Pur limitando il proprio ricorso alla sola richiesta del risarcimento del danno per equivalente, è corretto affermare che deve comunque esserci contraddittorio fra tutte le ditte che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica?

Lazzini Sonia 02/05/08
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il ricorso, sia pure con riferimento al petitum circoscritto alla sola richiesta risarcitoria, è improcedibile per carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre ditte che hanno partecipato alla gara e se ne vedrebbero escluse senza che abbiano partecipato al giudizio.
 
 
Merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso dal Tar Sicilia, Catania nella sentenza numero 618 del 10 aprile 2008
 
 
< il ricorso introdotto dalla Cooperativa ALFA, sia pure con riferimento al petitum circoscritto alla sola richiesta risarcitoria, è improcedibile per carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre ditte che hanno partecipato alla gara e se ne vedrebbero escluse senza che abbiano partecipato al giudizio.
 
Ciò in quanto l’istanza risarcitoria della ricorrente può trovare accoglimento solo sul presupposto dell’annullamento delle operazioni di gara nella parte in cui non è stata operata l’ esclusione di tutte le ditte che precedono la ricorrente in graduatoria, annullamento che non può essere operato in carenza di contraddittorio nei confronti dei soggetti che da tale annullamento risulterebbero lesi;
 
Considerato, pertanto che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per omessa integrazione del contrattittorio;>
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 618 del 10 aprile 2008 emessa dal Tar Sicilia, Catania
 
               
                                      REPUBBLICA ITALIANA            N. 0618/08 Reg. Sent.
                           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 0567/05 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. seconda int.) composto dai signori Magistrati:
Dott. **************                             Presidente
Dott. ******************                  Consigliere est.
Dott. **************                            Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 567/2005 R.G. proposto dalla Cooperativa Sociale COOPERATIVA ALFA, soc. coop. a r.l., con sede in Ramacca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ***************** presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, Via ************* n.9,
CONTRO
il COMUNE DI SCORDIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. *************************, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Riso n.12,
                  E NEI CONFRONTI
DELLA Cooperativa “LA CITTA’ DEL SOLE soc. coop. a r.l.”, corrente in Catania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. *********’**********, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via V. Brancati n. 20,
PER L’ANNULLAMENTO
Del provvedimento di aggiudicazione del 30/12/04 di cui al verbale di gara di aggiudicazione di trattativa privata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani ed inabili, comunicato con nota 4/1/05 prot. n. 1285 col quale è stata compilata la graduatoria delle ditte partecipanti ed è stato aggiudicato alla cooperativa controinteressata il citato servizio assistenziale; dei provvedimenti di cui al verbale di gara del 15/12/04, di cui al verbale di gara del 22/12/04, di cui ai verbali di gara del 23/12/04 ore 10 ed ore 16, di cui al verbale di gara del 23-27/12/04; nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, ivi compresa la nota del 7/1/05 prot. 19571 del responsabile dei servizi socio culturali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le difese delle parti resistenti;
Designato relatore alla pubblica udienza del giorno 26 marzo 2008 il Consigliere Dott. ******************;
Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da verbale;
Rilevato che con sentenza n. 2061 del 13/10/2005 il TAR adito ha accolto il ricorso e che tale sentenza è stata impugnata dalla società cooperativa controinteressata;
Ritenuto che, all’esito del giudizio d’appello la sentenza n. 2061/05 è stata annullata per difetto di contraddittorio con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 35 L. n. 1034/1971;
Rilevato che questo Tribunale, al quale il giudizio è stato rimesso, con ordinanza n. 467/07 ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le ditte oltre la controinteressata già intimata, che nella graduatoria finale della gara de qua precedevano la ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza stessa,
Rilevato ulteriormente che, come dichiarato dalla stessa ricorrente con memoria depositata agli atti in data 14 marzo 2008, non si è proceduto alla disposta integrazione del contraddittorio, avendo la cooperativa ricorrente perduto interesse all’aggiudicazione di un servizio già esaurito, mentre si insiste nella già formulata richiesta risarcitoria per equivalente;
Ritenuto che il ricorso introdotto dalla Cooperativa ALFA, sia pure con riferimento al petitum circoscritto alla sola richiesta risarcitoria, è improcedibile per carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre ditte che hanno partecipato alla gara e se ne vedrebbero escluse senza che abbiano partecipato al giudizio. Ciò in quanto l’istanza risarcitoria della ricorrente può trovare accoglimento solo sul presupposto dell’annullamento delle operazioni di gara nella parte in cui non è stata operata l’ esclusione di tutte le ditte che precedono la ricorrente in graduatoria, annullamento che non può essere operato in carenza di contraddittorio nei confronti dei soggetti che da tale annullamento risulterebbero lesi;
Considerato, pertanto che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per omessa integrazione del contrattittorio;
Ritenuto altresì che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sezione seconda interna), dichiara improcedibile per carente instaurazione del contradditorio il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dell’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2008.
 L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE
 dr.ssa ******************                        dr. **************
 

Lazzini Sonia

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