Pubblico impiego: adottati i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche

Redazione 30/06/14
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Biancamaria Consales

Il Dipartimento della funzione pubblica ha adottato, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e L’UPI, un documento contenente criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, i criteri indicati nel suddetto documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi, sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito,  vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

L’obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell’applicazione della mormativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3 bis e 5, del D.Lgs. 165/2001; art. 1, comma 58 bis, della L. 662/1996).

In sintesi, sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi svolti con abitualità e professionalità e quelli in conflitto di interessi.

Sono, invece, da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi svolti in conflitto di interessi.

Vi sono, infine, alcuni incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell’orario di lavoro.

A tal fine, il documento precisa che l’incarico:

a)      presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti;

b)      sono svolti in conflitto di interesse, tra l’altro, quanto si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;

c)      sono preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro, tra l’altro, gli incarichi, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività. La valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, l’eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l’anno solare, se fissato dall’amministrazione. Ancora, gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell’ufficio, salvo che l’utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell’incarico conferito d’ufficio dall’amministrazione.

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