Pubblico impiego – amministrazioni statali – passaggio da qualifica superiore in una certa p.a. a qualifica inferiore di altra p.a. – riconoscimento della integrita’ del trattamento economico gia’ maturato presso l’amministrazione di provenienza – diviet

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Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 227 T.U. n. 383/1934, 202 T.U. n. 3/1957 come sostituito dall’ art. 12 del D.P.R. n. 1079/1970 e dall’ art. 24 del D.P.R. n. 420/1974, nonché dall’ art. 3 – commi 57 e 58 della L. n. 537 del 24 dicembre 1993 – il dipendente pubblico che transita da Amministrazione Statale ad altra Amministrazione Statale – ha diritto al riconoscimento della integrità del trattamento economico  già maturato nella amministrazione di appartenenza qualora più favorevole rispetto a quello spettante nella Amministrazione di destinazione e conserva detto trattamento in godimento all’ atto del trasferimento mediante l’ attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento.
Il Consiglio di Stato ( Decisione n. 141/2001 )  ha statuito che in occasione di passaggi di dipendenti da una amministrazione ad un’ altra ai fini della determinazione delle competenze dovute occorre procedere al raffronto fra le due retribuzioni ossia da una parte quella della amministrazione di provenienza e dall’ altra quella di destinazione.
L’ art. 3, commi 57 e 58, L. n. 537/1993 della normativa inerente al trattamento economico spettante nei casi di passaggio di carriera di cui all’ art. 202 del T.U. n. 3/1957, ha ripristinato l’ istituto dell’ assegno personale disponendone la non riassorbibilità e la non rivalutabilità. Tali innovazioni legislative concernenti l’ assegno personale sono applicabili alla intera area del pubblico impiego stante il divieto della “ reformatio in peius” del trattamento economico fruito dai dipendenti pubblici, ribadendo la validità di un principio generale osservato costantemente nei passaggi di carriera. Peraltro, mentre è pacifico ed incontroverso che in ipotesi di passaggio di carriera Stato-Stato, sia invocabile la disciplina normativa succitata, deve allo stato escludersi che in caso di dipendente che transiti da amministrazione parastatale ad amministrazione statale, si possa fare applicazione di detti principi anche se, evidentemente, ciò non appare molto congruo scaturendone una palese disparità di trattamento fra dipendenti statali e parastatali che ambedue transitino ad una amministrazione statale.  
Per trattamento economico deve intendersi lo stipendio ed ogni altro emolumento accessorio avente carattere retributivo (ex plurimis: Cons. Stato IV n. 1033/1996 ). L’ attuale disciplina cristallizza i benefici economici all’ atto della acquisizione della nuova posizione di stato rendendo ininfluenti sull’ assegno personale le eventuali modifiche incrementali nella carriera di accesso. La sussistenza del presupposto ( passaggio di carriera in seguito a vincita di concorso ) implica l’ attribuzione dell’ assegno pensionabile di importo pari alla differenza fra la retribuzione-base percepita presso l’ Amministrazione di provenienza e quella iniziale  spettante presso l’ Amministrazione di destinazione.
La conservazione del trattamento economico pensionabile ove più favorevole, mediante l’ attribuzione di assegno “ad personam” pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica comporta che – ai fini della determinazione del suddetto assegno – vadano considerate le componenti della retribuzione fondamentale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità ), nonché quelle della retribuzione accessoria aventi carattere fisso e continuativo   (indennità di amministrazione ) atteso che dall’ 1.1.1996 sono divenute imponibili e pensionabili con le modifiche intervenute in materia pensionistica anche quelle componenti del trattamento economico accessorio che prima non lo erano, come evidenziato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 9722/10.2 del 16.11.1998 e tenuto conto che per l’ indennità integrativa speciale e per l’ indennità di amministrazione già in godimento se di importo più elevato a quelle spettanti nella nuova qualifica, ne va conservata la relativa differenza utile sia a pensione che a buonuscita  (Nota Ragioneria Generale Stato 14 dicembre 1999 e Corte dei Conti in sede di controllo – ex plurimis C.d.C. Sezione I n. 26/1996 ).
                      

Francaviglia Rosa

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