Puo’ essere considerato un mero errore materiale, l’aver indicato, quale importo della cauzione provvisoria la cifra di L.151.264.758, leggermente inferiore rispetto all’importo prescritto corrispondente a L.151.264.857, determinato dallo scambio delle du

Lazzini Sonia 07/09/06
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In tema di errore scusabile nell’indicazione dell’importo della cauzione provvisoria, merita segnalare il Tar Lazio, sezione di Roma con la sentenza numero 4895 del 20 giugno 2006 :
 
 
<La pretesa della ricorrente all’esclusione dell’ aggiudicataria risulta pertanto infondata attesa l’estrema tenuità dello scostamento tra l’importo della cauzione prescritto nel bando e quello indicato nella polizza in contestazione, che rende tale differenza del tutto irrilevante sia sotto un profilo teleologico, considerato anche il fine della garanzie per cui la cauzione provvisoria deve essere apprestata (che ha una funzione del tutto temporanea essendo destinata ad essere sostituita, in caso di aggiudicazione, dalla cauzione definitiva), sia sotto un profilo strettamente monetario, attesa la possibilità di “arrotondamento” all’entità numerica superiore o inferiore dell’importo rispettivamente superiore o inferiore alle cento lire delle somme dovute allo Stato (cfr.sul valore di carattere generale del principio in parola le varie disposizioni fiscali sull’arrotondamento di importi inferiori alle cinquecento lire – trasponibile all’arrotondamento all’euro inferiore se si tratta di meno di cinquanta centesimi – e quelle sull’arrotondamento di importi inferiori alle cento lire sul pagamento di pensioni ed emolumenti, etc.).>
 
 
a cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA QUATER
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 5479/2000, proposto dalla SOC **** NICOLA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. ***********, rappresentata e difesa dall’Avv. **********’*********, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via ********* n. 7,
 
contro
 
– il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore e la Soprintendenza Archeologica di Roma, in persona del Soprintendente in carica p.t., rapp.ti e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati “ex lege” in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
 
e nei confronti
 
delle società **** **** Costruzioni s.r.l., ****E S.r.l. e ****. ******, non costituite in giudizio;
 
per l’annullamento, previa sospensione
 
-del verbale di gara in data 3.2./4.2/25.2 e 28.2.2000, non comunicato, di ogni altro eventuale atto con il quali la Soprintendenza Archeologica di Roma, durante l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori per il restauro ed il recupero conservativo del complesso monumentale della Crypta di ***** in via delle Botteghe Oscure indetta con bando pubblicato nella G.U. n. 2666 del 12.11.1999, ha riammesso alla gara le ******à ****E ****** ed **** ******;
 
-dell’aggiudicazione in via provvisoria disposta in favore della **** **** Costruzioni S.r.l.;
 
-dell’eventuale provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato alla ****. **** Costruzioni S.r.l.;
 
– di ogni altro provvedimento preliminare e/o conseguente, comunque connesso;
 
nonchè per il risarcimento
 
dei danni subiti dalla ricorrente da precisarsi in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Nominato relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 2006, il Primo Referendario F. Rizzetto;
 
Udito, ai preliminari, l’avv. dello Stato ******* per l’Amministrazione resistente;
 
Ritenuto e considerato quanto segue:
 
FATTO
 
Con ricorso notificato in data 5.4.00 e depositato in data 11.4.00, la società ricorrente, premesso di aver partecipato alla gara per l’affidamento dei lavori di restauro e recupero conservativo del complesso monumentale della Crypta di ***** in via delle Botteghe Oscure da aggiudicarsi con il criterio previsto dall’art.21 co.1 bis della legge n. 109/94, impugna gli atti indicati in epigrafe, con cui l’amministrazione resistente ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto in contestazione alla società controinteressata, per effetto delle riformulazione della media conseguente alla riammissione delle società ******à ****E ****** ed **** *****, previamente escluse in quanto avevano prestato una cauzione di importo inferiore rispetto a quello previsto, a pena di esclusione, dal bando di gara, rispettivamente di 99 lire e di 60.000 lire, assumendo che, nel caso in cui le predette non fossero state riammesse essa avrebbe conseguito l’aggiudicazione provvisoria.
 
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
 
Violazione di legge: art. 30 della legge n. 109/94; Eccesso di potere:violazione del principio della par condicio tra gli offerenti;
Eccesso di potere per violazione del principio della par condicio, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, carenza dei presupposti; travisamento dei fatti, difetto di motivazione;
A conclusione è chiesto l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo svolgimento delle procedura di gara.
 
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, senza produrre difese scritte.
 
Non si è costituita la società controinteressata, ritualmente intimata.
 
Alla udienza pubblica del 24 maggio 2006 la causa è passata in decisione.
 
