nella presente occasione: 1) l’intento del legislatore, nel disciplinare la materia in esame, è quello di accostare alle misure di prevenzione antimafia un altro significativo strumento di contrasto nei confronti della criminalità organizzata (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, VI, n. 4574 del 17 luglio 2006), consistente nell’esclusione dell’imprenditore, sospettato di legami o condizionamento da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici, che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l’utilizzo di risorse della collettività (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, VI Sez., 24 ottobre 2000 n. 5710; IV Sez. 4 maggio 2004 n. 2783); 2) da ciò consegue che la fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa, si concreta essenzialmente nell’acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, un’obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici (utilizzo, che la normativa di settore mira appunto ad evitare); 3) in particolare, il collegamento con la disciplina delle misure di prevenzione – che partecipano della medesima “ratio”, intesa a combattere le associazioni mafiose con l’efficace aggressione dei loro interessi economici – testimonia il fatto che le preclusioni dettate dall’art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 costituiscono una difesa molto avanzata contro il fenomeno mafioso, in quanto gli istituti in questione si basano, come già accennato, su un accertamento di grado inferiore e ben diverso da quello richiesto per l’applicazione delle sanzioni penali; 4) ciò comporta la ricerca di un delicato equilibrio tra gli opposti interessi, che fanno capo, da un lato, alla presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. e alla libertà d’impresa costituzionalmente garantita e, dall’altro, all’efficace repressione della criminalità organizzata e alla conseguente neutralizzazione delle imprese infiltrate dal crimine organizzato, anche tenuto conto che la valutazione dell’Amministrazione prefettizia ha come parametri di riferimento concetti non precisamente determinabili a priori ed è quindi assistita da un largo margine di discrezionalità; 5) non è, quindi, necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso; dall’altra, non possono, però, ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni; 6) nei procedimenti di cui trattasi, pertanto, la valutazione rimessa all’autorità prefettizia dalla normativa di riferimento, per la specifica natura del giudizio formulato (frutto di peculiari tecniche investigative), è sindacabile dal giudice amministrativo solo se emergano manifesti vizi di logicità e congruità con riguardo alle informazioni assunte o alle deduzioni che da esse sono state tratte.
Ciò posto, il collegio osserva che nel caso in esame la Prefettura di Reggio Calabria ha reso l’impugnata informativa interdittiva, ex art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, rilevando che l’impresa ricorrente è inserita in un contesto familiare gravitante nell’àmbito di nota consorteria mafiosa operante nella locride.
Tale giudizio si basa sulla nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria n. 0266054/1-10 “P” del 12 gennaio 2008, che ha evidenziato nei riguardi sia del rag. ********** – titolare dell’impresa – e ovviamente del fratello sig. B. Rocco – Direttore tecnico – sia, in via autonoma, della moglie sig.ra ******* – institore dell’impresa – di un complesso e ramificato quadro di rapporti di parentela con molti soggetti gravitanti nell’orbita di cosche mafiose. Ciò che deve considerarsi circostanza obiettivamente sintomatica della possibilità di infiltrazioni mafiose nell’impresa, qualora non emergano elementi di segno contrario che inducano a ritenere che, a dispetto degli stretti vincoli parentali, i responsabili dell’impresa né frequentino, né possano essere altrimenti condizionati dai soggetti medesimi.
La valutazione compiuta nella fattispecie dalla Prefettura, in presenza del descritto, strettissimo, quadro parentale non appare manifestamente illogica o incongrua, atteso che essa perviene a conclusioni del tutto coerenti – secondo l’id quod plerumque accidit – con gli accertamenti effettuati dal Comando Provinciale dei Carabinieri.
La sussistenza, invero, in capo sia al titolare dell’impresa ed al fratello Direttore tecnico, sia, autonomamente, in capo alla moglie institore della stessa, di un intrecciato insieme di stretti vincoli di parentela con vari individui gravitanti nell’ambito di associazioni criminali costituisce elemento indiziario di forte spessore in ordine alla possibile permeabilità dell’impresa rispetto a condizionamenti operati da siffatte organizzazioni, salva, si ripete, la prova, nella fattispecie insussistente, che i predetti responsabili dell’impresa, nonostante i numerosi e significativi rapporti parentali, né frequentino, né possano essere altrimenti condizionati dagli individui medesimi.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 con l’intervento dei Magistrati:
***************, Presidente FF, Estensore
*******************, Consigliere
******************, Consigliere
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 31/12/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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