Pubblico impiego e procedimento disciplinare

sentenza 02/09/10
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Le valutazioni in ordine alla gravità e alla rilevanza, ai fini disciplinari, dei fatti definitivamente accertati in sede penale a carico dei dipendenti pubblici sono espressione dell’ampia discrezionalità di cui è titolare la PA per la miglior tutela dell’interesse pubblico alla legalità, all’imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, secondo i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ed il suo esercizio, attenendo al merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo salvo che non sia affetto ictu oculi del vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell’illogicità, della contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’arbitrarietà ovvero dell’irragionevolezza o irrazionalità.

È communis opinio quella che ammette la rilevanza disciplinare della condotta penalmente non sanzionata e che l’accertamento dei fatti compiuto in sede penale fa stato ex art. 653 e 445 c.p.p. – quest’ultimo valevole per la sentenza di patteggiamento, equiparata dalla giurisprudenza a quella di improcedibilità per prescrizione – ferma l’autonoma valutazione dei medesimi da parte dell’amministrazione.

 

N. 17075/2010 REG.SEN.

N. 05941/2008 REG.RIC.

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5941 del 2008, proposto da:
*****************, rappresentato e difeso dagli avv. ***************** e **********************, con domicilio eletto in Napoli, via Morgantini,3;

contro

Ministero della Difesa- Direttore ************ il Personale Militare del Min. Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato (avv. ************), presso la quale per legge è domiciliato in Napoli alla via Diaz;

per l’annullamento del decreto n 0233/III/9/2008 del 23.06.2008, notificato in data 21.07.2008, con cui la Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa ha disposto la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi sei nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per conto del Ministero della Difesa;

Visto le memorie difensive;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2010 il Cons.Angelo ******* e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente, maresciallo ordinario dei carabinieri, si duole del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per mesi sei, disposta in relazione all’imputazione in sede penale di riciclaggio – per aver fatto “sostituire gran parte della carrozzeria e dell’equipaggiamento meccanico di un’autovettura acquistata dal cognato con componenti di provenienza furtiva”– definitasi con sentenza del Tribunale penale di Latina n. 1256/2007 che, previa derubricazione nel reato di ricettazione, ha dichiarato la prescrizione “non ravvisandosi elementi che impongano una pronuncia più favorevole”.

A sostegno del gravame l’interessato deduce la violazione dei termini perentori del procedimento – essendo decorsi più di 180 giorni tra l’irrevocabilità della sentenza e la conclusione del procedimento e comunque oltre 90 giorni tra l’avvio del procedimento ed il provvedimento finale del medesimo – l’omessa valutazione del periodo di sospensione cautelare già sofferto (pari a nove anni) – che avrebbe dovuto assorbire quello di cui alla sanzione disciplinare – il difetto di motivazione ed istruttoria, avendo l’Amministrazione supinamente recepito l’accertamento della sentenza penale “basato su elementi istruttori smentiti dalle indagini della Polizia Stradale e riportati solo da testi condannati per reati gravi ed arrestati dal *******” (ricorso pag. 9).

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha resistito al ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta in primo luogo che l’Amministrazione avrebbe disatteso il termine prescritto per la conclusione del procedimento disciplinare, sia laddove ha fatto decorrere più di 180 giorni tra l’irrevocabilità della sentenza (30.10.2007) e la conclusione del procedimento disciplinare (provvedimento del 23.6.2008 notificato il 21.7.2008) sia laddove ha concluso il medesimo procedimento (si ripete in data 23.6.2008) oltre 90 giorni dall’avvio (datato 19.2.2008).

Premesso che il richiamato termine di 180 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza è fissato dall’art. 9, comma 2 della L. 7 febbraio 1990 n. 19 con riferimento al provvedimento di avvio del procedimento disciplinare, che nella specie risulta rispettato, si osserva che l’infondatezza degli asseriti vizi procedurali si palesa alla luce della consolidata giurisprudenza, che ha chiarito come, ove il procedimento penale si sia concluso, come nella specie, con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione – equiparabile alla sentenza di patteggiamento – è inapplicabile il termine perentorio di cui al citato art. 9, comma 2, entro il quale il procedimento disciplinare deve essere compiuto, non potendosi escludere per le particolari modalità di svolgimento del procedimento penale la necessità di autonomi accertamenti in sede disciplinare, il cui compimento non può essere irrigidito dall’osservanza del termine finale di novanta giorni fissato dalla stessa disposizione (Corte Costituzionale 28 maggio 1999 n. 197; Consiglio di Stato Ad. Plen. 27.6.2006 n. 10 e sez. IV n. 2637 del 24.4.2009).