DIRITTO
 
Con il ricorso in esame la società ricorrente, avendo partecipato alla gara indicata in epigrafe ed assumendo che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a suo favore qualora da essa fossero rimaste escluse due società concorrenti (****E S.r.l. e ****. ******) che avevano prodotto una cauzione non conforme alle prescrizioni del bando in quanto inferiore (rispettivamente di lire 99 e di lire 60.000 ) all’importo inderogabilmente prescritto (2% del valore dell’appalto), impugna gli atti con cui viene disposta la riammissione delle indicate società alla gara e, per effetto della conseguente riformulazione della media, l’aggiudicazione provvisoria alla controinteressata (**** **** Costruzioni s.r.l.).
 
Il ricorso è infondato.
 
Va innanzitutto rilevato che l’indicazione erronea dell’importo della polizza presentata dalla soc. ****E (pari a L.151.264.758 e quindi leggermente inferiore rispetto all’importo prescritto corrispondente a L.151.264.857) appare frutto di un errore materiale, determinato dallo scambio delle due cifre iniziali e finali (758 anziché 857).
 
Risulta evidente comunque che l’ammontare della cauzione offerta dalla predetta società è sostanzialmente corrispondente a quello prescritto nel bando (2% della base d’asta), in quanto l’esiguità della differenza tra l’importo prescritto e quello garantito (nemmeno cento lire) non incide sul “valore” della garanzia offerta (cfr., in un caso di divergenza dell’ammontare della cauzione di appena £. 127, TAR Campania, Salerno, Sent. n. 1045/2001).
 
Nello stesso senso, si è pronunciato anche il T.A.R. Lazio, sez. III, con sentenza 19 febbraio 2003, n. 1297, confermata in appello da Cons.St., Sez. VI Sent. n. 4006/03; nonché, in un caso di simile difformità dell’importo della cauzione, inferiore di soli 20 centesimi di euro rispetto a quello richiesto dal bando di gara e pertanto ritenuto non in grado di influire sulla "par condicio" tra i partecipanti alla gara, si è espresso anche il T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, con sentenza 21 marzo 2003, n. 369.
 
La pretesa della ricorrente all’esclusione della soc. ****E risulta pertanto infondata attesa l’estrema tenuità dello scostamento tra l’importo della cauzione prescritto nel bando e quello indicato nella polizza in contestazione, che rende tale differenza del tutto irrilevante sia sotto un profilo teleologico, considerato anche il fine della garanzie per cui la cauzione provvisoria deve essere apprestata (che ha una funzione del tutto temporanea essendo destinata ad essere sostituita, in caso di aggiudicazione, dalla cauzione definitiva), sia sotto un profilo strettamente monetario, attesa la possibilità di “arrotondamento” all’entità numerica superiore o inferiore dell’importo rispettivamente superiore o inferiore alle cento lire delle somme dovute allo Stato (cfr.sul valore di carattere generale del principio in parola le varie disposizioni fiscali sull’arrotondamento di importi inferiori alle cinquecento lire – trasponibile all’arrotondamento all’euro inferiore se si tratta di meno di cinquanta centesimi – e quelle sull’arrotondamento di importi inferiori alle cento lire sul pagamento di pensioni ed emolumenti, etc.).
 
Alla luce di tali considerazioni appare evidente che legittimamente l’amministrazione ha disposto la riammissione della soc. ****E alla gara ritenendo la cauzione dalla stessa depositata come di importo “sostanzialmente corrispondente” a quello prescritto a pena di esclusione dal bando di gara.
 
Va rilevato a questo punto che il Collegio si può esimere dall’esaminare la legittimità della riammissione dell’altra concorrente (**** s.r.l.), in quanto la relativa censura risulta inammissibile per difetto di interesse.
 
A seguito della (legittima) riammissione in gara della società ****, la ricorrente non ha più chances di essere individuata quale aggiudicataria in quanto per effetto della rideterminazione dell’originaria media aritmetica dei ribassi (pari a 20,218 %), l’offerta più vicina per difetto alla media utile ai fini dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21 della legge n. 109/94 (ora pari a: media aritmetica delle offerte dopo il taglio delle ali: 18,1969 %; con 16 offerte con ribasso superiore alla media aritmetica; la somma degli scarti di queste rispetto alla media è pari a 34,459 %; il valore medio degli scarti è pari a 2,1537 % sicchè il valore della media dei ribassi rideterminato è pari a 20,350 %) non è quella formulata dalla ricorrente (ammontante a 20,660 %) bensì sempre quella della controinteressata aggiudicataria (ammontante a 19,99 %).
 
Ne consegue che la ricorrente, per effetto del venir meno della possibilità di aggiudicarsi la gara, non ha più alcun interesse a contestare l’atto di riammissione dell’altra concorrente (**** ******), in quanto dall’annullamento di detto atto non potrebbe ricavare alcun vantaggio.
 
Il ricorso va, in conclusione, respinto anche nella parte concernente la pretesa risarcitoria, essendo immune dalle censure dedotte l’operato dell’amministrazione.
 
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, respinge il ricorso in epigrafe.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2006

Lazzini Sonia

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