In ogni caso non appare inopportuno soggiungere che la stessa giurisprudenza ha precisato che i due termini di avvio e conclusione del procedimento (180 + 90) non sono in rapporto antitetico e vanno considerati unitariamente, dal che la massima che il termine di 90 gg. stabilito dal menzionato art. 9 comma 2 L. 7 febbraio 1990 n. 19 per la conclusione del procedimento disciplinare inizia a decorrere non già dalla data dell’effettivo avvio del procedimento stesso ma dalla scadenza dei centoottanta giorni, sempre previsti dall’art. 9 legge citata, che costituiscono il periodo temporale massimo entro il quale –avuta conoscenza della sentenza penale – deve avere inizio o proseguire il procedimento sicché il tempo che non può essere superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello totale di 270 giorni.

In altri termini il termine di novanta giorni previsto dall’art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19 si cumula con quello di centottanta entro il quale deve essere iniziato il procedimento disciplinare, con la conseguenza che all’Amministrazione è concesso un termine complessivo di duecentosettanta giorni per concluderlo, decorrente dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della sentenza penale di condanna (Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 1 del 14 gennaio 2004 e sez. VI n. 2051 dell’1.4.2009).

Nella specie pertanto non risulta alcuna elusione dei ripetuti termini, atteso che la contestazione degli addebiti (avvio del procedimento) è intervenuta il 27.2.2008, quindi entro i 180 giorni dalla sentenza irrevocabile del 30.10.2007, e il provvedimento conclusivo è stato adottato il 23.6.2008, vale a dire entro i 270 giorni dalla medesima sentenza.

Parimenti priva di pregio la censura inerente l’omessa considerazione della sospensione cautelare già sofferta, atteso che la dedotta circostanza non ha trovato conferma in atti ed è stata confutata dall’intimata amministrazione, che ha precisato, non contrastata, come il ricorrente “nell’ambito della vicenda in esame non è stato sottoposto ad alcun provvedimento cautelare” (pag. 5 fascicolo erariale del 28.1.2010), per cui la “prolungata sospensione cautelare dal servizio per un anno ..e per ulteriori quattro anni” (ricorso pag. 3) va imputata non agli stessi fatti oggetto dell’odierno provvedimento ma ad episodi diversi da quelli hodie vagliati.

Da ultimo non può condividersi la doglianza relativa alla valutazione svolta dall’Amministrazione circa la gravità dei fatti addebitati, sulla quale il sindacato giurisdizionale è notoriamente ristretto nei limiti del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità.

Le valutazioni in ordine alla gravità e alla rilevanza, ai fini disciplinari, dei fatti definitivamente accertati in sede penale a carico dei dipendenti pubblici sono espressione dell’ampia discrezionalità di cui è titolare la PA per la miglior tutela dell’interesse pubblico alla legalità, all’imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, secondo i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ed il suo esercizio, attinendo al merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo salvo che non sia affetto ictu oculi del vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell’illogicità, della contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’arbitrarietà ovvero dell’irragionevolezza o irrazionalità (Consiglio di Stato sez. IV n. 3619 del 7.6.2004; Tar Piemonte I n. 2548 del 16.11.2009).

Nella specie la sussistenza di detti profili di evidenza va esclusa, alla luce degli elementi ricavabili dalla documentazione depositata in giudizio, tenuto anche conto del pacifico orientamento giurisprudenziale che ammette la rilevanza disciplinare della condotta penalmente non sanzionata (ex plurimis Consiglio di Stato n. 226/2008) e che l’accertamento dei fatti compiuto in sede penale fa stato ex art. 653 e 445 c.p.p. – quest’ultimo valevole per la sentenza di patteggiamento, equiparata dalla giurisprudenza a quella di specie di improcedibilità per prescrizione – ferma l’autonoma valutazione dei medesimi da parte dell’amministrazione.

Del pari il provvedimento disciplinare s’appalesa congruamente ed adeguatamente motivato, in quanto l’amministrazione si è rappresentata i fatti, ne ha valutato la consistenza e li ha relazionati all’interesse pubblico da perseguire ai fini della sanzione da applicare né è ravvisabile una manifesta sproporzione o irrazionalità di quest’ultima.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, con addebito delle spese di giudizio secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez. VI

RESPINGE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n. 5941/2008 in epigrafe indicato.

Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.= (millecinquecento.=), sono poste a carico del ricorrente soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

***********, Presidente

**************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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